Diritti del Detenuto: La Cassazione Traccia i Confini tra Disagio e Violazione
L’analisi dei diritti del detenuto è un tema centrale nel nostro ordinamento, che cerca di bilanciare l’esigenza di sicurezza con il rispetto della dignità umana. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti su quali condizioni detentive costituiscano una reale violazione dei diritti e quali, invece, rappresentino disagi da affrontare con strumenti legali specifici. La sentenza in esame analizza il ricorso di un carcerato riguardante il sovraffollamento della cella e la mancanza di acqua calda, stabilendo principi chiave sulla natura dei rimedi a disposizione.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava reclamo al Magistrato di Sorveglianza lamentando una violazione della normativa da parte dell’amministrazione penitenziaria. Le doglianze erano specifiche: la collocazione di due persone in una cella progettata come singola e l’assenza di acqua calda all’interno della stessa. Il reclamo veniva respinto, e la decisione veniva confermata anche dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste. Contro quest’ultima ordinanza, il detenuto proponeva ricorso per Cassazione, denunciando la violazione di diverse norme, tra cui quelle dell’ordinamento penitenziario e altre leggi sanitarie, sostenendo una lesione dei suoi diritti fondamentali.
La Decisione della Corte sui diritti del detenuto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che le questioni sollevate dal ricorrente non configurassero una violazione diretta di diritti soggettivi, ma si risolvessero piuttosto in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività non permessa in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha sottolineato che per le problematiche lamentate esistono rimedi giuridici specifici che il detenuto non aveva attivato correttamente.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su una netta distinzione tra diverse tipologie di violazioni e i relativi strumenti di tutela. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
1. Errato Strumento Processuale: Il ricorso, sebbene formalmente basato su una presunta violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto, cosa che esula dalle competenze della Corte di Cassazione. Il Tribunale di Sorveglianza aveva già motivato la sua decisione, escludendo una violazione della normativa e un pregiudizio grave e attuale ai diritti del detenuto.
2. Specificità dei Rimedi: La Corte ha chiarito che ogni problematica ha il suo specifico canale di contestazione. Le eventuali violazioni della normativa antinfortunistica possono essere oggetto di segnalazione al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 69 ord. pen. La questione del sovraffollamento, invece, deve essere affrontata con il rimedio previsto dall’art. 35-ter ord. pen., che valuta se gli spazi a disposizione rispettino i parametri stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Nel caso di specie, era già stato accertato che gli spazi del carcere in questione rispettavano tali parametri.
3. Distinzione tra Disagio e Violazione di un Diritto: La mancanza di acqua calda in cella è stata considerata una condizione superabile, dato che il detenuto aveva libero accesso ai locali docce dove l’acqua calda era disponibile. La Corte distingue quindi tra un mero disagio e una condizione che causa un grave pregiudizio ai diritti della persona. Solo quest’ultima giustifica l’intervento del giudice attraverso il reclamo giurisdizionale.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione offre una lezione fondamentale sulla tutela dei diritti del detenuto: non basta lamentare una condizione detentiva non ottimale per ottenere una pronuncia favorevole. È necessario, innanzitutto, utilizzare lo strumento processuale corretto previsto dall’ordinamento per quella specifica doglianza. In secondo luogo, occorre dimostrare che la condizione lamentata produca un pregiudizio attuale e grave a un diritto soggettivo fondamentale, e non si risolva in un semplice disagio. Questa decisione rafforza il principio di specificità dei rimedi legali e invita a un uso più consapevole e mirato degli strumenti di tutela giurisdizionale a disposizione della popolazione carceraria.
Una condizione detentiva scomoda costituisce sempre una violazione dei diritti del detenuto?
No. Secondo la Corte, non ogni disagio equivale a una lesione di un diritto fondamentale. Una condizione come la mancanza di acqua calda in cella è stata ritenuta superabile se vi è accesso ad essa in altri locali, come le docce, e quindi non costituisce un grave pregiudizio.
Quale strumento legale si deve usare per lamentare il sovraffollamento in cella?
Per la questione del sovraffollamento, l’ordinamento prevede un rimedio specifico, disciplinato dall’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario. Questo strumento serve a verificare se le condizioni di detenzione violano i parametri minimi di spazio personale stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Cosa accade se si presenta un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza che ne sussistessero i presupposti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29437 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
I GLYPH Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha rigetta reclamo proposto da COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che h respinto il reclamo con il quale il detenuto ha rilevato la violazione de parte dell’amminis penitenziaria della normativa in materia antinfortunistica, alla collocazione di due detenuti in singola e all’assenza dell’acqua calda in cella;
Rilevato che il ricorso deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 1, 5, e 6 ord. pen., 230/2000 in relazione al D.M. Sanità del 5/7/2975, 2, comma 2, L. Regionale F.V.G. n. 44/198 comportando violazione di diritti fondamentali del detenuto;
Rilevato che il ricorso, seppure formulato nei termini della violazione di legge si risolv sollecitazione di una diversa valutazione che non è consentita in questa sede (art. 35-bis, comma 4, pen.), non essendo dedotta alcuna ragione di diritto rispetto alla ratio decidendi del provvedimento, che, lungi dall’essere privo di motivazione, sottolinea la costatata assenza della violazione della normat parte dell’Amministrazione penitenziaria così come un attuale e grave pregiudizio ai diritti del d derivante dal comportamento della prima;
Rilevato che, nel merito, il ricorso reitera le critiche avanzate con il reclamo senza confronta gli argomenti del Tribunale, secondo il quale le violazioni non determinano la violazione di diritti s in quanto le eventuali violazioni in materia di prevenzione antinfortunistica possono essere ogge segnalazione ex art. 69 ord. pen. da parte del Magistrato di sorveglianza, la mancanza di acqua ca nella cella è allo stato sufficientemente superabile con il libero accesso a quella disponibile docce, il fatto che in una cella singola siano ospitati due detenuti è oggetto del diverso rimedio es ex art. 35 ter ord. pen., ciò anche considerato che il magistrato di sorveglianza ha ritenuto carcere di Tolnnezzo gli spazi a disposizione dei detenuti rispettino i parametri della Cedu;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escl la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, rite congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/6/2024