Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15607 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato ad Ercolano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del provvedimento di primo grado–
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aquil rigettava il reclamo proposto dall’Amministrazione penitenziaria avverso i provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, con il quale era stat disposto che la direzione dell’istituto penitenziario consentisse al dete NOME COGNOMECOGNOME sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis O pen., di acquistare a sue spese, e detenere con sé, una borsa-frigo di tipo r per conservare gli alimenti freschi o surgelati, anziché avvalersi di una bo frigo morbida, con mattonelle refrigeranti, periodicamente sostituite.
A ragione RAGIONE_SOCIALE decisione, il Tribunale di sorveglianza osservava che detenuti, sottoposti al regime di cui sopra, potevano legittimamente acquista tramite impresa di mantenimento, o ricevere in occasione dei colloqui e nei limi previsti, cibi freschi o surgelati, da consumare anche nei giorni a venire.
Idonee condizioni di conservazione, ad avviso del giudice a quo, non potevano essere assicurate dalle borse termiche consentite dall’Amministrazione, poiché le mattonelle refrigeranti al loro interno avevano durata temporalment limitata. Per garantire il diritto ad una sana alimentazione, era pert indispensabile ammettere l’impiego di borse rigide, in grado di preservare più lungo la freschezza e la genuinità degli alimenti.
Tale impiego non avrebbe impegnato l’Amministrazione penitenziaria in compiti organizzativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli di vigilanz mantenimento dell’ordine e RAGIONE_SOCIALE sicurezza, che normalmente le competevano, realizzando il giusto equilibrio degli interessi in gioco.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, muovendo doglianze esposte in un unico e articolato motivo, con cu si lamenta la violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Rileva il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la statuizione adottata dal Tribuna aquilano si pone al di fuori del perimetro entro cui è ammessa la tut giurisdizionale dei diritti del detenuto ad opera RAGIONE_SOCIALE magistratur sorveglianza, in quanto non sarebbe dato ravvisare alcun grave pregiudizio all salute dipendente dall’inosservanza di disposizioni normative.
La regolamentazione delle modalità di conservazione degli alimenti in possesso dei ristretti, adottata dall’Amministrazione penitenziaria, non sare eccepibile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE tutela RAGIONE_SOCIALE salute, non trovando alcun risc tecnico-scientifico la tesi che un’idonea conservazione non possa esse
assicurata tramite i dispositivi in uso, né essendo stato acquisito il p dell’Autorità sanitaria in merito.
Imporre l’adozione di dispositivi diversi implicherebbe adempimenti incidenti nella sfera dell’organizzazione, di esclusiva competenza dell’Amministrazione medesima, oltre a contravvenire, potenzialmente, alla regola che pone il diviet di accumulo dei cibi oltre il fabbisogno settimanale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse detenuto alla corretta esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena, ma ha ad oggetto la verifica di pregiudizio concreto, incisivo ed attuale sofferto dal medesimo.
Tale pregiudizio deve essere conseguenza di un comportamento dell’Amministrazione, che appaia lesivo di una posizione di diritto soggettivo riconosciuto come tale dalla legge o costituente comunque proiezione di un diritto intangibile RAGIONE_SOCIALE persona (tra molte, Sez. 1, n. 54117 del 14/6/20 Costa, Rv. 271905-01).
Come rilevato in ricorso, l’oggetto RAGIONE_SOCIALE decisione attiene non già al negazione del diritto del detenuto sottoposto al regime previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. a poter cuocere i cibi freschi o congelati, acquistati o ricevuti sec le modalità consentite, ma alla corretta conservazione di tali cibi. Laddove es non fosse garantita durante il tempo necessario al consumo, verrebbe ad essere pregiudicato il diritto alla sana alimentazione del detenuto. L’intervento d magistratura di sorveglianza è invocato in tale prospettiva funzionale.
Ciò posto, il provvedimento impugnato non disconosce che l’Amministrazione penitenziaria aveva consentito, per la conservazione dei cibi nella cella all’int di borse termiche in possesso del detenuto, l’utilizzo di tavolette refrige provenienti dal congelatore RAGIONE_SOCIALE sezione. Né disconosce l’idoneità di tale mezz a mantenere la conservazione dei cibi per un certo periodo. Ma, facendo riferimento alla durata limitata dell’azione refrigerante delle tavolette, conc per l’inidoneità RAGIONE_SOCIALE modalità così approntata al fine di salvaguardare freschezza dei cibi e la salubrità dell’alimentazione, essendo stimata co maggiormente idonea al riguardo la possibilità di disporre di una borsa-frigo d tipo rigido.
Il ragionamento è fallace, non potendo esso, così come articolato giustificare l’intervento giurisdizionale nei termini delineati.
La decisione, che traduce tale ragionamento in comando, limitandosi a considerare il tempo di utilizzazione a fini refrigeranti di una o più tavolette, nega che al detenuto resti garantita la possibilità, nel caso di necessità di un lunga conservazione, di ottenere tempestivamente la sostituzione delle tavolett divenute inidonee all’uso con altre successivamente prelevate dal congelatore, via via perfettamente in grado di svolgere la stessa iniziale azione termica quelle sostituite, in modo da mantenere costante la catena del freddo fino al consumazione.
Non tenendo conto di ciò, l’ordinanza impugnata finisce con l’apprezzare non già l’esigenza di tutela effettiva del diritto, ma un modo diverso per attua ritenuto più opportuno e confacente allo scopo.
Si ha, di conseguenza, un’invasione di campo dell’Autorità giudiziaria in un ambito riservato alla sfera esclusiva dell’Amministrazione penitenziaria. La scel organizzativa, operata dal Tribunale di sorveglianza, indebitamente incide sull legittime modalità con cui l’Amministrazione stessa adempie ai compiti ad essa demandati, in rapporto alle risorse di cui essa può disporre e alle alterna opzioni di loro impiego.
Una volta che le indicate modalità di sostituzione delle tavolette refrigeran non risultano in sé tali, da potersi tradurre in un pregiudizio grave ed attual diritto del detenuto, in ragione di un constatabile nocumento concreto alla s salute e igiene alimentare, la tutela giurisdizionale invocata non ha rag d’essere (in termini, Sez. 1, n. 51170 del 19/09/2023, Min Giust. in pro Palazzotto; Sez. 1, n. 34609 del 25/5/2023, Min. Giust. in proc. Scognamillo; Sez. 1, n. 34585 del 20/4/2023, Min. Giust. in proc. Mignolo; Sez. 1 , n. 3458 del 20/4/2023, Min. Giust. in proc. Tutino; Sez. 1, n. 30535 del 6/4/2023, Min Giust. in proc. Letizia; Sez. 1, n. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, Min. Giust. proc. Lo Piccolo; Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Min. Giust. in proc Panaro, Rv. 283974-01; Sez. 1, n. 24223 del 16/5/2022, Min. Giust. in proc. Pagano).
Alla stregua di quanto esposto, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione da assumere, il provvedimento impugnato, e quello di primo grado reso dal Magistrato di sorveglianza in data 10 marzo 2023, devono essere annullati senza rinvio.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila n. 549 del 10 marzo 2023.
Così deciso 1’08/02/2024