Differimento Pena Salute: Legami con Criminalità Organizzata e Decisione della Cassazione
Il bilanciamento tra il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di sicurezza pubblica rappresenta uno dei temi più delicati nel diritto dell’esecuzione penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sul tema del differimento pena salute, chiarendo quando le condizioni sanitarie del condannato non giustificano la sospensione della detenzione, specialmente in presenza di una spiccata pericolosità sociale. Analizziamo la decisione per comprendere i criteri applicati dai giudici.
I Fatti del Caso: La Richiesta del Detenuto
Un soggetto, condannato a una lunga pena detentiva con termine al 2028 per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per numerosi episodi di spaccio, aggravati dal metodo mafioso, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza. La richiesta mirava a ottenere il differimento dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147 c.p., o in subordine la detenzione domiciliare speciale, a causa di gravi motivi di salute.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza
Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli respingeva la richiesta. Secondo i giudici, nonostante le patologie del detenuto, la sua situazione sanitaria era gestita in modo congruo all’interno dell’istituto penitenziario. Le terapie necessarie venivano regolarmente somministrate e le sue condizioni, seppur meritevoli di attenzione, non erano così gravi da essere incompatibili con il regime carcerario. Inoltre, veniva sottolineata l’elevata pericolosità sociale del soggetto, desunta dai suoi consolidati legami con la criminalità organizzata.
Il Ricorso in Cassazione e il differimento pena salute
La difesa del condannato proponeva ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, lamentando una serie di vizi. In particolare, si contestava l’erronea applicazione della legge penale, la mancanza e l’illogicità della motivazione e la mancata assunzione di prove decisive. Secondo la difesa, il Tribunale non aveva valutato correttamente la gravità delle condizioni di salute, che avrebbero imposto il differimento pena salute o una misura alternativa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati.
Limiti del Giudizio di Legittimità
In primo luogo, la Corte ha ribadito che le censure mosse dalla difesa erano di mero fatto. Il ricorso, infatti, non evidenziava reali vizi di legge, ma si limitava a riproporre una diversa lettura delle risultanze sanitarie, già esaminate e correttamente valutate dal giudice di sorveglianza. Un tale riesame del merito è precluso in sede di legittimità, dove la Corte può solo verificare la correttezza giuridica e la logicità del provvedimento impugnato.
Compatibilità tra Stato di Salute e Regime Carcerario
Nel merito, la Cassazione ha ritenuto l’argomentazione del Tribunale di Sorveglianza ineccepibile. Il provvedimento impugnato aveva chiarito che la situazione sanitaria del detenuto era gestita in modo adeguato nell’ambiente detentivo. Il condannato veniva sottoposto a tutte le terapie necessarie e le sue condizioni di salute, pur esistenti, non erano state giudicate particolarmente gravi e risultavano costantemente monitorate dal personale sanitario del carcere. Di conseguenza, non sussisteva alcuna violazione del senso di umanità o del principio di tutela della salute che potesse giustificare la scarcerazione.
Pericolosità Sociale e Legami Criminali
Un punto decisivo della motivazione è stato il profilo di pericolosità sociale del ricorrente. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato la sua allarmante personalità criminale e i suoi pacifici legami con la criminalità organizzata. Questo elemento, unito alla gestione adeguata delle sue patologie in carcere, ha reso recessiva la richiesta di un differimento pena salute.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In conclusione, l’ordinanza della Cassazione riafferma un principio fondamentale: il diritto alla salute del detenuto deve essere sempre garantito, ma non si traduce automaticamente in un diritto alla scarcerazione. Se le cure possono essere prestate adeguatamente in ambiente carcerario e se sussiste un’elevata pericolosità sociale, la richiesta di differimento della pena può essere legittimamente respinta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile ottenere il differimento della pena per motivi di salute anche se le cure sono garantite in carcere?
No, secondo questa ordinanza, se la situazione sanitaria del detenuto è gestita in modo congruo all’interno dell’ambiente detentivo, con accesso a tutte le terapie necessarie e monitoraggio costante, non sussiste una violazione del diritto alla salute tale da imporre il differimento della pena.
I legami con la criminalità organizzata possono influenzare la decisione sul differimento della pena per motivi di salute?
Sì, la Corte ha dato peso all’allarmante personalità criminale del soggetto e ai suoi legami con la criminalità organizzata. Questo profilo di pericolosità sociale è un elemento che i giudici considerano nel bilanciamento con il diritto alla salute, potendo portare a un rigetto della richiesta di differimento.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5806 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5806 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, detenuto con fine pena fissato al 22/10/2028, espiazione di condanne inflitte per violazione dell’art. 74 d.P.R. 09 ottobre n. 309, nonché per trentasette violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del commesse con l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., ricorre in cassazion mezzo del difensore AVV_NOTAIO – avverso l’ordinanza del Tribunal sorveglianza di Napoli indicata in epigrafe. Il provvedimento impugnato, rigettare la richiesta di differimento della pena ex art. 147 cod. pen., p motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare a norma dell 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, inoltrata nell’interesse del sud condannato, sarebbe incorso – in ipotesi difensiva – nei vizi di inosserva erronea applicazione della legge penale, nonché di mancanza, contraddittoriet manifesta illogicità della motivazione e, infine, di mancata assunzione di decisiva. La difesa ha inoltrato, infine, richiesta di discussione orale.
Trattasi di doglianze non consentite in sede di legittimità, in q interamente versate di fatto. Dette censure sono, altresì, riproduttive di p critica già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un ineccep argomentare giuridico – dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l’ordin impugnata. Invero, il provvedimento considera:
che il soggetto ha sempre evidenziato una allarmante personalità crimina essendone pacifici i legami con la criminalità organizzata;
che la situazione sanitaria è congruamente gestito in ambiente detenti venendo il COGNOME sottoposto a tutte le terapie necessarie ed apparendo l attuali condizioni di salute non particolarmente gravi e, comunque, costanteme monitorate ad opera dei sanitari del carcere;
che non risulta alcuna lesione del senso di umanità o del principio di tutel salute.
Giova altresì precisare come la discussione orale, richiesta dalla difesa sia prevista dal rito adottato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve es dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamen una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sen dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2024.