Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25957 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal: RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto dal D.A.P. avverso l’ordinanza emessa in data 20 settembre 2023, con la quale il magistrato di sorveglianza, accogliendo un reclamo del detenuto NOME COGNOME, aveva disposto che l’istituto penitenziario gli consentisse l’acquisto di lievito e farina. GLYPH Il D.A.P. aveva giustificato il divieto, esteso a tutti i detenuti, con l pericolosità RAGIONE_SOCIALEa farina che, dispersa nell’aria e a seguito di innesco, può dare vita ad una nube incendiaria o esplosiva, ma il magistrato di sorveglianza aveva respinto le sue affermazioni.
Il Tribunale ha, in primo luogo, giudicato corretta la qualificazione del reclamo come presentato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-bis Ord.pen., attenendo esso al diritto del detenuto ad un’alimentazione sana. In secondo luogo, pur dando atto di una diversa decisione assunta in precedenza da quell’Ufficio, e confermata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24711/2023, ha ritenuto infondato il reclamo del D.A.P. essendo il divieto irragionevole, perché il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei Carabinieri di Nuoro ha escluso che sussista un reale rischio esplosivo RAGIONE_SOCIALEa farina, stanti i beni e le attrezzature necessari per farla esplodere. Inoltre l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa farina è consentito in altri istituti penitenzia senza che ciò abbia provocato criticità, ed è irrilevante il richiamo al fatto che le esigenze nutritive dei detenuti siano soddisfatte dal vitto fornito dall’amministrazione, essendo loro consentito l’acquisto di generi alimentari.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso la Casa circondariale di Sassari, il D.A.P. e il Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Cagliari, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce il vizio di potere del giudice di sorveglianza, mancando i presupposti per qualificare il ricorso del detenuto come un reclamo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-bis Ord.pen.
Il detenuto non faceva valere una lesione grave e attuale ad un diritto soggettivo, non essendo in discussione il suo diritto alla salute o ad una alimentazione sana, ma contestava solo un aspetto regolamentare RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione carceraria.
2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la falsa applicazione del principio di non discriminazione.
Il divieto in questione è applicato anche ai detenuti comuni, per cui non può essere ritenuto illegittimo, trattandosi RAGIONE_SOCIALE‘espressione RAGIONE_SOCIALEa potestà regolatoria
RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, ed è irrilevante il diverso regolamento adottato in altri istituti penitenziari.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, comma 2 quater, lett. a) e c), Ord.pen.
Il Tribunale ha erroneamente escluso che il divieto sia fondato su ragioni di sicurezza. Altri Uffici di sorveglianza hanno confermato tale divieto, per la pericolosità RAGIONE_SOCIALEa farina, che è in grado di esplodere, oltre a poter essere usata per formare una colla, e che può essere facilmente incendiata, atteso che ai detenuti è consentito l’acquisto di accendini. Inoltre il prodotto che deve essere combiNOME con la farina per renderla esplosiva è la normale acqua ossigenata, ed è errato il paragone con l’olio, il cui acquisto è consentito perché esso, diversamente dalla farina, è indispensabile per cucinare. Lo stesso Ufficio di sorveglianza di Sassari, in precedenza, ha solitamente rigettato ricorsi analoghi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento degli altri motivi, attinenti al merito del provvedimento impugNOME.
Le autorità ricorrenti sostengono che l’acquisto degli specifici generi alimentari richiesti, farina e lievito, non costituisce un diritto soggettivo de detenuto, con conseguente inapplicabilità del rimedio del reclamo giurisdizionale, applicato, invece, dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza.
Il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord.pen., ammette la tutela contro la «inosservanza da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’interNOME un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti». Tal strumento di tutela presuppone, pertanto, la sussistenza in capo al detenuto di una posizione giuridica attiva qualificabile in termini di «diritto», meritevole di immediata protezione, e una condotta RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria che si ponga in illegittimo contrasto con tale posizione soggettiva. Non ogni limitazione alla sfera dei diritti soggettivi del detenuto, anche di quello sottoposto al regime differenziato, adottata al fine di garantire l’ordine e la sicurezza interna RAGIONE_SOCIALE‘istituto, costituisce una violazione censurabile, in quanto i provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria che rispettino i canoni di ragionevolezza e
proporzionalità impattano legittimamente sulla posizione soggettiva del detenuto, e rientrano nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa sua compressione lecita e autorizzata (vedi Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532).
Peraltro il diritto soggettivo del detenuto, a cui è garantita la tutela, non deve essere confuso con le mere modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALEo stesso, che sono inevitabilmente soggette a regolamentazione: solo la negazione o la grave compromissione del diritto, in quanto tale, integra una lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esercizio del diritto restano affidate alle scelte discrezionali RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria, adottate in funzione RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine e disciplina interne, che, se non risultino manifestamente irragionevoli, non sono sindacabili in sede giudiziaria. In più occasioni questa Corte ha affermato, infatti, che «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione penitenziaria in funzione RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine e disciplina interne» (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Rv. 261549; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Rv. 258398).
Nel caso di specie è necessario procedere alla corretta qualificazione RAGIONE_SOCIALEo strumento giuridico azioNOME dal detenuto, presentando un reclamo al magistrato di sorveglianza contro il divieto di acquisto di due specifici alimenti funzionali alla realizzazione e alla cottura di cibi, quali la farina e il lievito.
La limitazione all’acquisto di uno specifico alimento, perché non inserito nel moRAGIONE_SOCIALEo 72 e non autorizzato dal direttore del carcere, può legittimare il reclamo giurisdizionale solo in quanto costituisca la violazione di un diritto soggettivo, in questo caso del diritto alla salute e ad una sana alimentazione. Non risulta, però, che il detenuto abbia motivato il suo reclamo lamentando una violazione di tali diritti, affermando ad esempio la necessità di seguire, per ragioni di salute, uno specifico regime alimentare che preveda l’utilizzo, magari in forme particolari, degli alimenti richiesti.
Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugNOME, ha ritenuto che il divieto contestato violi il diritto alla salute solo richiamando la sentenza di questa Corte n. 24711/2023, che ha ritenuto legittimo il divieto stesso valutando, però, ammissibile il ricorso al reclamo giurisdizionale, ma non ha motivato per quali ragioni l’acquisto degli alimenti o ingredienti oggetto del reclamo soddisfi esigenze di salute o di sana alimentazione, altrimenti lese dal divieto imposto. Certamente l’acquisto in sopravvitto di tali alimenti non è necessario per completare la propria dieta: si tratta di alimenti sicuramente presenti nei pasti
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forniti dall’amministrazione carceraria, quanto meno sotto forma di pane, per cui il loro acquisto da parte del detenuto non è essenziale; si ricordi, peraltro, che il vitto fornito rispetta le tabelle nutrizionali ministeriali e pertanto deve essere ritenuto, in mancanza di prova contraria, tale da garantire una dieta completa ed equilibrata. I predetti alimenti non forniscono particolari benefici, tali da risultare necessari o almeno utili per affrontare problematiche alimentari. Nessun vantaggio, in termini di diritto ad un’alimentazione sana, può derivare, infine, dalla possibilità di impiegare tali alimenti per la cottura in proprio del cibo non è dimostrata la maggiore salubrità di un prodotto cuciNOME in proprio rispetto ad uno già preparato, e comunque i due prodotti richiesti sono, a loro volta, non freschi ma conservati e di produzione industriale, e devono necessariamente essere manipolati e modificati per realizzare cibi gradevoli da consumare.
Il diritto alla salute e ad una sana alimentazione non può essere confuso con il soddisfacimento di una mera preferenza tra un cibo e l’altro, né con il piacere di cucinare in proprio il cibo anziché nutrirsi con il vitto del carcere. Mentre può costituire espressione del diritto alla salute e ad una sana alimentazione la richiesta di acquisto, ad esempio, di prodotti di facile digeribilità o ricchi di fibr di prodotti idonei per chi soffra di intolleranze alimentari, di prodotti privi zucchero per soggetti predisposti al diabete, nessun vantaggio per la salute, neppure sotto il profilo di un’alimentazione più sana, può ravvedersi nell’utilizzo in proprio, previa cottura o meno, di farina e lievito, trattandosi di alimenti o ingredienti già ampiamente presenti, come detto, nel vitto fornito dal carcere e quindi nella dieta del detenuto.
Deve pertanto ritenersi che, in questo caso, non è posto in discussione il diritto del detenuto ad una alimentazione sana, quale espressione del suo diritto alla salute.
La questione risolta dai giudici RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza in senso favorevole al detenuto, quella di poter acquistare due specifici alimenti funzionali alla realizzazione di cibi, quali la farina e il lievito, ha, pertanto, una natur esclusivamente organizzativa e rientra nella sfera di attribuzione esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria, che risulta avere imposto tale divieto, a tutti i detenuti del carcere di Sassari-Bancali, per ragioni di sicurezza non manifestamente irragionevoli, applicate anche in altri istituti penitenziari in base alle specifiche esigenze e caratteristiche di ognuno di essi.
Il magistrato di sorveglianza, pertanto, avrebbe dovuto preliminarmente procedere alla corretta qualificazione RAGIONE_SOCIALEo strumento giuridico azioNOME dal detenuto, verificando la non configurabilità, in relazione alla pretesa dedotta, di una situazione di diritto soggettivo, lesa dalla condotta ‘tenuta
dall’amministrazione penitenziaria, qualificando di conseguenza il reclamo da lu proposto come generico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. (ve Sez. 1, n. 28285 del 09/04/2021, Rv. 281998)
L’ordinanza GLYPH impugnata, quindi, è stata pronunciata in una materia eccedente i corretti confini RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, e deve perciò essere annul senza rinvio.
Per gli stessi motivi deve essere annullata l’ordinanza, avente lo ste oggetto, emessa dal magistrato di sorveglianza di Sassari in data 20 settembr 2023.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente