Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44058 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
NOME NOME nata a Palermo il 20/02/1991;
Oggi,
nel procedimento a carico della medesima;
avverso la ordinanza del 27/05/2024 del tribunale di Palerm T, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
-D C, 2024
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to COGNOME Pasquale che anche con motivi nuovi ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Palermo, adito nell’interesse di COGNOME NOME con atto di appello avverso il rigetto della richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del tribunale di Palermo in data 11.12.2023, riguardo ad un lotto di terreno e in ordine ai reati ex artt. 110 cod. pen. 44 lett. b), 64, 71, 93, 95 del DPR 380/01 per la realizzazione di un edificio fuori terra in totale difformità dal permesso di costruire, dal nulla osta del Genio Civile e CILA per Superbonus, rigettava l’istanza.
Avverso la predetta ordinanza NOME NOME mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale e di motivazione, rappresentando la intervenuta deduzione, dinnanzi al tribunale del riesame e ancor prima al Gip, di elementi nuovi quali due consulenze tecniche oltre che elementi prima non esaminati dai giudici quali una circolare del ministero delle Infrastrutture, una variante depositata al Genio Civile in data 4.12.2023, la prova del deposito di una Scia per la variante urbanistica al Comune di Palermo. Il tribunale, escludendo la intervenuta produzione di elementi di novità legittimanti l’appello proposto avrebbe, con motivazione illogica, contraddittoria e mancante, trascurato i nuovi rilievi difensivi, compresi quelli afferenti a dati preesistenti e non valutati, e inolt avrebbe richiamato la precedente ordinanza di riesame di rigetto che sarebbe illogica, contraddittoria e in violazione di legge. In particolare, non si sarebbe considerata la circolare del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2020 in tema di ristrutturazione, che tra l’altro configura tale intervento anche in caso di demolizione e ricostruzione con caratteristiche molto differenti rispetto al preesistente, salvo aumenti volumetrici comunque in certa misura consentiti anche nel caso concreto, come rappresentato dalla difesa. Si aggiunge che in ordine all’evidenziato quadro giurisprudenziale in tema di ristrutturazione, i giudici avrebbero travisato il senso dei principi con motivazione viziata oltre che con vizio di violazione di legge. Si aggiunge che risulterebbe documentalmente che la ricorrente, seppur autrice di interventi di ristrutturazione leggera, si sarebbe comunque dotata di un permesso di costruire quale titolo idoneo anche a fondare interventi di ristrutturazione “pesante”, in cui andavano dunque inseriti gli interventi contestati. Sarebbe stato trascurato anche il secondo fatto nuovo, quale la consulenza tecnica dell’ing. COGNOME attestante la esatta corrispondenza tra l’immobile demolito e quello ricostruito. Sarebbe stato trascurato anche un terzo elemento di novità quale una pec contenente SCIA, a riprova del deposito, prima di un sopralluogo di organi di controllo, di una variante urbanistica al Comune di Palermo. Documentazione idonea a confutare considerazioni di cui ad una cnr, secondo la quale vi sarebbe stata integrale demolizione in violazione di quanto prescritto con il permesso di costruire originariamente rilasciato, anche con assenza di variante urbanistica e strutturale. Si contesta, poi, l’analisi che i giudici hanno svolto di quello che secondo gli stessi avrebbe costituito l’unico elemento nuovo dedotto dalla difesa, che sarebbe peraltro confermativo della non conformità del realizzato ai titoli abilitativi, tanto da “indurre la ricorrent depositare ad opere realizzate ed in vista del sopralluogo un’apposita istanza”. E si aggiunge che si contesta il rilievo per cui con la totale demolizione Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dell’immobile si sarebbe incorso in una sostanziale difformità dal titolo, osservandosi come la ricorrente avrebbe solo realizzato opere ulteriori non sostanziali, come tali non richiedenti, come invece ritenuto dai giudici, una variante da depositare prima dell’inizio dei lavori. A sostegno, si cita tra l’alt anche il Regolamento attuativo della legge regionale 11.8.2011 n. 28. Da qui la corretta presentazione di una SCIA in variante prima della fine delle opere. E si rivendica anche la mancata considerazione di una seconda consulenza.
4. COGNOME Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto nella parte in cui, a fronte di un sequestro, si rivendica la sussistenza di una motivazione illogica o contraddittoria, posto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 – 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchè sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
Nel caso in esame è invece indiscutibile la sussistenza di una motivazione, ancorché non condivisa.
