Diritti dei Detenuti: Quando il Giudice non può Intervenire
L’equilibrio tra i diritti dei detenuti e il potere discrezionale dell’amministrazione penitenziaria è un tema centrale nel diritto dell’esecuzione penale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce su questa delicata materia, chiarendo i confini della tutela giurisdizionale di fronte a richieste che riguardano la gestione della vita quotidiana in carcere. Il caso analizzato riguarda la richiesta di un detenuto di utilizzare senza limitazioni un fornello e delle stoviglie.
I Fatti: La Richiesta del Detenuto
Un detenuto aveva presentato un reclamo al Magistrato di Sorveglianza, chiedendo di poter fruire di un fornello a gas e di stoviglie senza alcuna limitazione imposta dall’istituto penitenziario. Il Magistrato aveva rigettato la sua istanza. Non soddisfatto della decisione, il detenuto ha proposto ricorso per Cassazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (se fosse giusto o meno concedere l’uso illimitato del fornello), ma si concentra su un aspetto procedurale fondamentale: la natura della richiesta stessa e i limiti del potere del giudice.
I limiti sui diritti dei detenuti
La Corte ha stabilito che la doglianza del detenuto non configurava la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo. Piuttosto, essa riguardava le modalità di esercizio di una facoltà, la cui regolamentazione è rimessa alle scelte discrezionali dell’amministrazione penitenziaria. In altre parole, l’organizzazione della vita quotidiana in carcere, inclusa la gestione degli oggetti personali, è di competenza della direzione del carcere e non può essere oggetto di un sindacato diretto da parte del giudice.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su una distinzione cruciale tra diritti soggettivi e interessi la cui gestione è discrezionale. La legge tutela i diritti dei detenuti fondamentali, come il diritto alla salute o alla difesa, che possono essere fatti valere in tribunale. Tuttavia, molte altre questioni relative alla vita carceraria, come gli orari, le attività e l’uso di determinati oggetti, rientrano nell’ambito organizzativo dell’amministrazione.
Il reclamo del detenuto è stato correttamente qualificato dal Magistrato di Sorveglianza come un reclamo generico ai sensi dell’art. 35 dell’ordinamento penitenziario. Questo tipo di reclamo è uno strumento per segnalare problemi, ma non apre la strada a un vero e proprio procedimento giurisdizionale impugnabile.
La Corte ha richiamato un suo precedente (Sez. 1 n. 28258 del 2021), secondo cui, in assenza di un diritto soggettivo chiaramente definito e violato, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza su un reclamo generico non è impugnabile. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b, del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio importante: non tutte le richieste dei detenuti possono essere portate davanti a un giudice. Esiste una sfera di autonomia gestionale riservata all’amministrazione penitenziaria per garantire l’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti. La tutela giurisdizionale interviene solo quando viene leso un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge. Per le questioni organizzative, il reclamo rimane uno strumento di dialogo con l’amministrazione, ma non un’azione legale in senso stretto. Come conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Un detenuto può chiedere al giudice di usare liberamente un fornello in cella?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la richiesta sulle modalità di utilizzo di oggetti come un fornello non riguarda un diritto soggettivo tutelabile in sede giurisdizionale, ma rientra nelle scelte discrezionali dell’amministrazione penitenziaria.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la materia del contendere non è considerata “giustiziabile”, cioè non può essere decisa da un giudice in quella sede. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza su un reclamo generico, come quello in questione, non è soggetto a ulteriore impugnazione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile in questi casi?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per le ragioni indicate, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo specifico caso pari a 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso il provvedimento del 23 aprile 2024, con la quale il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME che chiedeva di fruire del fornello a gas e delle stoviglie senza alcun limite.
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza ha correttamente qualificato il reclamo ai sensi dell’art. 35 ord. pen. poiché la doglianza atteneva alle modalità di esercizio del diritto del detenuto ed essendo rimessa alle scelte discrezionali dell’amministrazione penitenziaria, non è giustiziabile in sede giurisdizionale;
che nel caso di specie il provvedimento è stato legittimamente con la procedura de plano, poiché «il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile» (Sez. 1 n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998);
Per queste ragioni, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024.