Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38224 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38224 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1400 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME Turtur
-Relatore-
UP Ð 24/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nellÕinteresse di: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilitˆ del ricorso.
LÕimputato, a mezzo dellÕunico difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli lÕ11/11/2022, disposto con sentenza emessa dalla Sezione sesta di questa Corte, n. 48833 del 12/10/2023, ha rideterminato, secondo la qualificazione giuridica di mero partecipe allÕassociazione tematica di stupefacenti descritta al capo 1 declinata dalla Corte rescindente, la sanzione complessivamente inflitta al ricorrente per i reati contestati ai capi 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, in anni 9, mesi 1, giorni 10 di reclusione, cos’ rigettando la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di mitigazione del trattamento sanzionatorio, tanto per il reato associativo posto a base della piramide sanzionatoria, quanto per gli aumenti disposti per continuazione con i numerosi reati satellite.
I motivi dedotti a sostegno della impugnazione trattano gli argomenti che in appresso sinteticamente si riportano, secondo quanto dispone lÕart. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., mancanza di motivazione (nel tratto grafico) della sentenza impugnata, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, evidenziando la disparitˆ di trattamento rispetto ad NOME COGNOME, imputato del medesimo reato associativo e gravato da precedenti penali, cui le circostanze attenuanti generiche sono invece state riconosciute.
Il ricorso deve essere rigettato, per aspecificitˆ del motivo speso in tema di trattamento sanzionatorio (discosto dal minimo edittale previsto dal comma 2 dellÕart. 74 d.P.R. 309/90) ed infondatezza -mera- del motivo che censura lÕomessa motivazione del rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute invece al coimputato COGNOME, gravato da precedenti penali.
Il ricorrente si duole del fatto che, a seguito di annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 11/11/2022, intervenuto in tema di corretta identificazione del ruolo rivestito nellÕassociazione, la Corte territoriale
avrebbe dovuto rivalutare il tema del trattamento sanzionatorio e quello delle circostanze attenuanti generiche (per entrambi gli imputati). Nel giudizio di rinvio, infatti, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame, non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione, secondo un rapporto di interferenza progressiva, questioni che erano state dichiarate assorbite dalla pronuncia di annullamento (sul tema Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277438).
Il rilievo è astrattamente ineccepibile; tuttavia, lÕargomento dedotto sulla motivazione del trattamento sanzionatorio non si confronta con le ragioni che il giudice del rinvio ha posto a sostegno (pag. 6, primo capoverso) della decisione assunta sul punto, ove si argomentano, con asciutta puntualitˆ, le ragioni che hanno determinato lÕirrogazione di una sanzione (di poco) discosta dal minimo edittale.
3.1. Il motivo, aspecifico e meramente reiterativo, non è pertanto ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone lÕart. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., che richiama il testo dellÕart. 581, comma 1, lett. d, stesso codice (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 Ð 01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., in motivazione, pag. 7, sub 3., non massimata).
Il motivo speso in riferimento alla motivazione -omessa sul punto devolutoin tema di rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (ove si censurava la sentenza di primo grado, che aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poi riconosciute dal giudice del rinvio al coimputato NOME COGNOME, in riferimento al medesimo reato associativo) non è fondato.
4.1. La doglianza proposta nella sede di legittimitˆ non propone ragioni in concreto spendibili, atteso che la qualitˆ di incensurato (o delinquente primario che dir si voglia) non pu˜ per legge (art. 62 bis, terzo comma, cod. proc. pen.) sostenere il riconoscimento delle attenuanti innominate; nŽ si adducono elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti innominate, limitandosi a dolersi della mancanza di motivazione della Corte di merito in ordine alla censura svolta con i motivi di gravame (pag. da 42 a 44 dei motivi di appello sul trattamento sanzionatorio ed alle circostanze attenuanti generiche) specificamente dedicati al tema.
4.2. Orbene, è pur vero che questa stessa Sezione della Corte ha, con la sentenza ÒVerdicaroÓ, recentemente affermato, su tema genericamente analogo, ma niente affatto coincidente, il seguente principio: é censurabile in sede di legittimitˆ la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la
presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell’impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand’anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. Diversamente opinando, si finirebbe (argomenta la decisione) per consentire al giudice di legittimitˆ di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l’ha mai scrutinata (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Verdicaro, Rv. 287330-01).
Fatto sta che nella fattispecie processuale allÕesame la Corte di merito ha viceversa certamente Òpreso in caricoÓ il motivo di gravame -che peraltro nulla innovava rispetto al tema trattato dalla decisione di primo grado (Sez. 3, n. 54179 del 17/09/2018, D., Rv. 275440-01) ed agli argomenti ivi evidenziati per negare accesso alle attenuanti innominate-, avendolo indicato nella sezione della sentenza che espone i motivi di appello, per poi rigettarlo con una motivazione ÒimplicitaÓ tratta dagli argomenti concreti diffusamente posti a sostegno della misura della sanzione irrogata.
4.3. Deve, pertanto, ancora una volta affermarsi con vigore che gli argomenti (vieppiù ove diffusi, profondi e fondati su dati di fatto incontroversi) spesi in ordine al trattamento sanzionatorio ben possono fungere da parametro per ritenere, in difetto di contestazioni specifiche della parte, argomentato il negato accesso alle circostanze innominate (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; in tema di negato apprezzamento della particolare tenuitˆ del fatto, v. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 Ð 01), giacchŽ il patrimonio di elementi cognitivi (il significante) da esaminare pu˜ ritenersi almeno in parte sovrapponibile e i singoli elementi che costituiscono tale patrimonio possono, quindi, svolgere una duplice funzione valutativa.
4.4. Quanto alla disparitˆ di trattamento rispetto al coimputato NOME COGNOME, evidente ne è la giustificatrice, avendo il predetto ottenuto il riconoscimento delle circostanze innominate in ragione del buon comportamento processuale tenuto in appello (concordato sulla pena, con rinunzia ai motivi di spesi in tema di responsabilitˆ per i fatti ascritti). La disparitˆ risulta perci˜ giustificata dalla differente valutazione della capacitˆ a delinquere manifestata dai due imputati, uno solo dei quali, con la rinuncia parziale ai motivi di appello, ha mostrato resipiscenza e rimeditazione delle proprie condotte antigiuridiche (Sez. 6, n. 12692 del 30/01/2024, Ardizzone, Rv. 286191 – 02).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 24 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME