Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 31605 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO, nato a Parabita il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 27/02/2023, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, per rimessione alle Sezioni Unite;
udito il difensore, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città in data 25 gennaio 2021 nei confronti di NOME COGNOME, ha ridotto la pena allo
stesso irrogata alla misura di anni 3 e mesi 10 di reclusione, così determinata con la contestata recidiva infraquinquennale e l’unificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte nel vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione. Ha confermato le ulteriori statuizioni, relative all’applicazione RAGIONE_SOCIALEe pene accessorie RAGIONE_SOCIALEa interdizione perpetua dai pubblici uffici, RAGIONE_SOCIALEa interdizione legale per la durata RAGIONE_SOCIALEa pena principale e RAGIONE_SOCIALE estinzione del rapporto di lavoro.
L’imputato è stato ritenuto colpevole del reato di peculato continuato per essersi appropriato, quale dipendente di RAGIONE_SOCIALE, responsabile RAGIONE_SOCIALEa sala consulenze, di somme di danaro per euro 23.493,58 (capo a) ed euro 30.000,00 (capo b), rivenienti dal riscatto di buoni fruttiferi postali e destina ad essere investite in altri strumenti finanziari.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, con atto del difensore NOME COGNOME, deducendo cinque motivi, il cui contenuto viene sintetizzato nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo la difesa deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 314 cod. pen. e all’art. 3 Cost. e vizi motivazione.
La Corte di appello ha errato nel ritenere configurabile il delitto di peculato, dal momento che difetta in capo all’impiegato postale esercente attività di bancoposta la qualifica soggettiva di incaricato di servizio pubblico. Le operRAGIONE_SOCIALE poste in essere da AVV_NOTAIO sono riconducibili alla ordinaria attività bancaria, che ha natura privatistica.
In ragione RAGIONE_SOCIALEa differente ermeneusi accolta nella sentenza impugnata, verserebbero in diversa condizione di responsabilità i dipendenti di RAGIONE_SOCIALE e quelli RAGIONE_SOCIALEe banche, pur se operanti nel medesimo contesto di attività di raccolta del risparmio, con manifesta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., come già affermato da questa Corte di legittimità con sentenza Sez. 6, ri. 18457 del 30/10/2014, dep. RAGIONE_SOCIALE, COGNOME COGNOME, Rv. 263359 – 01.
La qualificazione giuridica in termini di peculato è contraddittoria con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza Sez. 6, n. 3940 del 11/12/RAGIONE_SOCIALE, dep. 2016, che ha annullato il provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare nei confronti di AVV_NOTAIO per i medesimi fatti, ritenendo che nella specie siano al più ravvisabili elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita.
2.2. Con il secondo motivo la difesa denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 314 cod. pen., per la mancata derubricazione del reato di peculato in quello di truffa, e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione.
La difesa argomenta che il ricorrente non avesse la disponibilità RAGIONE_SOCIALEe somme di cui si è appropriato per ragioni del proprio ufficio, essendone venuto in possesso mediante artifici o raggiri, consistiti nella formazione di falsi moduli di acquisto di quote del fondo “Banco posta obbligazionario RAGIONE_SOCIALE“, (reato di cui al capo a), ovvero di un falso modulo di investimento in buoni fruttiferi dematerializzati (reato di cui al capo b), i quali non venivano registrati e neppure contabilizzati.
Si trattava di buoni fruttiferi in parte già riscattati, da investire in nu strumenti finanziari, o il cui riscatto era stato sollecitato dallo stesso imputato.
Il possesso costituirebbe, dunque, non un antecedente logico-giuridico RAGIONE_SOCIALEa appropriazione, ma l’effetto di una condotta decettiva assimilabile all’elemento materiale RAGIONE_SOCIALEa truffa.
2.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza del dolo specifico del delitto di peculato.
Non vi è prova che il ricorrente abbia agito per conseguire un personale profitto, che di fatto non ha realizzato. Egli ha operato nella convinzione di agire lecitamente, sotto la stretta vigilanza degli organi direttivi del proprio ufficio, c non gli hanno mai mosso contestRAGIONE_SOCIALE.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio.
Avuto riguardo ai parametri enunciati dall’art. 133 cod. pen., la pena avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali, non evidenziandosi elementi significativi di gravità dei reati e di spiccata capacità a delinquere, da giustificare una sanzione più severa.
2.5. Con il quinto motivo si deduce la estinzione per prescrizione del reato, il cui accertamento risale al 2011.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso o, in subordine, per la rimessione alle Sezioni Unite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, che inerisce alla erronea qualificazione giuridica del fatto in termini di peculato, pone il tema RAGIONE_SOCIALEa qualifica soggettiva da attribuirs al dipendente di RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe attività di bancoposta, con particolare riguardo alla raccolta e gestione del risparmio postale.
Sul punto, da epoca risalente si è delineato nella giurisprudenza di legittimità un contrasto, la cui risoluzione ritiene il RAGIONE_SOCIALE di dover rimettere vaglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 618, comma 1, cod. proc. pen.
2. La questione è rilevante ai fini del decidere.
Contrariamente a quanto prospettato dalla difesa con il secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha fatto applicazione del principio, costantemente affermato da questa Corte di legittimità, in forza del quale la distinzione tra i delitto di peculato e quello di truffa aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 61, n. 9, cod. pen va individuata con riferimento alle modalità di acquisizione del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui che è oggetto di appropriazione. Ricorre il peculato quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del proprio ufficio o servizio, mentre è ravvisabile la truffa aggravata quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri, tal che, nelle ipotesi di peculato, le condot di falsificazione documentale o i diversi artifici costituiscono un post factum non punibile, in quanto compiuti per conseguire un risultato ulteriore finalizzato all’occultamento o al perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa materiale appropriazione RAGIONE_SOCIALEa res (tra le molte, Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273395 01; Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 274282 – 01).
La sentenza impugnata ha accertato che il ricorrente, nella qualità di consulente RAGIONE_SOCIALEa struttura bancoposta RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di appartenenza, si appropriava RAGIONE_SOCIALEe somme rivenienti dal disinvestimento di prodotti finanziari e destinate al reinvestimento in analoghi prodotti (buoni postali fruttiferi e quote del fondo obbligazionario Banco Posta), evidenziando il carattere “recessivo” RAGIONE_SOCIALEa condotta truffaldina, stante l’autenticità RAGIONE_SOCIALEa modulistica in tesi accusatoria contraffatt del resto già riconosciuta dal primo Giudice, il quale aveva assolto l’imputato dai delitti di falso di cui agli artt. 476 e 493 cod. pen.
Più in dettaglio, la sentenza di primo grado – che con quella impugnata si integra a formare un unitario corpo argomentativo – ha ricostruito come AVV_NOTAIO trasferisse gli importi svincolati e confluiti sui conti correnti postali dei client proprio conto corrente o su altro a lui riferibile, in quanto aveva accesso alla cassa RAGIONE_SOCIALE‘ufficio postale e alla banca dati informatica, che gli consentiva di compiere autonomamente operRAGIONE_SOCIALE sulle giacenze dei conti correnti postali e sugli stessi buoni postali fruttiferi. L’acquisizione RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione dei clie sui moduli di investimento, che egli non registrava nel sistema, ma su cui apponeva il timbro “Guller” di RAGIONE_SOCIALE così da far credere che fossero stati invece regolarmente inoltrati per l’acquisto, non era all’evidenza finalizzata al
conseguimento RAGIONE_SOCIALEa disponibilità del danaro ma all’occultamento ex post RAGIONE_SOCIALEa condotta appropriativa, permettendogli di agire indisturbato, senza che i titolari si avvedessero degli ammanchi.
2.1. In ogni caso, anche ove si accedesse ad una diversa qualificazione giuridica del reato, egualmente sussisterebbe la necessità di una pronuncia risolutiva del contrasto.
Difatti, si porrebbe la medesima questione in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ aggravante di cui all’art. 61, n. 9, cod. pen., correlata all’abuso del ruolo pubblico agente ovvero alla violazione dei doveri inerenti a tale qualifica, ipotizzabile in relazione alla truffa.
In via di premessa, deve altresì precisarsi che, nel definire le qualifiche soggettive di COGNOME pubblico COGNOME ufficiale e di COGNOME incaricato di COGNOME pubblico servizio, rispettivamente previste dagli artt. 357 e 358 cod. pen., il legislatore RAGIONE_SOCIALEa riforma attuata con legge 26 aprile 1990, n. 86 ha optato per il criterio c.d. oggettivo-funzionale, che impone di privilegiare non la qualità, pubblica o privata, RAGIONE_SOCIALE‘ente alle cui dipendenze il soggetto operi, bensì la attività che egl abbia concretamente realizzato (v. Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998 Citaristi, Rv. 211190; Sez. 6, n. 44667 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 278191).
Con riferimento all’incaricato di pubblico servizio, tale ermeneusi è suffragata dall’utilizzo, nel corpo RAGIONE_SOCIALE‘art. 358 cod. pen., RAGIONE_SOCIALEa locuzione ” qualunque titolo”, riferita alla prestazione del servizio, e dalla eliminazione d ogni riferimento, contenuto nel previgente testo normativo, al rapporto d’impiego con lo Stato o con altro ente pubblico. È dunque ben possibile che il servizio pubblico sia attuato attraverso organismi privati, ove siano perseguite finalità pubbliche (tra le molte, Sez. 6, n. 46235 del 21/09/2016, Froio, Rv. 268127; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/RAGIONE_SOCIALE, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267045; Sez. 6, n. 6405 de/ 12/11/RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, Rv. 265830; Sez. 6, n. 39397 del 10/10/2007, Tardiola, Rv. 237668).
Da tale inquadramento consegue che l’applicabilità del c.d. statuto penale RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione debba essere vagliata secondo un approccio di tipo casistico, nel senso che le qualifiche soggettive non possono essere riferite indistintamente a tutte le attività poste in essere da un dato soggetto, prescindendo dalle modalità operative di ciascuna di esse.
In tale prospettiva gli orientamenti antagonisti hanno affrontato il tema che occupa.
Il contrasto interpretativo che si intende rimettere al RAGIONE_SOCIALE si è polarizzato intorno a due differenti tesi.
5. Secondo un primo e maggioritario orientamento, il dipendente di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE riveste la qualità d incaricato di pubblico servizio in relazione all’attività di raccolta del risparmi postale, specificamente prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, in quanto tale attività, per legge direttamente ed univocamente finalizzata al perseguimento di primari interessi pubblici, ha una peculiare connotazione pubblicistica (Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Canoni, Rv. 272079-01, più diffusamente motivata, seguita in termini sostanzialmente adesivi da Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481 – 01 e da Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938 – 01).
Il principio si pone in linea di continuità con altre più risalenti pronunce, che avevano evidenziato come la trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘assetto giuridico e organizzativo RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione postale, divenuta dapprima prima ente pubblico economico e successivamente, in forza RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662 e RAGIONE_SOCIALEa delibera CIPE del 18 dicembre 1997, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non avesse influito sulla natura pubblicistica dei servizi definiti riservati dal d.lgs. luglio 1999 n. 261, attuativo RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/67/CEE (più strettamente inerenti agli invii postali di corrispondenza), ma anche dei servizi non riservati, ai quali si ascrive la raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi postali (Sez. 5, n. 31660 del 13/02/RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, Rv. 265290 – 01; Sez. 6, n. 33610 del 21/06/2010, COGNOME, Rv. 248271 – 01; Sez. 6, n. 36007 del 15/06/2004, COGNOME, Rv. 229758 -01; Sez. 6, n. 20118 del 8/03/2001, COGNOME, Rv. 218903-01).
Tale opzione ricostruttiva muove dall’analisi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 1, d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento dei servizi di bancoposta), che ha definito quella sei servizi di bancoposta come una categoria non unitaria, comprendente attività tipologicannente non omogenee, e segnatamente:
«a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall’art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse e strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) prestRAGIONE_SOCIALE di servizi di pagamento, comprese l’emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento, di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari abilitati; f) servizi di investimento ed accessori di cui all’art. 12; f-bis) servizio di riscossione crediti; f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7».
Il Regolamento ha dunque distintamente considerato, per esaltarne la specificità, la raccolta del risparmio postale di cui alla lett. b) rispetto raccolta del risparmio tra il pubblico, di cui alla lett. a), quest’ultima in assimilata agli ordinari servizi bancari o finanziari e perciò regolata dalle pertinenti disposizioni del testo unico bancario e del testo unico in materia di intermediazione finanziaria. Ciò, sul presupposto che la raccolta del risparmio postale costituisca un segmento autonomo RAGIONE_SOCIALEe attività di bancoposta, al quale si applicano, senza alcun automatismo, le disposizioni del TUF di cui al precedente comma 4 se ed “in quanto compatibili” e quelle del TUB “ove applicabili” (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 144 cit.) e che si connota per una peculiare disciplina.
Il fulcro di tale ricostruzione è il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 d.P.R. 29 marz 1973, n. 156 (codice postale e RAGIONE_SOCIALEe telecomunicRAGIONE_SOCIALE), a tenore del quale «Le persone addette ai servizi postali e di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura RAGIONE_SOCIALEe funzioni loro affidate, in conformità degli articol 357 e 358 del codice penale». Il fatto che, con la modifica di tale norma ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 218, lett. h), d.lgs. 1 agosto n. 259 del 2003, ossia in epoca successiva alla trasformazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, sia stato soppresso, sia nella rubrica che nel testo RAGIONE_SOCIALE‘articolo, l’originario riferimento ai soli servizi d “telecomunicRAGIONE_SOCIALE“, dimostrerebbe la perdurante operatività RAGIONE_SOCIALEa norma attributiva RAGIONE_SOCIALEa qualifica di pubblico agente all’esercente i servizi di bancoposta.
A riprova RAGIONE_SOCIALEa persistente caratura pubblicistica del risparmio postale, pur se attuato attraverso organismi privati, vi sarebbero, inoltre, plurimi indicatori e specificamente:
a) la strumentalità dei fondi raccolti da RAGIONE_SOCIALE al perseguimento dei compiti istituzionali assegnati a RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE o CDP) quali il finanziamento RAGIONE_SOCIALEo Stato, RAGIONE_SOCIALEe Regioni, degli enti locali, degli ent pubblici e degli organismi di diritto pubblico ed il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto di CDP per operRAGIONE_SOCIALE che rivestano interesse AVV_NOTAIO (art. 1 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, recante norme di riordino di CDP e art. 5, comma 7, dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che disponeva la trasformazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE);
b) la peculiare regolamentazione degli strumenti di risparmio postale (libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi), strumenti di investiment “prudenziali”, assistiti dalla garanzia RAGIONE_SOCIALEo Stato e suscettibili di immediat liquidabilità, senza perdite in conto capitale o penalizzRAGIONE_SOCIALE, oggetto di monopolio legale;
c) l’obbligatoria istituzione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi (art. 5, commi 8 e 8-bis dl. n. 269 cit.) e la definizione dei parametri e condizioni di esercizio RAGIONE_SOCIALEa gestione separata ad opera del RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (art. 5, comma 11, d.l. n. 269 cit.);
d) la sottoposizione al controllo RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti sia di RAGIONE_SOCIALE (art. 5, comma 17, dl. n. 269 cit.) che di RAGIONE_SOCIALE (art. 5 d. I. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modifiche, dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71).
In epoca più recente, in senso conforme si sono espresse Sez. 6, n. 28630 del 22/06/2022, F, n.m., e Sez. 6, n. 44146 del 22/06/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22280 del 7/03/2024, COGNOME, le quali hanno ribadito che l’attività di carattere intellettivo in concreto svolta dagli operatori di bancoposta, laddove riguardi la raccolta e la gestione del risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi, attiene a bisogni di pubblico interesse, il c soddisfacimento è perseguito istituzionalmente con capitali pubblici e secondo modalità e forme determinate da regolamentazione di natura pubblicistica, così da rientrare nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa prestazione di pubblico servizio, quale definita dall’art. 358 cod. peri.
Tali arresti hanno valorizzato, a riprova RAGIONE_SOCIALEa matrice pubblicistica RAGIONE_SOCIALE‘attività di raccolta del risparmio postale, il regime dei relativi strumen finanziari, assistiti da garanzia RAGIONE_SOCIALEo Stato, per i quali sono contemplate forme di tassazione agevolata nonché l’esenzione da alcuni oneri fiscali, come quelli di successione.
La sentenza COGNOME, più di recente, ha evidenziato che permane la sottoposizione RAGIONE_SOCIALE‘attività di risparmio postale al potere di indirizzo del RAGIONE_SOCIALE, esercitato, da ultimo, con il d.m. del 5 ottobre 2020, in cui si è ribadita la valenza di servizio di interesse economico AVV_NOTAIO (art. 1, comma 1).
6. In netta antitesi rispetto a tale orientamento si pongono gli arresti giurisprudenziali per i quali, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di funzioni di tip bancario, qual è la raccolta del risparmio, l’attività svolta da RAGIONE_SOCIALE ha natura privatistica, non diversamente da quella svolta dalle banche, con la conseguenza che la appropriazione di somme di risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non il reato di peculato. Al riguardo, non rileva che RAGIONE_SOCIALE operi per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, essendo quest’ultima equiparabile ad un comune RAGIONE_SOCIALEsta che non interviene personalmente nei rapporti con la clientela, la quale intrattiene rapporti, regolati esclusivamente dal diritto civile, con RAGIONE_SOCIALE (Sez. 6, n. 18457 del 21/10/2014, dep, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, Rv. 263359, e Sez. 6, n. 18457 del
30/12/2014, dep. RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, Rv. 263359; di seguito, in termini coerenti Sez. 6, n. 42657 del 31/05/2018, COGNOME, Rv. 274289 – 01).
Tali pronunce muovono da un approdo interpretativo già ai tempi incontestato secondo cui, con il venir meno del sistema normativo RAGIONE_SOCIALEe banche pubbliche, l’attività bancaria ha acquisito natura privatistica e, dopo ampio inquadramento sistematico, pervengono alla conclusione che riservare ai dipendenti di RAGIONE_SOCIALE nell’espletamento dei servizi di bancoposta un trattamento penale più rigoroso di quello applicabile ai dipendenti degli istituti di credito, malgrado l’identica natura dall’attività svolta, integri una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.
La sentenza COGNOME ha confutato gli argomenti di cui ai precedenti arresti di diverso segno, rilevando come essi fossero incentrati su una serie di disposizioni che afferiscono al nucleo originario dei compiti istituzionali di RAGIONE_SOCIALE, relativi essenzialmente alla gestione RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza, laddove le attività di bancoposta trovano compiuta regolamentazione in una distinta normativa di settore.
Più in dettaglio si è evidenziato che:
-l’art. 12 del d.P.R. n. 156 del 1973 (c.d. codice postale), attributivo RAGIONE_SOCIALEa qualifica pubblicistica anche agli esercenti i servizi di bancoposta, si colloca nel contesto RAGIONE_SOCIALEa disciplina antecedente alle riforme dei settori postale e bancario, mentre il d. Igs. n. 259 del 2003 (Codice RAGIONE_SOCIALEe comunicRAGIONE_SOCIALE elettroniche), di modifica di tale norma, si è limitato a cancellare il solo riferimento ai servizi inerenti all “telecomunicRAGIONE_SOCIALE“, senza toccare quello agli esercenti i servizi di bancoposta, siccome intervenuto a disciplinare lo specifico comparto RAGIONE_SOCIALEe comunicRAGIONE_SOCIALE;
-l’attività di “bancoposta” non può che essere considerata alla luce RAGIONE_SOCIALEo sviluppo legislativo successivo al 1973, ed alla privatizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività bancaria, sulla quale la modifica apportata al codice postale nel 2003 non ha avuto alcuna incidenza;
-il d. Igs. 22 luglio 1999, n. 261, (“Attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento RAGIONE_SOCIALEa qualità del servizio”) pur considerato dalla giurisprudenza precedente come significativo per la propria tesi, reca a sua volta una serie di disposizioni attuative RAGIONE_SOCIALEa direttiva 97/67/CEE, recante norme minime per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo dei servizi postali comunitari, sicché non attiene all’attività di bancoposta, di cui non è menzione alcuna nell’art. 18 del decreto, laddove riconosce la qualifica
di incaricati di pubblico servizio esclusivamente alle persone addette ai servizi postali («Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio »);
del pari irrilevante ai medesimi fini è il contratto di programma del 21 settembre 2000 tra il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (rinnovato alle scadenze successive – attualmente è in vigore il contratto tra il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 15 maggio 2020, per il quadriennio 2020/24), richiamato dalla sentenza COGNOME del 2010. L’art. 3 del contratto, laddove definisce (rectius definiva) le attività e i servizi svolti da RAGIONE_SOCIALE enucleando, accanto al servizio “universale”, relativo essenzialmente agli invii di corrispondenza, i servizi riservati al monopolio, richiama difatti le disposizioni «di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7» RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, le quali si riferiscono esclusivamente ai servizi di posta;
la separazione organizzativa e contabile tra le attività bancarie e le altre attività (non solo postali), nell’ambito di RAGIONE_SOCIALE, è preordinata a limitare possibili commistioni nella gestione RAGIONE_SOCIALEe provviste RAGIONE_SOCIALE‘una e RAGIONE_SOCIALEe altre.
L’ attività di bancoposta è invece regolata, come detto, da una distinta normativa, dettata, per quanto di interesse, dal d.P.R. n. 144 del 2001 e dal d.lgs. n. 261 del 1999.
Di particolare pregnanza risulta l’art. 2 del d.P.R. n. 144, il quale definisce la attività di bancoposta «elencando una serie di attività di tipo bancario senza segnalarne alcuna specificità che possa valere, in termini impliciti, a far ritenere che venga esercitato un pubblico servizio» operando la equiparazione di RAGIONE_SOCIALE alle banche ai fini RAGIONE_SOCIALEa applicazione del testo unico bancario e del testo unico di intermediazione finanziaria; né è dato rinvenire aliunde altra disposizione «che preveda (o lasci intendere) che RAGIONE_SOCIALE abbia condizioni di esercizio diverse da quelle ordinarie RAGIONE_SOCIALEe banche nello svolgimento di attività di tipo bancario» (v. sentenza COGNOME).
Confrontandosi con gli argomenti basati sulla valorizzazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, quale emerge dai contenuti del d. Igs. n. 284 del 1999, le sentenze in disamina dissentono dalla tesi che enfatizza la strumentalità del risparmio postale alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEe finalità di RAGIONE_SOCIALE, basandola sul contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del detto decreto, secondo il quale «La RAGIONE_SOCIALE si avvale di RAGIONE_SOCIALE per la raccolta di risparmio attraverso libretti d risparmio postale e buoni postali fruttiferi», atteso che la norma prosegue affermando che CDP può anche ed in alternativa avvalersi di «banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento
degli altri prodotti finanziari, emessi dalla RAGIONE_SOCIALE stessa, di cui al comma 1, lett. b)».
In ogni caso, né da tale norma, né da altre, è dato evincere – come invece si legge nella sentenza COGNOME, cit. – che RAGIONE_SOCIALE operi anche “in nome” RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in forza di un rapporto di immedesimazione organica tra i due soggetti. Quand’anche agisse in rappresentanza diretta, non vi sono ragioni per sostenere che RAGIONE_SOCIALE operi secondo regole diverse da quelle relative alle banche comuni.
Alla stessa linea interpretativa si ascrive, ancora, Sez. 2, n. 20437 del 07/03/2018, Callea, Rv. 272807 – 01, che, in tema di falso in scrittura privata, ha escluso che a seguito RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 cod. pen. e RAGIONE_SOCIALEa nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 491 cod. pen., la condotta di falsificazione di un libretto postale sia soggetta a sanzione penale, precisando in parte motiva che la negoziazione di buoni fruttiferi da parte di RAGIONE_SOCIALE costituisce servizio di tipo bancario, disciplinato dal diritto privato, sicché tali documenti non possono essere considerati come titoli di credito trasmissibili per girata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 491 cod. pen.
Ritiene il RAGIONE_SOCIALE di condividere il secondo degli orientamenti in contrasto, per le ragioni che si vanno ad esporre.
7.1. È incontroverso che l’attività bancaria abbia natura privatistica, seppure non priva di aspetti di pubblico interesse. In termini generali, va rammentato il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione nonché le decisioni e raccomandRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea che ritiene che, secondo le normative interne dei Paesi membri, i servizi bancari di base possono essere considerati “servizio economico di interesse AVV_NOTAIO” (come rilevato proprio con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, valutando il risparmio postale sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘integrare il rapporto con CDP un caso di “aiuto di Stato” – procedura Commissione Aiuto di stato n. C 49/2006).
Il carattere di “interesse economico AVV_NOTAIO” si riferisce alle attività che sono essenziali per il benessere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e che, pertanto, possono ricevere un trattamento speciale da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato per garantire che siano fornite in modo efficace ed efficiente. Nel contesto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, le attività di IEG sono quelle che gli Stati membri classificano come tali in base a criteri specifici, come la continuità, la qualità, l’accessibilità e l’affordabilità.
Sono, quindi, ricomprese le banche che svolgono un ruolo cruciale nell’RAGIONE_SOCIALE fornendo servizi finanziari essenziali come la custodia dei RAGIONE_SOCIALE, la concessione di RAGIONE_SOCIALE e il finanziamento RAGIONE_SOCIALEe imprese, contribuendo così allo sviluppo economico e alla stabilità finanziaria. Perciò vi è la possibilità di misure speciali per garantire che i servizi bancari rimangano disponibili, soprattutto in situRAGIONE_SOCIALE
di crisi finanziaria, per proteggere i depositanti e mantenere la fiducia nel sistema finanziario.
Tale carattere di interesse economico AVV_NOTAIO, quindi, non è del risparmio postale in quanto tale, bensì in quanto parte del sistema bancario AVV_NOTAIO.
In tale contesto, non pare superfluo richiamare, sia pure in rapida sintesi, l’evoluzione registratasi al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, ed alcuni arresti che definirono alcune essenziali direttrici ermeneutiche.
A fronte di Sez. U n. 10467 del 10/10/1981, COGNOME, Rv. 151057, che avevano affermato essere l’attività bancaria, volta alla raccolta del risparmio e all’esercizio del credito, caratterizzata da un interesse pubblico immanente e, come tale, inquadrabile negli schemi del servizio pubblico inteso in senso oggettivo, con conseguente applicabilità agli operatori bancari impegnati nell’espletamento di detti compiti RAGIONE_SOCIALEa qualità di incaricati di pubblico servizio, Sez. U, n. 8342 del 23/05/1987, COGNOME, Rv. 176405 segnarono un cambio di paradigma, evidenziando come il complesso dei controlli sull’attività bancaria si fosse nel tempo progressivamente affievolito, con un effetto di sostanziale parificazione RAGIONE_SOCIALEe imprese bancarie alle altre attività imprenditoriali operanti sul mercato. Di qui l’elaborazione per cui solo la puntuale ricognizione RAGIONE_SOCIALEa disciplina relativa alla concreta attività posta in essere dall’agente potesse consentire di dirimere l’alternativa ermeneutica tra il normale esercizio privato del credito, che si radica in un contesto di libera concorrenza, e l’esercizio di attività creditizia in regime pubblicistico. L’overruling ebbe impulso dal mutato quadro normativo di riferimento e, in particolare, dall’entrata in vigore del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, di recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 77/780/CEE, che consacrò il principio per cui «L’attività di raccolta del risparmio fra il pubbli sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere di impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano» (art. 1). Si argomentò che non potessero rilevare in senso contrario: a) la necessità RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia (sostitutiva del previgente regime concessorio), la quale è preordinata alla mera verifica del possesso dei requisiti patrimoniali e di professionalità richiesti dalla legge; b) la previsione controlli pubblici, i quali sono piuttosto intesi ad assicurare stabilità ed efficien al sistema creditizio. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
7.2. Posta tale premessa teorica, l’affermazione per cui la raccolta del risparmio postale attraverso buoni postali e libretti di risparmio emessi “per conto” di RAGIONE_SOCIALE si distingue dalle altre attività di bancoposta perché oggetto di una specifica disciplina pubblicistica risente, ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, di una indebita confusione di piani.
Non è dubbio che costituisca esercizio di potestà pubbliche la decisione adottata dallo Stato (RAGIONE_SOCIALE) e da altri enti pubblici di acquisire risorse dal mercato “facendo debito” mediante la emissione di titoli del debito pubblico (titoli di Stato quali BOT e BTP; buoni postali ed altri titoli emessi da CDP; titoli degli enti territoriali).
Altra cosa è, invece, la fase successiva, di negoziazione e gestione degli indicati strumenti finanziari, che, nel caso dei prodotti finanziari del “risparmio postale”, risulta demandata a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ad ampia partecipazione pubblica (il 65% del capitale è posseduto da MEF e CDP) che agisce per conto di RAGIONE_SOCIALE, ma pur sempre secondo le regole del diritto civile.
Applicando il medesimo schema logico, può dirsi che se costituisce esercizio di potestà pubbliche la scelta strategica RAGIONE_SOCIALEo Stato di fare investimenti, mediante l’acquisizione di partecipRAGIONE_SOCIALE, in proprio o tramite RAGIONE_SOCIALE, in imprese dei più disparati settori (produttrici di prodotti petroliferi, navi, armi, o costit per la realizzazione di infrastrutture), non ha, invece, alcun connotato di pubblicità la fase successiva a tale momento, in cui i profitti sono riversati pro quota all’RAGIONE_SOCIALEsta pubblico che li destina – e non potrebbe essere diversamente – al perseguimento dei propri scopi istituzionali.
7.3. Altro dato certo e di sicuro rilievo in rapporto al tema di interesse, è che i rapporti che scaturiscono dal collocamento dei titoli di risparmio postale sono regolati da norme privatistiche: la lettura RAGIONE_SOCIALE‘intero regolamento dimostra chiaramente che tutti i rapporti con il cliente sono assolutamente di diritto privato, in rapporto di specialità con le regole generali del codice civile, come previsto dall’art. 3 del regolamento bancoposta, intitolato ai “Rapporti con i clienti”, secondo il quale «Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme del codice civile e RAGIONE_SOCIALEe leggi speciali».
Se i rapporti con i risparmiatori hanno natura privatistica, non si comprende la ragione per la quale la negoziazione dei titoli, finalizzata ad immettere liquidità sul mercato, ancorché avvenga per il perseguimento di interessi generali, e la successiva loro gestione, fuoriescano da tale dimensione privatistica.
7.4. Le ragioni RAGIONE_SOCIALEa separata considerazione, nella norma che definisce le attività di bancoposta, del risparmio postale rispetto a quello ordinario tra il pubblico sembrano avere una diversa causale rispetto a quella ritenuta dall’indirizzo maggioritario. Storicamente il risparmio postale, nato nel XIX secolo quale primo strumento di acquisizione di risorse “a prestito” dai piccoli risparmiatori, è uno strumento di più antica tradizione, che si è diffuso potendo
beneficiare RAGIONE_SOCIALEa capillare rete di distribuzione costituita dagli uffici post esistenti sul territorio nazionale.
7.5. Come esaustivamente chiarito nella sentenza COGNOME, la parziale modifica RAGIONE_SOCIALEa norma attributiva RAGIONE_SOCIALEa qualifica pubblicistica agli operatori postali, contenuta dal d.lgs. n. 259 del 2003, con la espunzione del riferimento ai soli addetti ai servizi di “telecomunicRAGIONE_SOCIALE” e non invece di quelli di “bancoposta”, non denota affatto la perdurante volontà del legislatore di ripristinare categorie giuridiche oramai superate, giacché, semplicemente, il decreto legislativo sulle telecomunicRAGIONE_SOCIALE ha modificato esclusivamente quanto ricadeva nel proprio raggio di azione. Basti pensare che per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 218 cit. del medesimo decreto sono stati espunti dal testo del d.P.R. n. 156 del 1973, oltre quello qui in commento, altri diciassette (17) riferimenti al termine “telecomunicRAGIONE_SOCIALE“, senza alcuna considerazione dei contenuti del medesimo corpo normativo e senza alcuna altra disposizione di coordinamento.
In ogni caso, l’argomento prova troppo.
Poiché il sintagma “servizi di bancoposta” include tutti i servizi, bancari e postali, espletati da RAGIONE_SOCIALE, la tesi RAGIONE_SOCIALEa natura ultrattiva RAGIONE_SOCIALEa norma che originariamente aveva riconosciuto la qualifica di pubblici agenti agli operatori di bancoposta, pur dopo la privatizzazione del sistema bancario, comporta che anche attività di bancoposta RAGIONE_SOCIALEa cui natura bancaria non si dubita (quali la gestione dei conti correnti, l’emissione di carte di credito etc.) assumerebbero natura di servizio pubblico.
7.7. Del resto, laddove stigmatizza la lettura RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.P.R. n. 156 del 1973 proposta dalla sentenza COGNOME, dopo la novella del 2003, perché determinativa di «una non consentita abrogazione implicita», la sentenza COGNOME nega inspiegabilmente la legittimità di un criterio risolutivo RAGIONE_SOCIALE‘antinomia tr norme emanate in tempi successivi – la abrogazione tacita, appunto – che è previsto dall’art. 15 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
7.8. Sotto altro profilo, l’indirizzo maggioritario non esprime una posizione univoca nell’individuare il pubblico servizio che sarebbe espletato tramite la raccolta e gestione del risparmio postale.
7.9. Per un verso, si è sostenuto che il risparmio postale abbia una spiccata vocazione al “perseguimento di finalità pubbliche”, individuate dalla legge nel finanziamento RAGIONE_SOCIALEo Stato, RAGIONE_SOCIALEe Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico nonché di ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto di RAGIONE_SOCIALE, in particolare nel settore RAGIONE_SOCIALEe infrastrutture di pubblica utilità e nell’assunzione di partecipRAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE d rilevante interesse nazionale e che, in ragione di tale profilo teleologico, la legge avrebbe modulato pregnanti poteri di indirizzo, vigilanza e di controllo.
Ma, sulla strumentalità di questa tipologia di risparmio a perseguire finalità di interesse AVV_NOTAIO, deve ribadirsi che l’art. 2 del d. Igs. n. 284 d 1999 consente alla RAGIONE_SOCIALE di emettere anche altri titoli obbligazionari e di avvalersi per il loro piazzamento di «banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla RAGIONE_SOCIALE stessa, di cui al comma 1, lettera b)» (eventualmente anche RAGIONE_SOCIALE), nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe comuni attività bancarie.
