Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5637 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5637 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 29/01/2025
R.G.N. 26960/2024
SANDRA RECCHIONE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 24/10/1994 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 5 aprile 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv.,110, 628 cod. pen., 71 D.L.vo n.159/2011 e 62 n 4 cod. pen. (capo 1) e 707 cod. pen. (capo 2).
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, eccependo l’errata qualificazione giuridica del fatto in relazione agli artt.81 cpv, 99 comma 4, 110, 628 cod. pen. e 71 D.L.vo n.159/2011 e 62 n.4 e 707 cod. pen.; il difensore non nega che il ricorrente abbia dei precedenti per reati contro il patrimonio, ma appariva evidente che COGNOME avesse posto in essere il suo comportamento per garantire un adeguato sostentamento alla sua famiglia; era impossibile non ravvisare sproporzionalità tra la pena prevista ed il fatto contestato, nemmeno contenendo il trattamento sanzionatorio con il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità, le cui finalità non erano quelle di correggere l’astratta eccessività della pena; chiede quindi la concessione della diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024.
1.2 Quanto al reato di cui all’art. 707 cod. pen., il difensore eccepisce che non era stato chiarito se l’effettivo uso del mezzo fosse in esclusivo del ricorrente, nØ se gli arnesi fossero utilizzati, in coerenza con il dato fattuale relativo alla giustificazione fornita dal ricorrente che, in assenza di motivazione, erano state considerate inesistenti
1.3 Il difensore eccepisce la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della declaratoria di improcedibilità ex art. 131bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso. Ł fondato limitatamente all’eccezione relativa alla mancata applicazione della diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024.
1.1 Questa Sezione ha avuto occasione piø volte di precisare che se la valutazione del giudice che ha concesso l’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod.pen. non ha investito tutti e due gli aspetti presi in considerazione dalla citata sentenza (la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione da una parte, la particolare tenuità del danno o del pericolo dall’altra), ben può essere concessa anche la diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale; in altri termini, se si Ł valutato solo l’aspetto patrimoniale del danno, anche la diminuente può essere concessa, nel caso in cui il danno procurato o le modalità dell’azione non siano state particolarmente gravi; tale soluzione trova fondamento nella circostanza che la Consulta si Ł pronunciata a seguito di un’ordinanza di rimessione che, come già detto, sollevava espressamente il problema che la sproporzione del minimo edittale non poteva trovare rimedio nell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. (vedi Sez.2, n. 45792/2024 del 4/12/2024, Cizmic; Sez.2 n.44794 del 25/10/2024, Basso; Sez.2, n.45395 del 26/11/2024, Barbaraci,
Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva concesso ‘l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. per avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità’ (pag.10 sentenza di primo grado), per cui non era stata compiuta alcuna valutazione sulla la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione; pertanto, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata per una nuova valutazione sul punto.
1.2 Manifestamente infondati sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso, posto che nell’atto di appello non era contenuta nessuna censura sulla sussistenza del reato di cui all’art. 707 cod. pen. e sulla mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen.; Ł infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchØ non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 01; Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577); quanto alle attenuanti generiche, le stesse erano state già concesse dal giudice di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della diminuente di cui alla sentenza della corte costituzionale n. 86 del 2024, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e definitivo l’accertamento di responsabilità.
Così Ł deciso, 29/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME