Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22967 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22967 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, detenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto in regime di sorveglianza speciale ex art. 41 bis ord. pen., presentava in data 24/10/2022 reclamo avverso il diniego oppostogli per ragioni di sicurezza dal D.A.P. alla richiesta di acquistare una pinzetta per ciglia in metallo, in luogo di quella in plastica che gli era consentito di detenere.
Con ordinanza del 13/01/2023 il magistrato di sorveglianza rigettava il reclamo del COGNOME, «trattandosi di oggetto non consentito per ragioni di sicurezza e preso atto che non viene in evidenza la violazione di diritti».
Il difensore del COGNOME presentava reclamo ex art. 35 bis ord. pen., evidenziando che la giurisprudenza di merito aveva in più occasioni valutato positivamente la possibilità di consegnare ai soggetti ristretti in regime ex art. 41
bis ord. pen. pinzette in metallo, con sostanziale disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa circolare D.A.P. del 2.10.2017.
Con ordinanza del 07/12/2023 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo, rilevando che l’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa circolare D.A.P. n. 3676/1626 autorizzava l’uso di pinzette esclusivamente in plastica, ritenendo potenzialmente pericolose quelle in metallo, e ritenendo altresì che non venissero in rilievo né concreti pregiudizi al diritto alla salute del COGNOME, né irragionevoli disparità di trattamento, poiché le pinzette in metallo erano state ritirate a tutti i detenuti.
Il difensore del COGNOME ha presentato in data 27 /12/2023 ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce «violazione di legge ex art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 35 bis o.p., 69 o. Cost., 6 CEDU, 41 bis o.p.».
Si duole RAGIONE_SOCIALEa carenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, non essendo stata fornita risposta alle doglianze articolate in sede di reclamo, relative alla inefficacia RAGIONE_SOCIALEo strumento in plastica fornito dall’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, «ritenuto insufficiente a sopperire alle esigenze di igiene personale», alla assenza di pericolosità RAGIONE_SOCIALEo strumento in metallo, soprattutto ove si consideri che ai detenuti è consentito detenere rasoi e forbicine, ed alla circostanza che in più occasioni la giurisprudenza di merito ha valutato positivamente la possibilità di consegnare ai soggetti ristretti in regime di art. 41 bis ord. pen. pinzette in metallo.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei suoi motivi, attraverso i quali il difensore non ha fatto valere la lesione attuale e grave di un diritto, né la lesione del principio non discriminazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Occorre premettere che la circolare n. 3676/6126 del 02/10/2017 del RAGIONE_SOCIALE prevede espressamente, all’art. 6, che ai detenuti possano essere consegnate esclusivamente pinzette in plastica.
Ciò posto, si rileva che questa Corte ha già avuto modo di statuire (Sez. 1, n. 32947 del 24/06/2022, Crea, n.m.) che «non è configurabile la lamentata
violazione di legge per la lesione del diritto alla salute derivante dalla impossibilità di attendere alla cura RAGIONE_SOCIALEa persona, mancando il potere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di limitare l’uso di tali strumenti non diversi da altri, parimenti pericolosi, ma pur tuttavia ammessi. Invero, l’art. 69, comma 6, ord. pen. stabilisce che il Magistrato di sorveglianza ,”provvede a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: b) l’inosservanza da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti” provvedimento impugnato non ha confuso il diritto alla salute con un presunto diritto alla estetica RAGIONE_SOCIALEa persona. Si tratta, infatti, di un mero interesse di fat privo di tutela; invero, con l’impugnazione non si contesta che l’introduzione di tali strumenti è vietata, per ragioni di sicurezza, in tutti gli istituti; si tr una legittima misura precauzionale da cui non deriva alcuna lesione di diritti soggettivi. Ne consegue che ci si trova di fronte ad un’attività amministrativa a contenuto discrezionale, essendo previsto un generico obbligo di adoperarsi, sicché soltanto l’assoluta carenza di azione da parte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione potrebbe semmai determinare l’interesse del detenuto a far intervenire l’autorità giudiziaria ex art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. Appare, quindi, evidente che, nel caso di specie, non sussiste una situazione soggettiva tutelabile, né una concreta lesione di un diritto soggettivo e che quindi avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non poteva essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza e neppure ricorso per cassazione».
Non essendovi ragioni per discostarsi da queste conclusioni, imposte dalla piana lettura del vigente quadro normativo, appare evidente, per un verso, che il provvedimento impugnato ha dato corretta applicazione alla citata circolare del DAP, e, per altro verso, che, non essendo ravvisabile «un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti» del detenuto, lo stesso non era reclamabile né è ricorribile in cassazione.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, la somma, determinata in via equitativa, di C 3.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e al versamento RAGIONE_SOCIALEa somma di C 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 30/04/2024