In tale contesto, residua l’analisi di vizi di violazione di legge innanzitutto rapporto alla ritenuta e contestata preclusione nascente dalle precedenti decisioni cautelari del tribunale del riesame. Ebbene, premesso che il vizio di violazione di legge presuppone ontologicamente la esistenza di un dato obiettivo e non controverso, rispetto alla cui analisi ancorare l’eventuale erronea applicazione della legge, nella misura in cui la ricorrente rivendica, invece, la sussistenza di elementi, anche di novità, non colti come tali dal tribunale, che al riguardo ha svolto considerazioni diverse rispetto a quelle difensive, ancorchè dalla ricorrente non condivise, appare evidente come il percorso deduttivo della difesa piuttosto che volgere alla rappresentazione di dati insuscettibili di diverse interpretazioni e come tali fondanti vizi di violazione di legge, scada in quell’ambito della critica alla motivazione che, per quanto prima osservato, non
trova spazio alcuno in questa sede, se non per i ristretti casi di motiva inesistente.
Da ultimo, è sufficiente osservare, in questo quadro, che il tribunale richiamare la precedente decisione cautelare quale parametro delimitativo del preclusione di cui tenere conto in sede di appello, ha evidenziato, e lo si anche nei passi riportati nello stesso ricorso, che la ragione fondante l’ipo reato in rapporto alla quale è intervenuto il sequestro è da rinve innanzitutto, nella circostanza per cui, a fronte di un permesso correla interventi di parziale demolizione, sarebbe intervenuta, in totale difformit titolo edilizio di riferimento, una totale demolizione della struttura pregress inoltre la “cancellazione di ogni traccia dell’Immobile in essere”. In altri te si evidenzia come l’intervento realizzato sia privo di un corrispondente ti edilizio siccome del tutto diverso da quello rilasciato.
Rispetto a tali profili, il tribunale ha peraltro anche evidenziato l’ass elementi nuovi di valutazione e inquadramento, sottolineando come le deduzioni difensive si siano ridotte nella riaffermazione della legittimità dell’inte come già autorizzato con il titolo edilizio rilasciato: così, invero, prendend considerazione, da parte del collegio della cautela, le nuove deduzioni, se tuttavia condividerle nel merito e nelle ritenuta (dalla difesa) novità. quadro, la contrapposta tesi difensiva proposta in ricorso, lo si rip prospetta, in sostanza, come una contestazione delle ragioni della riten irrilevanza e assenza di novità di deduzioni difensive, reputate altresì ripe che muovendosi sul piano del vizio di illogicità o contraddittorietà d motivazione non può trovare spazio in questa sede. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo alle valutazioni del tribunale sviluppate con riferime alla avvenuta presentazione, da parte della ricorrente, prima del sopralluogo 4.12.2023, di una richiesta di variante al Genio Civile.
Infine, trattandosi di profilo di diritto – per cui vale il principio secondo i vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridich delle parti, per cui queste ultime o sono fondate e allora il fatto che il gi abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giud le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronun giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 492 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 NOME – occorre operare alcune brevi considerazioni riguardo ad una altra ritenuta novità, costituita dalla produzio una circolare Ministeriale. A tale ultimo riguardo, va ricordato che sono ritenersi irrilevanti ai fini della corretta interpretazione della legge o
sede giurisdizionale, affidata come tale alla autonoma valutazione del giudice, le “circolari” amministrative emanate in senso contrario all’interpretazione adottata. Infatti, la circolare interpretativa è atto interno alla P.A. che si risolve in un me ausilio ermeneutico e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo. (Fattispecie in tema di condonabilità di opera non residenziale, ammessa da Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in via interpretativa e disattesa in fase esecutiva in applicazione del suddetto principio) (cfr. tra le altre Sez. 3 – n. 5934 del 12/09/2018 (dep. 07/02/2019 ) Rv. 275833 – 03; Sez. 3, Ordinanza n. 25170 del 13/06/2012 Rv. 252771 – 01).
In tale quadro, infine, quanto all’allegato atto dell’ufficio del Genio civile Palermo del settembre 2024, è sufficiente rilevare che oltre a inserirsi nel rappresentato quadro di inammissibile rivalutazione della motivazione, integra un atto sopravvenuto di rilievo fattuale, non esaminabile da questa Corte.
GLYPH Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024.