La tesi sarebbe, insomma, vera e significativa se l’art. 2 del Regolamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nel disciplinare le “risorse” per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di essa, prevedesse che “i fondi provenienti dai RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) … [gli] altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia RAGIONE_SOCIALEo St fondi provenienti dalla assunzione di RAGIONE_SOCIALE” fossero destinati al perseguimento di finalità diverse da quelle pubbliche.
In realtà ciò non è, anzitutto perché l’art. 2 pone sullo stesso piano tutte le risorse che confluiscono in CDP (tra cui i profitti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE pubbliche partecipate da RAGIONE_SOCIALE nei più vari settori imprenditoriali), dall’altro perché i rapporto con le finalità pubblicistiche non è affatto dovuto alle caratteristiche proprie del risparmio postale.
La normativa di riferimento prevede difatti quali fonti di alimentazione di CDP, ponendole sullo stesso livello del risparmio postale, le altre attività finanziarie (parimenti assistite dalla garanzia RAGIONE_SOCIALEo Stato) e imprenditoriali e, a ben vedere, tutto il debito pubblico nazionale serve a recuperare liquidità per l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni istituzionali.
E, come si è detto, mentre la scelta di indebitamento è esercizio di una attività pubblicistica, la vendita del prodotto rimane del tutto privatistica.
Ancora, non vi sarebbe alcuna ragione logica per non attribuire ad operatori nazionali ed esteri, in relazione alla vendita sui mercati nazionali ed esteri di altri strumenti finanziari di CDP, ovvero dei titoli RAGIONE_SOCIALEo Stato italiano, medesime funzioni di incaricato di pubblico servizio che si vorrebbero attribuire all’impiegato postale nel momento in cui venda un determinato strumento finanziario anziché un altro. Ma una tale qualifica pubblicistica del “piazzista”, ad es., di Bot o Btp, o obbligRAGIONE_SOCIALE emesse da enti territoriali, non sembra essere mai stata, giustamente, neppure ipotizzata.
Né può esservi, ragionevolmente, alternativa di sorta alla destinazione a finalità pubblicistiche di qualsiasi risorsa conseguita da RAGIONE_SOCIALE.
7.10. L’indirizzo che non si condivide sembra individuare nella raccolta di risparmio postale una finalità “pubblicistica” diversa ed ulteriore rispetto a quella di consentire alla Amministrazione di reperire liquidità, che consisterebbe nell’assicurare forme di “investimento prudenziale”, caratterizzate dalla garanzia
statuale, dalla immediata liquidabilità senza perdite in conto capitale o penalizzRAGIONE_SOCIALE, a tutela degli investitori a cui tale forma di risparmio è prioritariamente rivolta, generalmente poco inclini al rischio.
L’incentivazione di forme di risparmio a rischio contenuto, non espressamente individuata nel testo normativo e non evincibile neppure dalla politica aziendale di RAGIONE_SOCIALE (a cui il risparmio postale garantisce un flusso costante di redditività), non sembra essere un tratto identitario del risparmio postale.
La “garanzia RAGIONE_SOCIALEo Stato” che accede ai buoni postali fruttiferi e ai libretti di risparmio, non offerta dalla rete distributiva bancaria, ha sempre costituito un elemento attrattivo, di forte richiamo per il mercato, ma non è esclusiva del risparmio postale (si veda il D.M. Mef 5 ottobre 2020, art. 2, “Altre operRAGIONE_SOCIALE assistite dalla garanzia RAGIONE_SOCIALEo Stato”); piuttosto, essa offre ai prodotti finanziar postali la credibilità (e onorabilità) dei titoli del debito sovrano nazionale, per quali è parimenti prevista. Si tratta, quindi, di un dato scarsamente significativo RAGIONE_SOCIALEa “funzione sociale” del risparmio postale, come è agevole evincere dalla circostanza che analoga garanzia, di tipo fideiussorio, è attiva, a titolo esemplificativo, anche sulle emissioni di obbligRAGIONE_SOCIALE in dollari da parte di CDP, denominate “Yankee Bond'”, destinate al mercato statunitense e a investitori istituzionali locali, e sui titoli emessi da CDP destinati al mercato europeo quindi a favore di risparmiatori non operanti sul territorio nazionale e non necessariamente “piccoli”.
In senso contrario rispetto a tale finalità rilevano alcuni dati di comune esperienza e, in particolare:
forme di investimento a basso rischio, con caratteristiche in tutto analoghe, sono offerte dai diversi istituti bancari mediante i “libretti di risparmio tradizionali, obbligRAGIONE_SOCIALE e altri strumenti similari;
per fare un esempio, i libretti di risparmio postali, soprattutto in passato, hanno offerto limitati rendimenti agli investitori, come dimostra l’entità dei tassi di interesse applicati (secondo dati noti, negli anni RAGIONE_SOCIALEa inflazion italiana a due cifre, gli interessi lordi sui libretti erano variabili tra il 6% e 1′ Insomma, l’affidabilità del prodotto ha avuto quale contropartita, in momenti di crisi, rendimenti effettivi negativi.
Non è dato, dunque, individuare un servizio pubblico reso a tutela dei risparmiatori che il risparmio postale sia in grado di offrire e che lo differenz dalle altre attività di risparmio comune. RAGIONE_SOCIALE con le medesime caratteristiche sono offerti dal sistema bancario, ivi compresa la forma del “libretto di deposito a risparmio” (il D.M. citato, art. 7, “libretti di rispa postale”, rende chiaro il rapporto con la tipologia AVV_NOTAIO: “Ai libretti d
risparmio postale sono applicabili le disposizioni recate dal codice civile in materia di libretti di deposito a risparmio”).
E’ vero invece che la “garanzia RAGIONE_SOCIALEo Stato” è un elemento di indubbia riconoscibilità – benché alcuni titoli si siano modificati negli anni, perdendo nella versione dennaterializzata buona parte RAGIONE_SOCIALEe originarie caratteristiche – con una chiara funzione incentivante, proprio per garantire dalla assenza di rischi di insolvibilità RAGIONE_SOCIALE‘emittente.
7.11 L’orientamento maggioritario ha poi enucleato alcuni indicatori del carattere pubblicistico RAGIONE_SOCIALEa attività di risparmio postale, suggestivi ma, ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, non persuasivi.
7.12 Particolarmente enfatizzata dall’orientamento maggioritario è la sottoposizione al controllo da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti, tanto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che di RAGIONE_SOCIALE, con la specificazione che per RAGIONE_SOCIALE tale controllo viene esercitato anche per l’attività di bancoposta, oltre che per il servizio postale c.d. universale. Gli argomenti, però, appaiono egualmente deboli.
Tale controllo, da attuare nelle forme di cui all’art. 12 legge 21 marzo 1958, n. 259, non realizza alcuna forma di pregnante ingerenza pubblica. Si tratta, infatti, del controllo referente che l’art. 100 Cost. impone sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato o un’azienda autonoma statale contribuisce in via ordinaria «con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria» e si traduce nella partecipazione di un magistrato RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione RAGIONE_SOCIALE‘ente controllato.
Non dunque un controllo di legittimità sugli atti, previsto in ragione RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, ma un controllo di gestione economica che prescinde dalla attività svolta dalla controllata (come erroneamente sottinteso nel porre l’accento sul fatto che esso ha luogo anche per la funzione bancoposta e non solo per il servizio postale cosiddetto universale – il controllo vale su tutta la complessiva attività imprenditoriale) ed è correlato all’essere in gioco un investimento finanziario RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Il magistrato designato dalla Corte si limita, difatti, a riferire al “proprietà”, ovvero al RAGIONE_SOCIALE competente, e a trasmettere una relazione periodica al Parlamento per consentire l’esercizio da parte di questo del controllo finanziario.
In pratica, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa proprietà azionaria pubblica, il controllo RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti si traduce in un meccanismo di audit esterno equivalente a quello effettuato per conto di una RAGIONE_SOCIALE capogruppo sulle sue RAGIONE_SOCIALE controllate. Del resto, tale controllo del magistrato contabile in modo analogo su altre imprese multinazionali con ampia partecipazione pubblica, operanti nei più svariati settori
economici (e.g., RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con partecipazione pubblica non superiore al 30% dei rispettivi capitali, mentre il resto RAGIONE_SOCIALEe quote è sul mercato azionario), senza che mai si sia ipotizzato, riguardo a tali imprese, che il piazzamento dei relativi prodotti costituisca un servizio pubblico.
E non può non osservarsi che, stante la natura generalizzata e non selettiva del controllo, se si trattasse di un indicatore RAGIONE_SOCIALEa qualifica pubblicistica dovrebbero ritenersi pubbliche anche tutte le altre attività espletate da RAGIONE_SOCIALE (compreso, per citarne alcune, l’e-commerce e la logistica per l’e-commerce).
7.12. Non meno debole appare l’argomento che ritiene evocative RAGIONE_SOCIALEa caratura pubblicistica RAGIONE_SOCIALEa gestione di questi specifici strumenti finanziari la previsione di forme di tassazione agevolata nonché l’esenzione da alcuni oneri fiscali, come quelli di successione.
7.13. Innanzitutto, non vi è un trattamento agevolato previsto in esclusiva per i prodotti del risparmio postale (o, in AVV_NOTAIO, per i titoli del debito sovrano italiano) e, in ogni caso, i limitati profili di vantaggio assolvono ad una funzione incentivante RAGIONE_SOCIALEa vendita, quindi, anche in tal caso, di natura puramente “economicistica”.
7.14. Per regola AVV_NOTAIO, l’aliquota fiscale è fissata al 26% per tutte le rendite finanziarie, provengano esse da dividendi, plusvalenze o interessi (T.U. Imposte sui Redditi, art. 44, e d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 3). Dunque, l’imposta sostitutiva è dovuta nella stessa misura per i libretti di risparmio postali, come per quelli bancari.
Una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva ridotta al 12,5% è invece prevista per i Buoni Postali: non si tratta, però, di una agevolazione esclusiva dei titoli del debito sovrano italiano, ma riguarda anche altri bond analoghi non italiani.
Il già citato art. 3 del d.l. n. 66 del 2014, in deroga alla aliquota ordinaria del 26%, applica l’aliquota del 12,50% sugli interessi, premi e ogni altro provento sia per le “obbligRAGIONE_SOCIALE pubbliche” RAGIONE_SOCIALE (di cui all’art. 31 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601), tra le quali rientrano i Buoni Postali, che per quelle emesse dagli Stati inclusi in una lista di Paesi che consentono un adeguato scambio di informRAGIONE_SOCIALE (requisito richiesto per ragioni di rispetto RAGIONE_SOCIALEa regolarità fiscale), nonché per quelle emesse da enti territoriali dei medesimi Stati. Quindi l’applicazione di una aliquota agevolata per tutti i bond statali, purché emessi dagli Stati appartenenti alla suindicata lista, non è significativa RAGIONE_SOCIALEa natura pubblica RAGIONE_SOCIALEa gestione dei detti titoli.
7.15. Anche l’esenzione dagli oneri fiscali di successione non è affatto una prerogativa esclusiva dei titoli del risparmio postale.
L’art. 12 del d. Igs. 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U. successioni e donRAGIONE_SOCIALE) esclude dall’attivo ereditario «h) i titoli del debito pubblico, […] ivi compresi corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo […] gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Sta gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo».
Più che evidenziare la qualificazione in termini di servizio pubblico del risparmio postale – a favore di una utenza che non necessariamente è costituita da residenti in Italia – il regime agevolato vale, ancora una volta, ad incentivare l’acquisizione di disponibilità finanziarie da parte RAGIONE_SOCIALEo Stato ed enti equiparati mediante attività che restano, tuttavia, di natura privatistica. Tant’è che l’estensione del regime agevolato non solo ai titoli propri, ma anche ai titoli del debito pubblico di paesi europei e convenzionati, è avvenuta a seguito RAGIONE_SOCIALEa procedura di infrazione n. 2012/2157 del 21 febbraio 2013, con cui la Commissione europea ha rilevato che il regime di esclusione dall’asse ereditario, circoscritto ai soli titoli interni e non a quelli dei paesi RAGIONE_SOCIALE‘unione e aderenti al Spazio economico europeo, costituiva violazione del principio di libera circolazione dei capitali.
Il che comprova che anche la leva fiscale (certamente utilizzata in passato per i soli titoli nazionali) ha semplicemente la funzione di incentivare o disincentivare l’investimento in determinati beni e non invece quella di favorire l’utenza.
7.16. Ancora, l’orientamento dominante ha dedotto dal fatto che RAGIONE_SOCIALE venda i libretti postali e i buoni postali tramite la sua controllata RAGIONE_SOCIALE (come previsto dal d. Igs. n. 284 del 1999), che questa operi in regime di “monopolio”, come da ultimo ribadito dalla sentenza COGNOME.
Si fa, evidentemente, riferimento al monopolio “legale” e non di fatto (che certo non rileverebbe per i fini di interesse).
L’esistenza di un monopolio legale con riguardo all’attività di raccolta del risparmio postale non è tuttavia supportata da alcun dato normativo ma, soprattutto, non corrisponde alla evidente realtà del mercato dei prodotti finanziari.
Un monopolio legale – che potrebbe rappresentare un indice pregnante del carattere pubblicistico RAGIONE_SOCIALE‘attività regolata – esige che una determinata attività economica sia riservata esclusivamente a determinati soggetti, sia che si tratti di garantire un servizio (come nel caso RAGIONE_SOCIALEa gestione del servizio elettrico
nazionalizzato), sia che si tratti di riservare un’attività economica al fine di garantire entrate pubbliche (come accaduto, andando a ritroso nel tempo, per vari prodotti, dai tabacchi, al sale, alle banane).
Di contro, a RAGIONE_SOCIALE non è riservato in via esclusiva il piazzamento sul mercato di prodotti finanziari RAGIONE_SOCIALEa tipologia libretto di risparmio o obbligRAGIONE_SOCIALE, per il semplice fatto che l’offerta sul mercato di prodotti analoghi da parte di una pluralità di attori del sistema economico è ampia e variegata – si tratta, del resto, di categorie generali definite nel codice civile.
Quello descritto come monopolio è, a ben vedere, un normale fenomeno di “esclusiva” nel piazzamento sul mercato di un prodotto, nella specie avente la denominazione di libretto postale o di buono fruttifero postale, ben caratterizzato, che viene immesso alla vendita attraverso la rete di distribuzione di RAGIONE_SOCIALE. L’identità del prodotto, detto altrimenti, è essenziale per la sua riconoscibilità da parte del pubblico.
Tutte ragioni che non sembrano avere alcuna attinenza con il concetto di pubblico servizio, almeno – lo si ripete – con riguardo alla fase di piazzamento sul mercato di titoli.
7.17. Del resto, non si comprende come, in un settore oramai del tutto liberalizzato, possa essere ipotizzata l’esistenza di un monopolio non previsto dal legislatore. Si tratterebbe di un regime vincolistico non conforme al diritto unionale, impeditivo RAGIONE_SOCIALEa concorrenza “sul” mercato, ma altresì “per” il mercato, dal momento che, ove mai esistente, non solo comporterebbe una riserva sulla emissione di obbligRAGIONE_SOCIALE e sui libretti di risparmio, ma addirittura precluderebbe ad altro operatore di subentrare nella posizione di fornitore esclusivo del servizio in questione.
Una tale compressione RAGIONE_SOCIALEa libera concorrenza non opera neppure per il servizio postale c.d. universale, essendosi disposta, con l’art. 1 comma 57, lett. b), legge 4 agosto 2017, n. 124, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d. Igs. 22 luglio 1999, n. 261, con conseguente soppressione RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione in esclusiva alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti alle notificRAGIONE_SOCIALE e comunicRAGIONE_SOCIALE di atti giudiziari e alle violRAGIONE_SOCIALE al codice RAGIONE_SOCIALEa strada.
Si noti, ancora, che vi è un forte argomento nel senso di escludere che la riserva di vendita di uno specifico prodotto facente parte di un genere in “comune commercio” possa definirsi un “monopolio legale” (per poi trarne argomenti per la tesi non condivisa), che si trae dalla già citata procedura europea C 49/2006, volta a verificare se la vendita dei prodotti del risparmio postale di RAGIONE_SOCIALE solo tramite RAGIONE_SOCIALE («presunto diritto esclusivo di collocamento dei prodotti del risparmio postale riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE
(PI) e la corrispondente remunerazione versata a PI da RAGIONE_SOCIALE») integrasse un aiuto di Stato. Si trattava una procedura sorta da una contestazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che segnalava presunti benefici a favore RAGIONE_SOCIALEa attività bancaria di RAGIONE_SOCIALE la quale, con il diritto esclusivo di collocamento degli specifici prodotti del risparmio postale, riceveva una remunerazione eccessiva e, inoltre, aveva il vantaggio di «allontanare la clientela dagli omologhi prodotti bancari». Non rileva in questa sede approfondire il tema, bastando osservare che si è chiaramente nell’ambito di temi di (alterazione RAGIONE_SOCIALEa) libera competizione sul mercato dei capitali e non di controllo monopolistico ex lege di settori economici.
8. Va, infine, considerata la nozione di “organismo di diritto pubblico” con riferimento a RAGIONE_SOCIALE che è stata ritenuta certamente tale quanto allo svolgimento del servizio di posta universale.
Si deve, quindi, considerare se tale qualificazione possa essere riferita anche all’attività di raccolta del risparmio postale laddove se ne volesse affermare la natura di servizio bancario di base e, in tale modo, “servizio economico di interesse AVV_NOTAIO“, distinguendolo dai servizi bancari ordinari.
Pur affrontando il tema per completezza, si anticipa che, comunque, anche tale qualificazione pubblicistica non inciderebbe sulla qualifica penalistica ex artt. 357 e 358 cod. pen.
Si rammenta che la nozione di organismo pubblico è stata elaborata dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea (nelle direttive n. 89/440 e n. 93/37) ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEe amministrRAGIONE_SOCIALE aggiudicatrici dei pubblici appalti, tenute al rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole unionali (art. 1, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 89/44 Nell’ordinamento interno, la definizione era data dall’art. 3, comma 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cui f riferimento la giurisprudenza dopo citata. Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, abrogando il codice degli appalti, ha riprodotto la disposizione suindicata nell’art.1 RAGIONE_SOCIALE‘allegato 1.1.
La nozione è riferibile ad enti: a) dotati di personalità giuridica; b) istitui per la realizzazione di specifiche finalità d’interesse AVV_NOTAIO non aventi carattere industriale o commerciale (“requisito teleologico”); c) la cui attività sia finanziata, in prevalenza, da pubbliche amministrRAGIONE_SOCIALE o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (c.d. “requisito RAGIONE_SOCIALE‘influenza dominante”).
La qualificazione in termini di organismo pubblico rileva al già citato fine di individuare le c.d. amministrRAGIONE_SOCIALE aggiudicatrici, e, quindi, rileva solo nell’ambito dei contratti pubblici, costituisce il precipitato RAGIONE_SOCIALEa c.d. nozion
sostanzialistica di Pubblica Amministrazione, ed è preordinata – per il mezzo RAGIONE_SOCIALEa valorizzazione del “fine” perseguito da un determinato soggetto rispetto alla sua qualificazione giuridica – ad evitare che la privatizzazione puramente formale di enti pubblici possa determinare una sostanziale elusione RAGIONE_SOCIALEe normative europee.
La funzione di tale disciplina è ben chiara se si considera la condizione negativa RAGIONE_SOCIALEa lett. b) (non trattarsi di attività avente carattere industriale commerciale) che tendenzialmente ne esclude l’ applicazione in relazione all’impresa pubblica che si trova ad operare nel mercato in condizioni di normale concorrenza, sopportando i rischi connessi al mercato stesso, rendendo superfluo il ricorso all’evidenza pubblica.
8.1. Si può richiamare la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili, in materia di riparto di giurisdizione, che offre risposte utili per quanto qui rileva: Sez. U, n. 1482 del 18/01/2022 (Rv. 663720 – 01) riformava la sentenza del Consiglio di Stato del 16 gennaio 2020 che aveva qualificato come organismo di diritto pubblico la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di gestione del risparmio costituita da RAGIONE_SOCIALE e soci minoritari (associRAGIONE_SOCIALE bancarie) per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante la gestione di fondi immobiliari di tipo chiuso, riservati ad investitori qualificati (in applicazione di quell’effetto di propagazione che in ambito amministrativistico va sotto il nome di “teoria del contagio”). In tale occasione la Corte conferma che il requisito c.d. teleologico quale sopra definito non sussiste quando l’attività sia svolta nel mercato concorrenziale e sia ispirata a criteri di economicità, essendo i relativi rischi economici direttamente a carico RAGIONE_SOCIALE‘ente. Nel caso concreto, l’attività principale RAGIONE_SOCIALEa SGR pubblica era basata su criteri di rendimento, efficacia e redditività. Nell’occasione, la Corte precisa anche che, pur a fronte RAGIONE_SOCIALEe finalità di RAGIONE_SOCIALE, l’attività RAGIONE_SOCIALEa controllata non va ricondotta alla funzione pubblica di rilevanza costituzionale RAGIONE_SOCIALEa salvaguardia del risparmio; tale funzione, che in termini generali giustifica l’assoggettamento di tale tipologia di RAGIONE_SOCIALE alla disciplina speciale dettata dal d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U. intermediazione finanziaria), non comporta la trasformazione RAGIONE_SOCIALEa loro attività in una pubblica funzione, trattandosi pur sempre di un’attività imprenditoriale. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Sez. U COGNOME civ., Ordinanza n. 8511 del 2012, COGNOME ha COGNOME deciso, COGNOME con COGNOME espresso riferimento a RAGIONE_SOCIALE, quanto alla necessità di procedere con una gara a evidenza pubblica per l’installazione di apparecchiature per il prelievo di contante. Anche in questo caso la Corte ha affermato che la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘organismo pubblico non trova motivo di applicazione in relazione alla figura RAGIONE_SOCIALE‘impresa pubblica, qual è di norma RAGIONE_SOCIALE, che si trova ad
operare nel mercato in condizioni di normale concorrenza, sopportando i relativi rischi. Pertanto, l’obbligo di seguire le regole RAGIONE_SOCIALE‘evidenza pubblica sussiste solo per gli appalti aggiudicati per lo svolgimento dei servizi postali in senso stretto, quelli non (del tutto) liberalizzati. In applicazione di tal principio, RAGIONE_SOCIALE non ha natura di organismo di diritto pubblico per le attività di bancoposta svolta in condizioni di libera accessibilità dei mercati.
In ogni caso, la caratterizzazione degli enti in questione (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per il profilo di interesse) potrebbe tutt’al più rilevare ai più limitati fini assoggettamento alle norme in termini di evidenza pubblica ed alla operatività RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione esclusiva, ma non costituisce un parametro AVV_NOTAIO, utile per definire la natura giuridica di un soggetto e tantomeno può essere ritenuta decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEo statuto penale RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione.
Tra COGNOME le COGNOME altre COGNOME decisioni COGNOME rilevanti, COGNOME si COGNOME rinvia COGNOME a COGNOME Sez. U civ., n. 8673 del 28/03/2019 (Rv. 653558 01) e, con riferimento alla controllante RAGIONE_SOCIALE, alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 283 RAGIONE_SOCIALE’11/10/2021, che ha rimarcato – in linea con la tesi che si condivide – come il modulo organizzativo di RAGIONE_SOCIALE diverga notevolmente da quello di un qualsiasi ente pubblico, atteggiandosi quale holding di un gruppo di imprese ed operando secondo regole privatistiche-societarie e non pubblicistiche-procedimentali e che la presenza di alcune finalità pubblicistiche nell’azione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non risultino sufficienti a connotarla quale ente pubblico.
La tesi maggioritaria, una volta ritenuto che la raccolta del risparmio postale costituisca un servizio pubblico, non dubita che soggetti posti in ruoli quale quello del ricorrente, rivestano qualifica pubblicistica svolgendo attività inquadrabile nell’ambito degli artt. 358 o 357 cod. pen.
Anche sotto tale profilo si ritiene di dissentire.
A voler aderire alla tesi del servizio pubblico non è dato comprendere – e la giurisprudenza non lo chiarisce – in che modo l’operatore di RAGIONE_SOCIALE, addetto ai rapporti con il cliente per la vendita e gestione di detti titol ponga in essere attività tipiche RAGIONE_SOCIALE‘incaricato di pubblico servizio o del pubblico ufficiale.
Come anticipato in premessa, il capoverso RAGIONE_SOCIALE‘art. 358 cod. pen. definisce il servizio pubblico come formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357, ma caratterizzato dalla mancanza di poteri – deliberativi, autoritativi o certificativi – tipici di quest’ultima.
La nozione di iRAGIONE_SOCIALE.s. è delimitata verso il basso, essendo esclusa la qualifica per il soggetto che si limiti allo svolgimento di semplici mansioni di ordine e alla prestazione di opera meramente materiale.
La formulazione lessicale, impiegata dal legislatore, con l’utilizzo dei termini «semplici» e «meramente», indica in modo univoco una intentio legis incline a collocare nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa nozione di incaricato di pubblico servizio qualunque mansione che richieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombenti esclusivamente materiali o di ordine.
9.1. innanzitutto, sembra implicita l’affermazione che l’addetto alla negoziazione dei buoni postali fruttiferi e dei libretti di risparmio sia un incaricato di pubblico servizio, perché dotato di poteri di iniziativa ed investito di discrezionalità.
Avuto riguardo alle attività in concreto svolte dal ricorrente, non può non osservarsi che, al di là RAGIONE_SOCIALEa attività di consulenza, quella RAGIONE_SOCIALEa liquidazione dei titoli o RAGIONE_SOCIALEa effettuazione dei pagamenti, in una gestione ampiamente dematerializzata, resa possibile dalla AVV_NOTAIO diffusione degli strumenti telematici, ha connotRAGIONE_SOCIALE essenzialmente esecutive, non richiede specifiche competenze e sembra essere priva del carattere di autonomia (in tal senso si veda Sez. 6, n. 22275 del 31/01/1974, COGNOME ).
Sicuramente non esercita poteri autoritativi o deliberativi (tipici del p.u.) ma neanche, a ritenere che l’attività in questione sia caratterizzata dall’essere “disciplinata nelle stesse forme RAGIONE_SOCIALEa pubblica funzione”, risulta svolgere alcuna attività che si caratterizzi per l’esercizio di mansioni diverse da quelle di ordine rispetto alla gestione dei prodotti finanziari, a ben vedere oggetto di semplice compravendita o gestione senza alcuno spazio di discrezionalità – l’eventuale consulenza finanziaria o simile è attività che esula da quella in questione, rientrando nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO attività bancaria di un ente “privato”.
9.2. Né risulta che il ricorrente eserciti poteri “certificativi” (a parte che anche tale ruolo riporterebbe alla qualifica di pubblico ufficiale). Non è infrequente che si utilizzi il concetto di potere certificativo quale semplificazione per risolvere il tema RAGIONE_SOCIALEa qualifica pubblica con un ragionamento circolare del tipo “è funzionario pubblico perché ha potere certificativo e ha potere certificativo perché è funzionario pubblico”.
Invero, non si deve confondere il rilascio di ricevute scritte, annotRAGIONE_SOCIALE, registrRAGIONE_SOCIALE etc, comuni in qualsiasi tipo di rapporto privatistico quali normali dichiarRAGIONE_SOCIALE di scienza o verità destinate a fare prova nei rapporti giuridici, con il rilascio di documenti AnotRAGIONE_SOCIALE analoghe ma con valore certificativo e, quindi,
valore di prova legale nell’ordinamento civile (e non solo nel rapporto tra le parti).
L’art. 2699 cod. civ. prevede che sia atto pubblico (con funzione certificativa secondo il concetto che ci interessa) quello emanato da un soggetto “autorizzato ad attribuirgli fede”, autorizzazione che deve derivare da una norma di legge (Sez. U civ., n. 215 del 09/04/1999, Rv. 525078 – 01).
Quindi, non basta una mera affermazione come quella sopra riportata, ma si dovrebbe individuare la norma che attribuisce il potere certificativo.
9.3. È innanzitutto utile considerare che la situazione del ricorrente è analoga a quella del soggetto addetto a servizi bancari, svolti anche da RAGIONE_SOCIALE, di riscossione per conto di enti impositori e di previdenza obbligatoria di tributi/contributi/sanzioni mediante moRAGIONE_SOCIALEo di versamento unificato “F24”, che, secondo una risalente giurisprudenza, era soggetto con qualifica pubblica nell’emettere la relativa ricevuta di pagamento.
Premessa la differenza strutturale RAGIONE_SOCIALEa situazione, essendo in questione il momento finale RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di una funzione pubblica, la recente Sez. 6, n. 22275 del 31/1/2024 ha osservato come sia venuta meno la asserita funzione fidefacente ex art. 2700 cod. civ. non avendo più la “stampata” RAGIONE_SOCIALE‘operazione una funzione probatoria: «…la ricevuta, predisposta oramai dagli strumenti telematici, è riconducibile direttamente a RAGIONE_SOCIALE nella sua soggettività giuridica e non al singolo operatore di sportello quale soggetto che attesta per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Significativa in tal senso è la mancanza di una firma su tali moduli da parte …». Anche in quel caso, poi, per il resto si considerava che «… dunque, non emerge che l’imputata svolgesse compiti di natura diversa da quelli semplicemente esecutivi, né, tanto meno, che esercitasse poteri certificativi o altrimenti discrezionali, che gestisse direttamente protocolli, registri o altra documentazione finalizzata alla registrazione o alla tracciatura RAGIONE_SOCIALEa posta, ovvero che a lei fossero stati assegnati compiti di collaborazione direttamente riferibili a funzioni superiori».
Inoltre, va rilevato che disposizioni specifiche depongono in termini diversi da quelli RAGIONE_SOCIALE‘esservi una attribuzione di potere ex art. 2699 e ss. cod. civ.
Il tema si pone maggiormente per il “libretto”, tradizionalmente caratterizzato da annotRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘operatore finalizzate a far prova del rapporto. I buoni postali, invece, erano tradizionalmente prestampati, ponendosi tutt’al più un tema di attestazione di consegna etc.
Premesso, quindi, che non risultano norme attributive agli impiegati postali del potere di certificazione nel compiere attività relative ad obbligRAGIONE_SOCIALE, vi sono disposizioni specifiche per i libretti.
Mentre nella vigenza del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 il T.U. RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicRAGIONE_SOCIALE non prevedeva specificatamente il ruolo certificativo dei funzionari RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALE, che poteva eventualmente trarsi dall’essere quello bancario un servizio pubblico – a parte le regole del codice civile – con il regolamento postale del 2001, come sopra detto, è espressamente prevista l’applicabilità del codice civile, per quanto non disciplinato dal regolamento medesimo.
Ciò non lascia residui dubbi all’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe norme generali in tema di libretti di deposito: “Art. 1835. Libretto di deposito a risparmio – Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto. Le annotRAGIONE_SOCIALE sul libretto, firmate dall’impiegato RAGIONE_SOCIALEa banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. È nullo ogni patto contrario”.
La corrente interpretazione è nei seguenti termini: «Il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato RAGIONE_SOCIALE‘efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ., è assistito dall speciale regime probatorio delineato dall’art. 1835, secondo comma, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi RAGIONE_SOCIALEa sua identità, esso fa piena prova non solo RAGIONE_SOCIALEe annotRAGIONE_SOCIALE eseguite e sottoscritte dal funzionario addetto, ma anche RAGIONE_SOCIALEa provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il menzionato funzionario, fermo restando che l’annotazione firmata non è il solo mezzo probatorio con il quale si può dare la prova RAGIONE_SOCIALE‘operazione bancaria, esprimendo tale speciale regime un principio di tutela rafforzata del diritto alla prova predisposto dalla legge a favore del depositario» (Sez. 1 civ., n. 25370 del 12/11/2013, Rv. 628809 – 01).
9.5. Si considerino, quindi, le seguentibdisposizioni regolamentari.
Il d.m. Mef 6 ottobre 2004 prevedeva che “Ai libretti di risparmio postale sono applicabili le disposizioni recate dal codice civile in materia di libretti di deposito a risparmio”.
Tale decreto è stato modificato con il d.m. 29 febbraio 2016, adattando la disciplina anche per i libretti “dematerializzati”. Viene inserito un riferimento al valore RAGIONE_SOCIALEe annotRAGIONE_SOCIALE “fino a querela di falso”, ma si tratta di un inciso, non meglio chiarito, che non ha efficacia non potendo la data fonte avere la forza di legge necessaria per attribuire il valore ex artt. 2699 e 2700 cod. civ., peraltro in deroga alla specifica disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1835 cod. civ.
La norma regolamentare vigente, d.m. Mef del 5 ottobre 2020, all’art. 7 prevede, in fine, “In caso di discordanza tra le registrRAGIONE_SOCIALE contabili e le annotRAGIONE_SOCIALE sui libretti cartacei, prevalgono le scritture contabili” togliendo
definitivamente ogni rilievo alle annotRAGIONE_SOCIALE scritte, valendo il contenuto del sistema informatico.
In definitiva, non vi è previsione di potere fidefacente per i soggetti che svolgono le attività bancoposta, anche quanto al “risparmio postale”.
Come già rilevato con la sentenza sopra citata, la sostanziale perdita di valore costitutivo probatorio dei documenti cartacei, ormai mera stampa di
ricognizione dei dati RAGIONE_SOCIALEe registrRAGIONE_SOCIALE nei sistemi informatici, fa venir meno la rilevanza probatoria RAGIONE_SOCIALEe annotRAGIONE_SOCIALE e/o ricevute degli addetti allo sportello
(come di quelle rilasciate in automatico dai programmi informatici c.d.
homebanking che consentono al cliente di compiere operRAGIONE_SOCIALE da remoto in via
autonoma).
10. In definitiva, va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
“Se, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe attività di ‘bancoposta’ svolte da RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE ai sensi del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, la “raccolta del risparmio postale” (raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da RAGIONE_SOCIALE per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – art. 2, comma 1, lett. b) reg. cit. e art. 2, comma 1, lett. b) d. Igs. 30 luglio 1999, n. 284) – abbia natura pubblicistica e, nel caso positivo, se l’operatore di RAGIONE_SOCIALE addetto alla vendita e gestione di tali prodotti rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen. ”
P.Q.M.
Rimette il ricorso alle Sezioni Unite
Roma, 29 maggio 2024
Il Consigli9 -e e tensore
SEZIONE VI PENALE
– 1 AGO 2024