Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22199 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), nato a Roma il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, sotto un primo profilo, la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferiment agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 4);
considerato che lo stesso unico motivo di ricorso, con cui si lamenta, sotto un secondo profilo, la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto la
graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, la pagg. 3-4);
letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);
che il giudice di merito, rispondendo alle medesime doglianze già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, con una motivazione esente da errori giuridici e da illogicità manifeste, ai fini della dichiarazione d responsabilità dell’imputato a titolo di concorso nel reato a lui attribuito (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4, sulla riconducibilità del possesso degli strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature alla consapevole concorde volontà di tutti e tre gli imputati);
reputato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha escluso il riconoscimento con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3, dove è logicamente valorizzato il notevole numero di arnesi da scasso che erano stati trovati in possesso degli imputati);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta, sotto un primo profilo, la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 4);
considerato che lo stesso terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta, sotto un secondo profilo, la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla determinazione della pena, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, la pagg. 3-4);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.