Guida in stato di ebbrezza: perché la Cassazione conferma il diniego attenuanti generiche?
La valutazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti sono due momenti cruciali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su come questi elementi vengono ponderati nel caso di guida in stato di ebbrezza. Il caso analizzato riguarda il diniego attenuanti generiche a un automobilista con precedenti, confermando come la gravità del fatto e la personalità dell’imputato siano decisive. Vediamo insieme i dettagli.
I Fatti di Causa
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico rientrante nella fascia più grave prevista dal Codice della Strada. Tramite il suo difensore, l’imputato presentava ricorso in Cassazione lamentando due aspetti principali:
1. Eccessività della pena: La difesa sosteneva che la pena, quantificata in misura vicina al valore medio, non fosse supportata da una motivazione adeguata, ma basata su formule di stile.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava il rigetto della richiesta di applicare le attenuanti previste dall’art. 62-bis c.p., ritenendo che i giudici di merito non avessero fornito una spiegazione sufficiente.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il diniego attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondate le censure mosse dalla difesa. I giudici hanno stabilito che la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario, assistita da un apparato argomentativo logico e coerente.
La decisione evidenzia un principio fondamentale: quando si contesta la motivazione di una sentenza, non è sufficiente lamentare una generica carenza, ma è necessario dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
Per comprendere appieno la decisione, è essenziale analizzare i punti chiave su cui si è fondata la Corte.
Gravità del Fatto e Precedenti Penali: I Criteri per la Pena
La Corte di Cassazione ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente motivato la quantificazione della pena. La motivazione non era affatto generica, ma ancorata a elementi concreti e specifici:
* La gravità del fatto: evidenziata dall’elevato tasso alcolemico riscontrato.
* Le modalità della condotta: l’imputato si era messo alla guida pur avendo la patente revocata, dimostrando un particolare sprezzo delle regole.
* La personalità negativa dell’imputato: gravato da precedenti penali.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, giustificavano pienamente una pena superiore al minimo edittale, senza che fosse necessario un obbligo di motivazione analitica per ogni singolo giorno di pena inflitto.
Perché il diniego attenuanti generiche è stato confermato?
Anche riguardo al secondo motivo di ricorso, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente adeguata. Il diniego attenuanti generiche non è stato un atto arbitrario, ma la conseguenza di una valutazione precisa. I giudici di merito hanno infatti evidenziato:
* L’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, che potessero giustificare una riduzione della pena.
* La presenza di circostanze ostative, come i precedenti penali e la gravità complessiva della condotta.
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico, ma una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere esercitata sulla base di elementi concreti. In assenza di questi e in presenza di fattori negativi, il loro diniego è pienamente legittimo.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato: la valutazione della pena e delle attenuanti generiche deve essere ancorata a una motivazione concreta, che tenga conto di tutti gli indici previsti dall’art. 133 del Codice Penale, quali la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. La presenza di precedenti penali e la particolare gravità della condotta, come la guida con patente revocata, sono elementi che legittimano non solo una pena superiore al minimo, ma anche il diniego delle attenuanti generiche. Per la difesa, non è sufficiente lamentare l’uso di ‘formule di stile’, ma è necessario individuare vizi logici specifici nella motivazione del giudice, compito non riuscito nel caso di specie.
Perché il ricorso sulla quantificazione della pena è stato respinto?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata, poiché basata su elementi concreti come l’elevato tasso alcolemico, la guida con patente revocata e i precedenti penali dell’imputato, che giustificavano una pena superiore al minimo.
Su quali basi possono essere negate le attenuanti generiche in un caso di guida in stato di ebbrezza?
Le attenuanti generiche possono essere negate quando mancano elementi positivi a favore dell’imputato e, al contempo, sussistono circostanze negative, come precedenti penali specifici e la particolare gravità della condotta, che rendono immeritevole il beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto definitivo del ricorso, la conferma della sentenza di condanna e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9578 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze del reato di all’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133, 62-bis cod. pen., 546 cod. proc. pen.
La Corte d’appello, evidenzia il ricorso, ha rigettato i motivi di appello relativ all’eccessività della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rendendo sul punto una motivazione carente, manifestamente illogica e contraddittoria. Invero, a fronte della quantificazione della pena in misura prossima al valore medio edittale, i giudici di merito non avrebbero fornito una motivazione adeguata, utilizzando formule di stile, in violazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che impone in tali casi un particolare obbligo di motivazione, con l’espressa indicazione delle ragioni che hanno portato alla suddetta quantificazione. Inoltre, i giudici di merito hanno negato la concessione delle attenuanti generiche senza fornire sul punto adeguata motivazione.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente non trovano riscontro nella motivazione offerta in sentenza, avendo la Corte di appello congruamente argomentato in punto di trattamento sanzionatorio, ponendo in evidenza la gravità del fatto – elevato tasso alcolemico in relazione alla soglia prevista dalla lettera b) dell’art. 186 cod. strada; modalit del fatto per essersi il ricorrente posto alla guida della vettura con la patente di guida revocata – e la negativa personalità dell’imputato, gravato da altri precedenti.
Considerato, quanto alla doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando l’assenza di positivi elementi idonei a questo fine e la ricorrenza di circostanze ostative, quali i precedenti penali annoverati, oggetto di attenta disamina e la gravità della condotta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore