Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11211 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11211 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Uot , 15 – re.g.0 DELLP 1vu:- ; n Z n 11, rrA i COGNOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME che chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo dell’Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, in accoglimento del reclamo di NOME COGNOME, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., aveva ordinato all’Amministrazione penitenziaria di consentire al detenuto di acquistare a sue spese ed utilizzare una borsa frigorifero rigida per conservare, mediante tavolette refrigeranti, cibi freschi e surgelati.
A ragione della decisione il Tribunale osserva che la richiesta attiene all’ambito di un diritto soggettivo, in specie del diritto alla salute. È acc:ertato che le borse frigo del tipo morbido, di cui è consentito ai detenuti l’acquisto, sono idonee alla conservazione del freddo soltanto per un periodo di tempo particolarmente limitato. Una conservazione in dette borse per un tempo maggiore finisce per alterare la genuinità dei cibi, con possibili conseguenze sulla salute per chi li consuma. Occorre, peraltro, considerare che il detenuto già dispone all’interno della camera detentiva di altri beni mobili che potrebbe impiegare in modo improprio, per esempio le sedie. L’autorizzazione all’utilizzo di una borsa frigo del tipo rigido è, pertanto, soluzione idonea a contemperare l’esigenza di tutela della genuinità dei cibi acquistati o ricevuti dal detenuto, e dunque della sua salute, con la necessità di non gravare sull’amministrazione in termini di organizzazione delle attività in istituto e di gestione del personale.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, con la rappresentanza e difesa dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha dedotto vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. nonché vizio per esercizio di una potestà riservata ad un organo amministrativo dello Stato.
Sostiene l’amministrazione ricorrente che non si è di fronte ad un pregiudizio – attuale e grave – all’esercizio di un diritto, dato che la ritenuta inidoneità dell borse frigo di tipo morbido non trova alcun riscontro di tipo specialistico-sanitario. Deve poi evidenziarsi che nessuna norma dell’ordinamento penitenziario prevede l’acquisto di borse frigo o di un frigorifero e, invece, vi è l’espressa previsione di divieto di accumulo di generi alimentari in più norme regolamentari, analiticamente richiamate. È allora conseguente desumere che non sussiste un obbligo per l’Amministrazione di mettere a disposizione tali oggetti ai detenuti. L’Amministrazione procede dunque a valutazioni discrezionali che non possono essere contestate salvo che non si accerti un grave e attuale pregiudizio all’esercizio del diritto alla salute del detenuto, ovvero una grave illogicità o incongruenza del ragionamento giustificativo della decisione.
La scelta dell’Amministrazione è tutt’altro che irragionevole, atteso che una borsa frigo rigida può divenire uno strumento pericoloso per gli operatori della Polizia penitenziaria perché può essere usata come corpo contundente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione oggetto del ricorso è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità che ha statuito il principio per il quale “in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall’art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego opposto dall’amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all’interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto” (Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 283974).
2. Il principio di diritto appena richiamato merita conferma.
Il reclamo giurisdizionale di cui agli artt.. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. è diretto a tutelare non già un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, quanto una situazione soggettiva che sia colpita da un pregiudizio concreto ed attuale in conseguenza di un comportamento dell’amministrazione (cfr. Sez. 1, n. 54117, del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905). La vicenda in esame attiene non già alla negazione del diritto del detenuto sottoposto al regime previsto dall’art. 41-bis ord. pen. a cuocere i cibi freschi o congelati ricevuti secondo le modalità consentite, ma alla corretta conservazione dei cibi prima che possano essere cucinati e dunque consumati.
2.1. Ritiene il Tribunale che eventuali ostacoli alla corretta conservazione dei cibi violerebbero il diritto alla sana alimentazione del detenuto. Il sistema scelto dall’Amministrazione penitenziaria darebbe luogo a tale violazione. Infatti, la conservazione dei cibi nella cella all’interno di borse termiche, già in possesso del detenuto, con l’utilizzo di tavolette refrigeranti, custodite nel frigorifero del sezione, è idoneo a mantenere la conservazione dei cibi per un periodo di tempo limitato, tenuto conto della durata di poche ore dell’azione refrigerante delle tavolette, sicché non vi è alcuna garanzia sul mantenimento della genuinità dei cibi nel tempo, che, invece, è assicurato dalle borse frigorifero rigide al cui acquisto e uso il detenuto ha chiesto di essere autorizzato.
2.2. Secondo il Collegio, la descritta situazione di fatto non dà luogo ad una effettiva violazione dei diritti del detenuto e, dunque, non giustifica l’intervento giurisdizionale a tutela.
I provvedimenti della magistratura di sorveglianza risultano fondati su una parziale considerazione dell’organizzazione assicurata dalla direzione dell’Istituto per il mantenimento di adeguate condizioni di conservazione dei cibi freschi.
Se è vero che le mattonelle refrigeranti sono idonee alla funzione cui sono destinate per un tempo limitato, di regola non superiore a otto ore, non è contestabile che, con la sostituzione tempestiva con nuove mattonelle, si assicura
il mantenimento delle condizioni di salubrità degli alimenti. Le ordinanze adottate dal Magistrato e poi dal Tribunale di sorveglianza hanno finito con l’imporre alla direzione dell’istituto una modalità organizzativa diversa e ritenuta dai giudici del merito preferibile rispetto alla finalità di assicurare le condizioni di conservazione dei cibi. Ma in questo modo, senza affermare che la scelta organizzativa della direzione avesse violato il diritto di ciascun detenuto di mangiare cibi freschi, l’autorità giurisdizionale ha compiuto direttamente una diversa scelta organizzativa, invero riservata alla direzione dell’Istituto, unica autorità in grado di valutare la idoneità e praticabilità delle diverse opzioni in relazione alla situazione concreta di ciascun istituto e alla necessaria esigenza di assicurare parità di condizioni di vita a tutti i detenuti.
Alla stregua di tali considerazioni, non essendo necessarie nuove valutazioni di merito, il provvedimento impugnato e quello del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila devono essere annullati senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila n. 543 del 10 marzo 2023.
Così deciso, in Roma 8 febbraio 2024.