Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39742 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 giugno 2022, il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di servizio n. 17/2021 del 5 febbraio 2021 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva accolto il reclamo di NOME COGNOME, autorizzandolo all’utilizzo di un lettore di compact disc musicali dalle 24:00 alle 7:00. Secondo il primo Giudice, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva indicato pericoli concreti che l’uso di tale strumento, nelle ore notturne, potesse determinare rispetto alle esigenze di sicurezza in rilievo nei reparti speciali ex art. 41-bis Ord. pen. A seguito del reclamo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, che aveva evidenziato i rischi connessi a un uso improprio dei compact disc e degli auricolari, il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza in data 24 febbraio 2023, aveva rigettato l’impugnazione, osservando come non fossero stati indicati concreti elementi di riscontro a sostegno RAGIONE_SOCIALE relativa prospettazione, essendo l’utilizzo del compact disc simile a quello di radio e TV e potendo i pericoli di un uso improprio derivare anche da altri utensili (come quelli per la cucina), pacificamente consentiti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con sentenza in data 20 ottobre 2023, la Prima Sezione penale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE per nuovo esame. Dopo avere ricordato i possibili rischi connessi all’uso improprio dei compact disc e all’introduzione nell’istituto penitenziario di contenuti illeciti, il Collegio di legittimità evidenziò che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se l’impiego di tali strumenti potesse comportare inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione agli interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta di non autorizzarne l’ingresso nei reparti adibiti al regime penitenziario differenziato.
1.2. Con ordinanza in data 23 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha nuovamente rigettato il reclamo proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha ordinato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di consentire al reclamante, previa disapplicazione degli ordini di servizio di contrario avviso, di utilizzare il lettore di CD anche in orario notturno con l’uso di cuffie o auricolari. All’esito del richiesto approfondimento istruttorio, attraverso cui è stata acquisita una nota RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario in cui si evidenziava l’impegno per il personale nell’adottare accorgimenti volti a impedire o quantomeno a riconoscere eventuali manipolazioni dei lettori nonché nel procedere al previo ascolto dei supporti audio, il Collegio di merito ha ritenuto infondate le ragioni del reclamante. In primis ha ricordato che NOME era già stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 14 luglio 2022, all’uso del lettore di compact disc per l’ascolto di CD musicali acquistati tramite l’impresa di mantenimento; e che il primo era già stato posto in sicurezza dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per evitare manomissioni e
collegamenti esterni, mentre i secondi erano stati già verificati dall’Ufficio censura. Quindi, ha evidenziato che, con provvedimento del 5 febbraio 2021, n. 17, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva vietato al detenuto l’uso del lettore tra le 24:00 e le 7:00 del mattino; che il divieto era stato ritenuto ingiustificato dal Magistrato di sorveglianza; e che quest’ultima decisione era stata impugnata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che la restrizione per fasce orarie non determinasse un pregiudizio concreto all’esercizio del diritto riconosciuto al detenuto, in capo al quale era configurabile un interesse legittimo, non tutelabile dal Magistrato di sorveglianza, a fronte di una potestà riconosciuta all’RAGIONE_SOCIALE, legittimamente esercitata per soddisfare esigenze di ordine e sicurezza RAGIONE_SOCIALE‘istituto durante la notte, in cui la ridotta presenza di personale non consentiva di esercitare un’adeguata vigilanza, in rapporto alla possibilità di un uso improprio degli strumenti in questione. Dunque, nel caso di specie, non si è ravvisato alcun aggravio di lavoro per l’Ufficio censura, essendo i compact disc in uso a NOME già stati vagliati nel loro contenuto ed essendo stato il lettore già posto al riparo da eventuali manomissioni; mentre l’aggravio organizzativo per l’istituto, nelle ore notturne, è stato correlato non alle esigenze proprie del regime speciale, connesse all’esigenza di impedire illeciti contatti con la criminalità organizzata, ma all’esigenza di contrastare situazioni di pericolo per la persona derivanti dall’eventuale uso improprio di oggetti in possesso RAGIONE_SOCIALE generalità dei detenuti. Pertanto, non ponendosi l’aggravio organizzativo in relazione alle esigenze di sicurezza proprie del regime speciale, la limitazione è stata ritenuta irragionevole e come tale censurabile alla luce del generale potere di controllo sulla ragionevolezza e proporzionalità dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE incidenti sui diritti dei detenuti. Né la limitazione oraria all’uso dei lettori è stata ritenut giustificata da precedenti manipolazioni di detti strumenti compiute dai ristretti in regime speciale, circostanza neppure allegata dall’RAGIONE_SOCIALE reclamante. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE giustizia, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. a) ed e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione e l’esercizio, da parte del Giudice di sorveglianza, di una potestà riservata dalla legge a un Organo amministrativo RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Dopo avere premesso che l’ampia discrezionalità attribuita all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può essere sindacata dalla Magistratura di sorveglianza solo sul «piano RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALE proporzione RAGIONE_SOCIALE scelta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE»
