Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14019 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14019 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore gener NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata dal difensore della Parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha invocato l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del r depositando nota spese.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13 dicembre 2022 (motivazione depositata il successivo 8 aprile 2023), su appello del Pubblico ministero (così convertito ex art. 580 cod. proc. pen. l’originario ricorso per cassazione), in parziale riforma della pronuncia di condann primo grado, resa in sede di giudizio abbreviato, ha applicato a COGNOME NOME l pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o impiego di cui all’art. 32 quinquies cod. pen.; ha altresì rigettato l’appello presentato dall’imputato, confermando la pena inflitta in grado (quattro anni di reclusione).
I fatti per quali COGNOME ha riportato condanna riguardano:
a) quattro episodi di peculato, relativi all’appropriazione – nella qualità di dipendente di RAGIONE_SOCIALE e quindi di incaricato di pubblico servizio, avendo in ragione di tale ser possesso o comunque la disponibilità del denaro di proprietà di COGNOME NOME e dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, giacente sulla contabilità dell’RAGIONE_SOCIALE postale di Be Centro – di somme di denaro (per complessivi quasi 209.000 euro) recate da buoni postali fruttiferi dematerializzati emessi da RAGIONE_SOCIALE intestati alle suindicate persone;
b) il delitto di cui agli artt. 494 e 61 n. 11 cod. pen., per essersi illegittimamente s alla persona del COGNOMECOGNOME COGNOME fine di procurarsi un vantaggio, ovvero utilizzare liberament carta di debito bancoposta associata al conto corrente intestato al predetto, così inducendo errore il funzionario addetto all’RAGIONE_SOCIALE di Bergamo Centro, formando u richiesta di attivazione della suddetta carta di debito, facendola risultare come apparentemen sottoscritta dal COGNOMECOGNOME COGNOME realtà COGNOME tutto ignaro di tale richiesta.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso n quale deduce tre motivi.
3.1. Con il primo motivo, eccepisce violazione di legge in relazione alla errata qual soggettiva pubblicistica e alla conseguente condanna per peculato. Al riguardo, evidenzia che l stessa sentenza impugnata dà atto di un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittim circa la qualificazione giuridica dell’impiegato di RAGIONE_SOCIALE addetto ai servizi di Banco evidenziando che va privilegiata l’interpretazione (tra l’altro conforme al rispetto del principio di uguaglianza rispetto agli impiegati di istituti di credito addetti ai servizi di ri investimento bancario, per i quali è pacifica l’assenza della qualificazione di incaricati di pu servizio) secondo cui, concernendo l’attività di RAGIONE_SOCIALE servizi di natura privata, difetter la qualifica pubblicistica. Nel caso di specie, inoltre, gli esiti dell’istruttoria dibatti documentazione prodotta dalla difesa nel giudizio di primo grado evidenziano che COGNOME svolgeva la funzione di “consulente”, promotore finanziario (assimilabile in sostanza ad un lib professionista: godeva di ampia autonomia, riceveva “premi di produzione” etc.), di tal c difetterebbe anche un rapporto di impiego con RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Con il secondo motivo deduce l’erroneità della pronuncia di condanna relativa al delit di cui all’art. 494 cod. pen., atteso che la condotta ascritta al COGNOME integra la fattis falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) che la giurisprudenza di legittimità ha assorbente il reato ex art. 494 cod. pen. e che è stata oggetto di abrogazione e trasformazion in illecito civile.
3.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, c d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le concl come in epigrafe indicate.
4.1. All’udienza del 6 dicembre 2023 il Collegio, ai sensi dell’art. 615 comma 1 cod. pro pen., ha differito la deliberazione all’odierna udienza nella quale, svolta la camera di consig stato depositato il dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti cont pacificamente realizzati dall’imputato – come peculato.
La sentenza impugnata ha aderito all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’addetto ai servizi di RAGIONE_SOCIALE ordine alle mansioni svolte dal predetto presso l’ufficio postale in relazione alle opera afferenti al risparmio postale. Sul punto, questa Sezione ha ritenuto che «integra il deli peculato la condotta del dipendente di RAGIONE_SOCIALE che si appropri di somme di denar afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico serv quanto l’attività di raccolta del risparmio mediante libretti postali e buoni fruttiferi, con dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2002 ed effettuata per conto della RAGIONE_SOCIALE, ha natura pubblicistica» (Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018 – dep. 2019, Consiglio, 274938 – 01; nello stesso senso, di recente, Sez. 6, n. 38310 del 04/07/2023, COGNOME, in cors di massimazione).
2.1. Tale qualificazione soggettiva è contestata dal ricorrente che evidenzia come l’attività relativa al risparmio postale non presenta differenze significative rispeti:o a quella del risparmio bancario i cui addetti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non possiedono qual pubblicistica. Al riguardo, invoca un differente indirizzo interpretativo di questa Sezione ultimo, sent. n. 18457 del 30/10/2014 – dep. 2015, Romano, Rv. 263359 – 01, secondo il quale «il dipendente di RAGIONE_SOCIALE che svolga attività di tipo bancario (cosid “bancoposta”) non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio; con conseguenza che l’appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo
integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura privatistica dell’attività di raccolta del risparmio non è esclusa per che RAGIONE_SOCIALE operi per conto della RAGIONE_SOCIALE, essendo quest’ultima equiparabil ad un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la clientela, regolat esclusivamente dal diritto civile)».
3. Rileva il Collegio che nel caso in esam raem-è-rteeesse-F1-o-prencleze-pos,4-ziane–U2-4marito ai – · -·
3,-1. GLYPH bige-ve>. l’eventuale riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio capo all’imputato non sarebbe comunque sufficiente per ricondurre le condotte contestate (la cui realizzazione è, come detto, pacifica) alla fattispecie di peculato. Per l’integrazione di q delitto, infatti, è necessario altresì che il possesso o la disponibilità del denaro altrui soggetto agente si appropri – si fondi sulla “ragione del suo servizio”.
Sul punto – e in particolare sui criteri differenziali tra peculato e truffa aggravata da di qualità – questa Sezione (sent. n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282 01) ha precisa che «l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di a cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubbli ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunq la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ip quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto in il delitto di truffa aggravata nei confronti di un’impiegata di un ufficio postale che conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi deleghe e firmare ricevute dagli utenti).
Tale principio è stato più recentemente confermato da Sez. 6, n. 38310 del 04/07/2023, COGNOME, cit., che ha ritenuto configurabile – non il peculato, ma – la truffa aggravata in rel alla condotta di dipendente di RAGIONE_SOCIALE addetto al RAGIONE_SOCIALE che induceva in modo fraudolento i risparmiatori a rinegoziare i titoli di cui aveva falsamente asserito la prossimità della scade la conseguente perdita d’interessi, facendoseli consegnare ed acquisendone così il possesso a proprio favore.
3.2. Anche le condotte accertate a carico del COGNOME risultano connotate da questo profil decettivo. Invero, dalle sentenze di merito risulta che il predetto non aveva il posses comunque la disponibilità – ancorchè solo giuridica – dei buoni fruttiferi dematerializzat ottenere i quali ha posto in essere una serie di atti fraudolenti, consistiti in particolare, dapp nella formazione di false richieste di rimborso anticipato dei buoni fruttiferi, con le fals dei relativi intestatari e, quindi, nella emissione di assegni postali, contenenti la provvista a detti rimborsi, apparentemente emessi dai titolari dei buoni, e invece intestati a soggetti i assegni che venivano quindi, tramite ulteriori condotte fraudolente, monetizzati dal COGNOME.
D’altro canto, le imputazioni indicano espressamente che il prevenuto “aveva contezza nella sua mansione di addetto allo sportello della sala consulenze – dell’intera documentazion a corredo degli investimenti finanziari” dei diversi clienti; consapevolezza – che è cosa diversa dal possesso o dalla disponibilità dei titoli – che ha reso possibile le successive con fraudolente e che integra pienamente la circostanza aggravante dell’abuso di prestazione d’opera svolta quale addetto al servizio RAGIONE_SOCIALE.
3.2. I fatti contestati come peculato vanno dunque riqualificati come truffa aggravata (a 640 e 61 n. 11 cod. pen.). Essi sono procedibili, considerato che dagli atti risulta che le per offese hanno espressamente chiesto la punizione degli autori delle condotte delittuose a lor danno, laddove queste non integrassero delitti procedibili di ufficio (COGNOME verbale di denuncia querela presso la Polizia postale di Bergamo in data 30/09/2020, nella quale viene dato atto che il giorno precedente ella si era accorta di quanto accaduto in relazione buono postale di cui era intestataria; COGNOME NOME e COGNOME NOME a NOME: integrazioni di denuncia verbale, presentate da entrambi al già indicato organo di Polizia in data 23 settembr 2019).
Il secondo motivo è infondato. E’ vero che giurisprudenza (risalente) di questa Corte ha ritenuto che «il reato di sostituzione di persona, di cui all’ad 494 cod. pen., è da ri assorbito dalla più ampia previsione criminosa del falso in scrittura privata, quando si tra fatto unico; diversamente si ha concorso materiale di reati» (Sez. 2, n. 6896 del 0110311979, COGNOME, Rv. 142684 – 01; Sez. 1, n. 6098 del 02/05/1984, COGNOME, Rv, 165068 – 01).
4.1. La fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen. (falso in scrittura privata) è s abrogata dal d.lgs. n. 7 del 2016.
Pertanto, non può più verificarsi alcun assorbimento, tenuto conto che è venuto meno il presupposto essenziale di tale effetto, riconducibile all’art. 15 cod. pen. (ossia la rilevanza p di entrambe le fattispecie). Né può operare il criterio di specialità a favore del nuovo i introdotto dal d.lgs. cit. in quanto detta falsità adesso integra – non un illecito amminis ex I.n. 689 cit., l’art. 9 della quale contempla il principio di specialità tra illeci amministrativo, ma – un peculiare illecito di natura civile, la cui commissione obbliga “oltr alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento d sanzione pecuniaria civile ivi stabilita” (artt. 3 e 4 d.lgs. n. 7), e senza che nella relativa sia contenuta alcuna “clausola di riserva” che renda prevalente detto illecito rispetto fattispecie penali.
Il terzo motivo – relativo all’omessa concessione delle attenuanti generiche – è anch’ess infondato, tenuto conto che la motivazione della sentenza impugnata, che fa riferimento “all gravità dei fatti commessi e all’intensità del dolo”, non è, in considerazione della pluralit episodi e dell’entità rilevante delle somme illecitamente introitate dall’imputato, illogica risulta dunque sindacabile in sede di legittimità.
Per le suesposte considerazioni, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai capi di imputazione relativi alle condotte di peculato.
La Corte territoriale del rinvio provvederà alla complessiva rideterrninazione della pena, in relazione a tali fatti, qualificati come truffa aggravata, che in ordine agli aumenti a continuazione, omogena e per il reato di cui all’art. 494 cod. pen. Va ancora rilevato che il giu del rinvio non potrà più applicare la pena accessoria dell’art. 32-quinquies cod. pen. che presuppone la condanna per i delitti contro la Pubblica amministrazione indicati nella norma.
6.1. Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve essere dichiarata l’irrevocabil della sentenza impugnata relativamente all’affermazione di responsabilità del ricorrente.
Al riguardo, è opportuno precisare che «l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte d cassazione per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità dell’imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione» (Sez. n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 – 01).
6.2. Segue, infine, la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, liquidate com dispositivo.
P. Q. M.
Riqualificati i fatti contestati originariamente come peculato nel reato di cui agli ar cpv., 640 e 61 n. 11 cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente a tali capi e rige nel resto il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di ap di Brescia per la sola rideterminazione della pena.
Condanna COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla Parte civile, RAGIONE_SOCIALE, in persona del l rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Visto l’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiara irrevocabile la sentenza in ordine responsabilità del ricorrente.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Consiglier este
Il Preidente