Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza presentata COGNOME NOME di esatta ottemperanza ex art. 35-bis, comma 7, Ord. pen., all’ordinanza pronunciata dallo stesso giudice il 3 novembre 2016 e che tale provvedimento è stato interpretato dalle successive ordinanze adottate in ottemperanza nel senso che l’Amministrazione penitenziaria è tenuta non soltanto a fare utilizzare ad COGNOME, per motivi di studio e di difesa, un personal computer per quattro ore al giorno, ma è tenuta altresì a far stampare al medesimo detenuto i documenti attinenti alle predette esigenze, senza controllo preventivo del loro contenuto;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 35-bis, comma 7, Ord. pen., per mera apparenza della motivazione del provvedimento, che neppure avrebbe considerato l’effettivo contenuto dell’istanza, nella quale si rappresentava che al detenuto non è stata consegnata alcuna delle copie richieste, sebbene fossero tutte riguardanti motivi di studio e difesa;
Rilevato che tali doglianze sono state ribadite con successiva memoria pervenuta il 1°/2/2024, con la quale si chiede che il ricorso venga restituito alla Prima sezione penale in assenza delle cause di inammissibilità rilevate dall’Ufficio esame preliminare dei ricorsi;
Ritenuto che il ricorso risulta inammissibile perché si risolve in mere deduzioni versate in fatto, ed è quindi generico e non consentito, tanto più perché ammesso in materia nei limiti della violazione di legge (art. 35-bis, comma 8, Ord. pen.), contestando la apparenza della motivazione, ma in realtà criticando la soluzione nel merito per ottenere una diversa e non consentita lettura degli elementi in atti;
Ritenuto che la motivazione censurata non risulta apparente o insufficiente, posto che evidenzia – sulla scorta di quanto dichiarato dal precedente commissario ad acta e delle complessive risultanze procedimentali – che la non attinenza dei file alle esigenze di studio e difesa è spesso evincibile, senza alcun controllo preventivo, alla apertura del documento salvato in PDF, e che, ragionevolmente (quindi in assenza di elementi in atti che depongano in senso contrario, e quindi della inottemperanza) le copie non rilasciate al detenuto concernono casi in cui la non attinenza dei file alle predette esigenze è emersa ictu oculi;
Ritenuto che, a fronte di tale adeguata motivazione, il ricorso oppone censure già interamente disattese dal giudice di merito, peraltro allegando documenti che non dimostrano come il trattenimento dei documenti richiesti sia stato disposto all’esito di un controllo preventivo (piuttosto che della mera constatazione necessitata dal comando di stampa del file PDF), né, tanto meno, che tutti i file richiesti dall’interessato siano stati effettivamente trattenuti;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/03/2024