allorquando la discrezionalità risulti «essere stata esercitata con «modalità manifestamente irragionevoli» o «sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto» (Sez. 1, n. 7194 del 19/01/2021, COGNOME, non massimata), il ricorso evidenzia come la Corte di cassazione abbia ritenuto, nella diversa materia RAGIONE_SOCIALE cottura dei cibi, che la scelta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non può ritenersi manifestamente irragionevole ove venga, comunque, assicurato un ampio lasso temporale, durante la giornata, in cui sia possibile dedicarsi a quell’attività. Pertanto, il Tribunale di sorveglianza, peraltro con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe sindacato, nel merito, una scelta discrezionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, così esorbitando ingiustificatamente dai limiti del proprio potere.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione del principio di diritto enunciato in sede di rinvio, la totale assenza di motivazione, il travisamento dei fatti, l’omesso esame di fatti decisivi. In ogni caso, la previsione di utilizzo del lettore di compact disc con esclusione RAGIONE_SOCIALEe ore notturne sarebbe del tutto legittima e ragionevole, tenuto conto che, in orario notturno, la vigilanza RAGIONE_SOCIALE sarebbe meno pressante, sicché il ritiro, in tale fascia oraria, degli oggetti pericolosi per la sicurezza generalmente prevista, per i detenuti sottoposti al regime speciale, dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, risponderebbe all’esigenza di evitare che i detenuti sfruttino le ore notturne per utilizzare tali oggetti al fine di perseguire scopi che le esigenze di sicurezza intenderebbero contrastare (come, ad es., usare i compact disc come specchio per accertarsi RAGIONE_SOCIALE‘assenza del personale penitenziario, onde poter illecitamente comunicare o scambiare oggetti con i ristretti appartenenti a un diverso gruppo di socialità ovvero spezzare il compact disc per utilizzarlo quale oggetto tagliente atto a offendere).
In data 10 luglio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata. Il provvedimento impugnato escluderebbe illogicamente la pericolosità del possesso dei compact disc in orario notturno, il cui apprezzamento dovrebbe essere rimesso alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così come la individuazione RAGIONE_SOCIALEe soluzioni per garantire, senza uno sforzo inesigibile o eccessivo, le esigenze di sicurezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
Va premesso che dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni anche significative alla ordinaria sfera dei diritti RAGIONE_SOCIALE persona e ciò anche in
conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione di misure organizzative RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE volte a garantire, all’interno degli istituti, l’ordine e la sicurezz interna e, con essi, il trattamento rieducativo, cui la pena deve essere necessariamente finalizzata secondo la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, terzo comma, Cost. Pertanto, deve essere in questa sede ribadita l’esistenza di un ambito di discrezionalità riconosciuto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso cui definire le modalità di esercizio di alcuni diritti che l’ordinamento riconosce alle persone detenute (Sez. 1, n. 23533 del 7/07/2020, Mandala’, Rv. 279456 – 01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260117 – 01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Rv. 258398 – 01); discrezionalità che si esplica in provvedimenti che devono, comunque, essere improntati al rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità (Sez. 1, n. 4030 del 4/12/2020, dep. 2021, COGNOME, in motivazione) e non debbono sostanzialmente inibire la fruizione dei diritti stessi, restando altrimenti sindacabili in sede giurisdizionale (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, in motivazione). Dunque, salva la possibilità di adottare atti amministrativi di contenuto organizzativo riconducibili al legittimo esercizio di una potestà organizzatoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, finalizzata all’attuazione dei suoi compiti istituzionali e, in particolare, ai compiti definiti dalla legg RAGIONE_SOCIALE e del regolamento di esecuzione, le previsioni di tali atti debbono essere ragionevoli e proporzionate alle esigenze organizzative da soddisfare e tali aspetti sono sindacabili in sede giurisdizionale (Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 10421 del 1/03/2022, COGNOME, non massimata), costituendo i canoni RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e proporzionalità un limite all’esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà amministrativa, distinto dal merito, questo non sindacabile, RAGIONE_SOCIALEe scelte di amministrazione.
