Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2018 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2018 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
GIORGIO POSCIA
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME NOME(cui02rnyln) nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il 13/11/1986 avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d’appello di Messina Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’8 aprile 2024, la Corte di appello di Messina ha confermato quella emessa il 12 luglio 2023 dal Tribunale di Patti con la quale NOME COGNOME Ł stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 81 cod. pen., perchØ, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Capo D’Orlando, contravveniva, cinque volte, all’obbligo di presentarsi presso il locale Commissariato di pubblica sicurezza nei giorni e nelle ore di cui alla rubrica imputativa.
I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno evidenziato come qualsiasi inosservanza (anche di modesta entità) degli obblighi o delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, integri il delitto contestato.
In particolare, la Corte di appello, esclusa la ricorrenza di una qualsiasi ipotesi di forza maggiore tale da giustificare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione, ha segnalato la volontarietà delle violazioni e l’integrazione del dolo richiesto ai fini dell’elemento soggettivo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME formulando un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato.
Sarebbe assente la prova del dolo dell’imputato, poichØ l’inosservanza delle prescrizioni (consistita nell’essersi presentato in ritardo in tre occasioni, senza dare alcuna comunicazione al Commissariato, e nel non essersi presentato in altre due occasioni, comunicando, solo successivamente, in una delle due di essersene dimenticato) sarebbe scaturita da mera dimenticanza.
R.G.N. 25938/2024
In ricorso Ł stato sostenuto che il difetto mnemonico sull’esistenza dell’obbligo in un reato omissivo proprio doloso si tradurrebbe in una dimenticanza sul precetto penale, quindi nell’ignoranza inevitabile dello stesso, con conseguente esclusione anche di qualsiasi profilo di colpa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
La tesi sulla quale poggia l’intera ricostruzione del ricorso pretende di individuare una violazione di legge nella motivazione della sentenza di appello che ha escluso la rilevanza della mera dimenticanza dell’obbligo di presentazione al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al fine di escludere la sussistenza del dolo richiesto per l’integrazione dell’elemento soggettivo del reato contestato all’imputato.
A ben vedere, tuttavia, si tratta di una censura che attinge solo parzialmente la ricostruzione delle convergenti sentenze di merito, in quanto risulta che solo per uno degli episodi contestati (ossia quello del 3 luglio 2017, pag. 3 della sentenza di primo grado) il ricorrente ha dedotto di essere incorso in una mera dimenticanza dell’obbligo di presentazione, mentre, con riferimento agli altri, ha indicato nella materiale impossibilità di raggiungere il Commissariato, causata da problematiche logistiche contingenti, la causa di giustificazione della mancata o tardiva presentazione.
Ciò implica una prima ragione di inammissibilità del ricorso che discende dalla incompleta correlazione tra il motivo di ricorso e le complessive rationes decidendi delle conformi decisioni di merito che, in quanto tali, vanno considerate unitariamente e in termini reciprocamente complementari.
A tale prima considerazione, va aggiunta quella relativa alla manifesta infondatezza del ricorso nella parte in cui, in diritto, riconduce alla mera dimenticanza l’effetto di escludere la ricorrenza del dolo del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
La condivisa giurisprudenza di questa Corte di legittimità afferma che «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Ł sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, COGNOME, Rv. 286010; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270262).
Si tratta di orientamento che viene supportato anche con il riferimento all’ulteriore principio secondo cui «la dimenticanza dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, a condizione che integri gli estremi dell’ignoranza inevitabile (in motivazione, la Corte ha precisato che la dimenticanza sull’esistenza dell’obbligo si traduce in un’ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all’art. 5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988)» (Sez. 6, n. 58227 del 30/10/2018, COGNOME, Rv. 274814).
In particolare, la sentenza COGNOME ha esaminato il caso, analogo a quello in esame, in cui il ricorrente sosteneva l’assenza dell’elemento psicologico in ragione della dimenticanza dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
La Corte ha ritenuto che la «’dimenticanza’ scusante Ł legata al presupposto di un’ignoranza inevitabile del precetto e da essa scaturisce; non si tratta certo della ‘smemoratezza’ circa la necessità di recarsi un tal giorno presso i Carabinieri per adempiere un obbligo che Ł pienamente conosciuto».
Nel caso di specie, la censura si limita a dedurre che il ricorrente ha obliterato, non già, il precetto, bensì l’obbligo di presentazione in adempimento di un comportamento la cui doverosità ben conosceva.
Va, altresì, precisato che nei reati omissivi propri, l’elemento soggettivo del dolo, se condivide con il dolo commissivo un fondamento volontaristico (da identificarsi nella risoluzione sottesa alla scelta tra piø possibili condotte e, in definitiva, nella determinazione di permanere nella situazione esistente anzichØ attivarsi in positivo per adempiere al dovere di agire), resta comunque legato a caratteri specifici che si identificano: a) nella consapevolezza del presupposto del dovere di agire (laddove il tema della conoscenza della norma che impone il dovere di agire resta disciplinato in toto dall’art. 5 cod. pen.) – presupposto qui non messo in discussione sul piano generale -, e b) nella volontà di non adempiere che può realizzarsi anche nel porsi in qualunque modo nella condizione che determina il mancato adempimento.
Alla luce di tali considerazioni, Ł esclusa la riconducibilità della (allegata) dimenticanza nell’area della colpa.
Non essendo contestata la conoscenza dell’esistenza del dovere di presentazione, non rileva, al fine di escludere il dolo, la dipendenza dell’omissione da fattori contingenti derivanti da una sostanziale consapevole scelta di non organizzarsi per l’adempimento.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 20/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME