Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45250 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45250 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI nei confronti di:
NOME nato a OLBIA l’ 11/05/1965 NOME nato a TEMPIO PAUSANIA il 14/10/1983
NOME nato a CAVALESE il 07/03/1981
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/saatite. le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e dell’avv.to NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha chies il rigetto del ricorso rappresentando che l’eventuale estensione del sequestro all’intero immob sarebbe ingiustificata e “inutilmente vessatoria”.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 4/6/2024 il GIP del Tribunale di Tempo Pausania dispose il sequestro preventivo della “parte di cantiere che comprende l’organismo edilizio denominato appartamento n.11, la relativa cantina 11 attraverso una porta di dimensioni m. 0,70 x m. 2,10 e un colle mento con la veranda coperta dell’appartamento 11 entrambi pari quota e conseguentemente i relativi piani sovrastanti 2 e 3 evidenti, ma anche un altro accesso esterno di dimensioni m. 1 x m. 2,10 realizzato nella parte Ovest; il tutto inserito all’interno del terreno distinto al delle Entrate – Servizi Catastali nel Comune Censuario di Olbia N.C.T. al Foglio 26 particelle 15
3146-3145 -3144 -3143 -3433, nei confronti di NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME indagati in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44 lett. c) 1 lett. a) d.lvo 42/04 ritenendo che si fosse in presenza di difformità totali rispetto rizzato e assentibile.
Con ordinanza in data 25/6/2024 il Tribunale di Sassari, adito ex art. 324 cod. limitò il vincolo cautelare solo in relazione alla cantina revocando il vincolo in rela stante parte dell’immobile.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il di Tempio Pausania denunciando la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà festa illogicità della motivazione rilevando che la totale difformità riguardava “l’int edilizio sovrastante l’appartamento 11” in quanto lo stesso violava le previsioni del P di Risanamento Urbanistico) di Pittulongu. Si assume, infatti, che, per effetto della zione del locale cantina in volumetria sfruttabile ai fini residenziali, il fabbricato lato in tre piani, misurati dal prospetto a valle, a fronte dei due assentibili in bas urbanistico. Si espone, al riguardo, che il locale denominato “l’interrato cantina a fatto un locale non interrato, aeroilluminato e con scorcio vista mare, potenzialmente come ampliamento dell’appartamento ad esso collegato internamente e attraverso la v coperta oltre a essere dotato di accesso indipendente”. Si sostiene, quindi, che si di una variazione essenziale che comportava autonomamente la “totale difformità dell’in edilizio” e che sotto tale profilo era ravvisabile la violazione di legge che giustif mento del provvedimento impugnato.
Con memoria difensiva, il difensore di NOME COGNOME ha contestato le censure d rilevando che l’edificio, compresa la cantina, erano stato “regolarmente autorizzati da strazione comunale per cui non era configurabile alcuna variazione essenziale”. Ha, qui testato che la cantina ancora in sequestro sia collegata con i piani sovrastanti per c abuso “va ricercato unicamente nell’apertura realizzata fronte mare della cantina, dif la chiusura dell’apertura e il reinterro già previsto in progetto, farebbero venir me
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (c ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017,Napoli, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi de cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi com sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto manc privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può, invece, essere dedotta manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità solt
lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Venendo al caso in esame, il provvedimento del GIP dà atto che la cantina in seq collegata “tramite una porta di dimensioni di m 0,70 per 2,10” all’appartamento 11 n “veranda coperta”. Anche l’ordinanza del riesame fa riferimento a un collegamento in locale cantina con l’appartamento diverso dal collegamento con la cantina.
Si è, quindi, in presenza, con riferimento alla porzione di edificio assentita come organismo edilizio sfruttabile ai fini residenziali, non previsto nei progetti approva propria autonomia non soltanto sul piano costruttivo ma anche su quello della valutaz nomico sociale che integra, nella ricostruzione recepita dai giudici della cautela, un totale.
Questa Corte, anche di recente, muovendo dal consolidato principio secondo cui “i di reati edilizi, la valutazione dell’opera, ai fini della individuazione del regime a cabile, deve riguardare il risultato dell’attività edificatoria nella sua unitariet considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3, n. 21192 del 04/04/2023, Orla 284626 – 01), ha ribadito che si è in presenza di una difformità totale rispetto al edilizio assentito “allorché si costruisca “aliud pro alio”, e ciò è riscontrabile eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbi autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione sociale”. Precisa, altresì, la sentenza che nell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001: ” “organismo edilizio” indica sia una sola unità immobiliare sia una pluralità di porzion che e la difformità totale può riconnettersi sia alla costruzione di un corpo autono fettuazione di modificazioni con opere anche soltanto interne tali da comportare un che abbia rilevanza urbanistica in quanto incidente sull’assetto del territorio attrave del c.d. “carico urbanistico”. Difformità totale può aversi, inoltre, anche nel caso della destinazione d’uso di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso oper una totale modificazione rispetto al previsto; b) il riferimento alla “autonoma utiliz impone che il corpo difforme sia fisicamente separato dall’organismo edilizio compless autorizzato, ma soltanto che conduca alla creazione di una struttura precisamente ind e suscettibile di un uso indipendente, anche se l’accesso a detto corpo sia possibi mente attraverso lo stabile principale” (Sez. 3, n. 10238 del 15/02/2024, Hoxha, Rv. 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tale approdo interpretativo, assolutamente consolidato (Sez. 3, n. 46475 del 13 COGNOME, Rv. 271172 – 01; Sez. 3, n. 11956 del 22/12/2010, (dep. 2011 ), COGNOME, Rv. – 01), nel caso in esame, è reso ancor più stringente dal vincolo che tutela l’area d che impone di ricondurre al reato edilizio delineato nella preliminare rubrica la tra del locale cantina anche qualora la si qualifichi in termini di difformità parziale, previsione dell’art. 32, comma 3 d.P.R. 380/01 ( Cass. n. 16392 del 17/2/2010, COGNOME 246960; Sez. 3, n. 41091 del 29/9/2011, COGNOME; Sez. 3, n. 32736 del 18/9/2020 bowskiy).
Da questi principi il Tribunale non si discosta esplicitamente dimostrando, anzi, di cond derli laddove conclude per la sussistenza del “fumus dei reati ipotizzati dal PM” richiamando previsione dell’art. 32 del d.P.R. 380/2001 e valorizzando il vincolo presente sull’area dell’ vento.
La conclusione appena enunciata assume un’incidenza determinante sul giudizio relativo alla completezza dell’apparato motivazionale fondante la decisione.
L’ordinanza rappresenta che sussiste l’esigenza di evitare che la libera disponibilità manufatto possa “agevolare la commissione di ulteriori condotte incidenti negativamente sull’ambiente, anche in ragione dell’aggravio del carico urbanistico”.
Seguendo il percorso logico del Tribunale, quindi, tale pericolo non può che essere collegat all’intero organismo edilizio colpito dal decreto del GIP in quanto, per effetto della trasforma della cantina in volumetria sfruttabile a fini residenziali, lo stesso presentava caratteristi nivolumetriche e funzionali non corrisponde a quanto assentito e agli strumenti urbanistici.
Da tali premesse sarebbe dovuta discendere la conferma del provvedimento impugnato e, invece, il Tribunale, sottraendosi totalmente all’obbligo motivazionale cui era gravato, ha nuto che, per il principio di proporzionalità ed adeguatezza, l’esigenza cautelare poteva esse soddisfatta mantenendo in vincolo solo su una parte di quell’organismo edilizio che, poco prima richiamando l’art. 32 del d.P.R. citato, aveva ritenuto costituisse aliud pro alio rispetto a assentito.
Si è, quindi, in presenza di un salto logico nel discorso motivazione avente un’incidenza de siva sull’esito del giudizio che impone l’annullamento del provvedimento con rinvio al Tribun di Sassari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari competente a sensi dell’art. 324, co.5, c.p.p.
Così deciso, il 6/11/2024