2.1. Sempre in premessa, va ricordato che, coerentemente con le considerazioni più sopra espresse, le limitazioni ai diritti RAGIONE_SOCIALE persona detenuta sottoposta al regime differenziato devono essere giustificate dalle esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ordine e RAGIONE_SOCIALE sicurezza proprie di tale regime. Diversamente, come più volte ricordato dalla Corte costituzionale, esse finirebbero per diventare ingiustificate e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha più volte sottolineato essere incompatibile con i principi costituzionali (al riguardo, si vedano, tra le altre, le sentenze nn. 97 del 2020 e 351 del 1996). Ciò sul rilievo che l’introduzione di un regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione», «si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (così la sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018).
3. Tanto osservato, rileva il Collegio che, dall’istruttoria svolta dal Giudice del rinvio, è emerso come le difficoltà rappresentate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento dei più opportuni controlli riguardassero il regime dei controlli sul contenuto dei supporti, il cui uso era stato, in realtà, già autorizzato, riconducendo la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD al contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto (v. sentenza n. 97 del 2020 RAGIONE_SOCIALE Consulta); sicché dette difficoltà non paiono pertinenti rispetto alla questione, all’evidenza diversa, concernente la possibilità di superare il limite RAGIONE_SOCIALE‘orario notturno.
Dall’altro lato, tali difficoltà riguardano profili operativi, come l’adozione di contromisure rispetto a un eventuale uso improprio degli strumenti, che però non hanno alcun collegamento con le finalità proprie del regime differenziato delineato dall’art. 41-bis Ord. pen., costituite dall’esigenza di impedire che il detenuto mantenga collegamenti con gli ambienti RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata di provenienza; finalità rispetto alle quali va apprezzato, come già osservato, il rapporto di congruità che la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità più sopra richiamata richiede ai fini del giudizio di legittimità sulla misura restrittiva adottata. Non appare pertinente, infatti, il richiamo alla possibilità di utilizzo dei CD quali eventuali strumenti di offesa, considerato che il regime differenziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non ha quale scopo quello di contenere la cd. pericolosità RAGIONE_SOCIALE del singolo detenuto (da ultimo, tra le tante, v. Sez. 1, n. 34368 del 30/04/2024, Mogavero, non massimata).
A quest’ultimo riguardo, le imprescindibili esigenze di ordine e di sicurezza interna, implicate dalla possibilità di un uso improprio di determinati strumenti, sono comuni, come del resto ricordato dal provvedimento impugnato, a tutte le persone detenute e devono trovare adeguata gestione attraverso strumenti differenti da quello di un divieto generalizzato, esprimendosi in misure individuali correlate a situazioni di rischio specifico e, al contempo, ancorate a presupposti di fatto ben individuabili. A queste condizioni, ad esempio, può ipotizzarsi l’adozione di misure, come la sorveglianza particolare prevista dall’art. 14-bis Ord. pen., che si accompagnano all’adozione di specifiche disposizioni volte a impedire, appunto, l’uso improprio di strumenti utilizzabili per l’offesa alla persona; o può, comunque, legittimamente inibirsi l’accesso a un determinato utensile in presenza di concrete esigenze legate ad atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale penitenziario o RAGIONE_SOCIALEe altre persone ristrette. Ma ciò, appunto, senza misure generali, da applicare all’intera popolazione detentiva, che finiscano con il riguardare qualunque oggetto in ragione di una astratta utilizzabilità per l’offesa.
Va infatti ricordato, sul punto, che nella lettura dei contenuti RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen. operata dalla Corte costituzionale èstato più volte evidenziato che le singole «difformità» nel trattamento dei soggetti sottoposti al regime differenziato devono essere giustificate, in concreto, dalle particolari esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALE sicurezza pubblica perseguite dal legislatore: « non potrebbe, per converso, considerarsi legittimo, a questo scopo, l’impiego di misure più restrittive nei confronti di singoli detenuti in funzione di semplice discriminazione negativa, non altrimenti giustificata, rispetto alle regole e ai diritti valevoli per tutti » Corte cost. sentenza n.351 del 1996).
Del resto, anche la previsione generale richiamata dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE circolare, cui fa riferimento il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, concerne, ad esempio nel caso degli effetti personali relativi all’igiene personale, oggetti che sono pericolosi in sé e che, come tali, sono potenzialmente offensivi, ma non qualunque oggetto che sia suscettibile di un eventuale uso distorto (es. lacci RAGIONE_SOCIALEe scarpe ecc.).
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati.
4.1. La natura pubblica RAGIONE_SOCIALEe Parti ricorrenti osta alla condanna alle spese (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 – 01).
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorsi.
Così deciso in data 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il
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