Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1072 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1072 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOMENOME nato a Ostuni il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano Difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Milano Lette le conclusioni della Procuratrice generale, nella persona della Sostituta Assunt
Coccomello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo avverso provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l’opposizione avverso il regolamento dell’istituto detentivo di Milano Opera, nella parte in cui fa divi detenuti di acquistare vino e birra, acquisto che per tali bevande è ammesso, a determinate condizioni, ex art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000.
1.1. Il Tribunale, in sede di reclamo, ha osservato che doveva ritenersi la legittimità divieto imposto con norma regolamentare interna, sul rilievo che, a fronte del divieto di accumu di tale alimento, in uno con la riscontrata indisponibilità di locali da destinarsi al c collettivo dei pasti, la disciplina stabilita dal regolamento interno doveva ritenersi legitt
Ha pertanto respinto il reclamo interposto, osservando, ad ulteriore fondamento della propria decisione, che, diversamente da quanto opinava il detenuto, la norma regolamentare che stabilisce il divieto di accumulo dell’alcol di cui all’art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000 non a potuto trovare soddisfazione mediante le periodiche perquisizioni disposte all’interno dei lo dell’istituto di pena.
Ha interposto ricorso per cassazione la difesa del condannato, sintetizzato ai sens dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000 e dell’art. 9 legge n. 354 del 1975, e, sotto altro profilo, vizio motivazionale manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente assume la ravvisabilità di una posizione di diritto soggettivo del det rispetto all’acquisto e al consumo di bevande alcoliche, secondo la misura e le modalit regolamentari stabilite e, conseguentemente, sarebbe erroneo ritenere che, ove l’Amministrazione non sia in grado di garantire la corretta regolamentazione del suo esercizi possa derivarne, tout court, il divieto di acquisto.
2.2. Con il secondo motivo, censura la violazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), legge n. 354 del 1975, ravvisando in capo al detenuto una posizione di diritto soggetti non già di mera aspettativa, come ha invece ritenuto, seppure implicitamente, il Tribunale sorveglianza.
Il Tribunale, pur ritenendo il reclamo ammissibile, ha tuttavia incongruamente escluso che la descritta posizione soggettiva sia riconducibile al diritto a una sana alimentazione d all’art. 9 legge n. 354 del 1975.
2..3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, let cod. proc. pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in qua Tribunale ha riconosciuto, da un lato, la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo ex art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000, dall’altro, ha concluso che l’impossibilità oggettiva di regolamenta il consumo può giustificare siffatto divieto.
4 GLYPH 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, censura la violazione degli artt. 3, 27 Cost., CEDU in relazione al principio di proporzionalità, che comporterebbe la necessità che l limitazioni dei diritti del detenuto fossero ispirate a proporzione, requisito assente nel c oggetto, caratterizzato da una irragionevole e sproporzionata incidenza delle restrizioni sul di riconosciuto dalle fonti.
Conclude, pertanto, con la richiesta di annullamento della decisione e delle conseguenti statuizioni.
CONSIDERATO OM DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
I quattro motivi di ricorso, tra loro collegati, meritano trattazione unitaria, aff ciascuna questione dedotta, al tema della sussistenza di un diritto soggettivo in capo al detenu rispetto al consumo di vino e birra e a quello della conseguente legittimità delle limitazioni divieto di consumo, come previsto dal Regolamento dell’Istituto RAGIONE_SOCIALE Milano Opera.
1.1. Il quadro normativo di riferimento si condensa nell’art. 14, comma 3, d.P.R. n. 2 del 2000, che recita: “Non è ammessa la ricezione dall’esterno di bevande alcoliche. È consentito l’acquisto presso lo spaccio interno e il consumo giornaliero di vino in misura non superiore mezzo litro e di gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non superiore ad litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande avviene nei locali in cui si consumano i In ogni caso è vietato l’accumulo di bevande alcoliche.”
A mente dell’art. 11, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, è stabilito, inoltre, che ne formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, d prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.
1.2. Alla luce delle disposizioni richiamate, è evidente che il regolamento penitenziar nella misura in cui si fa carico delle contenuto e delle modalità in cui si deve esplicare il all’alimentazione del detenuto e prevedendo la specifica facoltà di consumare di birra e vino, p secondo i limiti stabiliti, contempli un diritto soggettivo al consumo, misurato, di tali be compreso nel più ampio spettro del diritto alla sana alimentazione, a sua volta estrinsecazio del fondamentale diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.
Sulla base del tratteggiato quadro normativo, deve, quindi, ritenersi che il regolamen dell’istituto, laddove nega la possibilità, per i detenuti della Casa di reclusione di Op acquistare e consumare vino e birra tout court, è suscettibile di reclamo davanti all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 35-bis legge n. 354 del 1975.
2.1. Al riguardo, va ribadito che la sussistenza di un diritto soggettivo in capo al dete non viene meno per il sol fatto che siano riconosciuti all’Amministrazione poteri conformat sullo stesso. In tale caso, si pone la correlata necessità che sia svolta una puntuale ver giudiziale, attraverso l’impiego del canone di ragionevolezza, circa i limiti alla fruizione de stesso.
Tanto è stato affermato, mediante il principio così massimato e condiviso dal Collegio «In tema di ordinamento RAGIONE_SOCIALE, l’inerenza ad un diritto soggettivo della situazi oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all’amministrazione penitenziaria poteri conformati delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudizial
investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti dell’amministrazione, e l’idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del d svuotandone il contenuto fondamentale» (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Casa circondariale di Nuoro, Rv. 286716-01).
2.2. Con specifico riferimento al tema relativo al consumo di vino e birra, lo ste regolamento n. 230 cit. prevede che il diritto al consumo di queste bevande sia esercitat secondo precise modalità, stabilite dalla medesima norma secondaria, che specifica come l’assunzione debba effettuarsi all’interno dei locali deputati a refettorio. La disposizione pre inoltre, il divieto di accumulo di tali generi alimentari.
Laddove non possano essere garantite le descritte condizioni, ne consegue la legittimità del provvedimento amministrativo, a vocazione organizzativa, con il quale si fa divieto consumo dell’alimento, decisione che scaturisce da un’operazione di bilanciamento tra il diri in oggetto e le esigenze di organizzazione all’interno dell’istituto.
2.3. Vengono in gioco, parimenti, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimi tema del diritto all’acquisto di beni al cd. sopravvitto, che offrono argomento utile nel c specie, afferendo alla tematica delle limitazioni, giustificate da ragioni organizzative, al esercizio.
Così, è stato affermato, circa l’acquisto di farina alimentare, che «In tema di regi differenziato ai sensi dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provved con il quale l’Amministrazione penitenziaria non autorizzi l’acquisto al sopravvitto e la detenz di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza interna, ove le conseg limitazioni non incidano sui diritti del detenuto alla salute e all’alimenta (Sez. 1, n. 17489 del 29/03/2024, Casa circondariale di Sassari, Rv. 286328-01: fattispeci relativa al diniego all’acquisto al sopravvitto di farina e lievito, adottato per la l infiammabilità nonché per la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto fo dall’Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali).
E, parimenti, è stato affermato, a proposito del suddetto bilanciamento, che, «I regime RAGIONE_SOCIALE differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria di diniego dell’autorizzazione all’acquisto e alla detenzion “compact disk” musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organi della vita dell’istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia p assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2 Ministero della Giustizia, Rv. 283819-01).
Alla luce del quadro tratteggiato, il provvedimento impugnato, lungi dall’essere vizia risulta essere coerente con le disposizioni del regolamento n. 230 del 2000, non presentando, pertanto, alcuna aporia, né in termini di violazione di legge, né di vizio motivazionale,
violazione di norme sovraordinate, siano esse Costituzione o CEDU, atteso che si conforma al rispetto dei parametri normativi indicati e, sulla base di un articolato motivazionale inattacc offre un coerente percorso argomentativo delle ragioni giustificative, sul piano organizzati della conformazione del diritto, non scalfito dai motivi di ricorso.
Da quanto precede conseguono, in conclusione, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 dicembre 2025.