Differimento Pena Salute: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Il tema del differimento pena salute rappresenta un punto di equilibrio delicato tra l’esigenza di esecuzione della pena e la tutela del diritto fondamentale alla salute del detenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5794/2024) offre importanti chiarimenti sui limiti e le condizioni per accedere a questo istituto, sottolineando quando un ricorso contro il diniego può essere dichiarato inammissibile. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato a una lunga pena detentiva di oltre ventidue anni, presentava tramite il suo difensore una richiesta di differimento della pena, ai sensi dell’art. 147 del codice penale, da eseguirsi nella forma della detenzione domiciliare. La richiesta era motivata da gravi problemi di salute che, a dire della difesa, rendevano incompatibile il suo stato con il regime carcerario.
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, tuttavia, respingeva l’istanza. Contro questa decisione, il detenuto proponeva ricorso per cassazione, lamentando che il provvedimento del Tribunale fosse carente di motivazione, non avesse valutato in modo adeguato la sua situazione sanitaria e avesse illegittimamente negato una perizia medica.
La Decisione della Cassazione sul differimento pena salute
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le censure mosse dal ricorrente non fossero ammissibili in sede di legittimità, in quanto si trattava di contestazioni relative ai fatti e alla valutazione del merito, già correttamente esaminate dal Tribunale di Sorveglianza.
Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati in materia di ricorso per legittimità. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
### Natura Fattuale delle Censure
La Corte ha evidenziato che le doglianze del ricorrente erano “interamente versate di fatto”. Contestare la valutazione della situazione sanitaria o la mancata disposizione di una perizia non costituisce una violazione di legge, ma un dissenso rispetto all’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito. La sede di legittimità, ovvero il giudizio in Cassazione, non serve a riesaminare i fatti, ma solo a verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche.
### Logicità della Motivazione del Tribunale di Sorveglianza
Secondo la Cassazione, il provvedimento impugnato non era affatto immotivato. Al contrario, il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una “motivazione logica ed esente da spunti di contraddittorietà”. In particolare, era stato accertato che lo stato di salute del detenuto era adeguatamente gestito in ambiente detentivo. Il provvedimento evidenziava che il soggetto veniva sottoposto a tutte le terapie necessarie, dimostrando quindi la compatibilità delle sue condizioni con la detenzione carceraria.
### Reiterazione di Argomenti Già Valutati
Infine, le argomentazioni difensive sono state considerate “reiterative e assertive”, ovvero una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte in modo congruo dal Tribunale di Sorveglianza. La Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale: la possibilità di ottenere un differimento pena salute non dipende dalla mera esistenza di una patologia, anche grave, ma dalla sua compatibilità con il regime carcerario. Se l’amministrazione penitenziaria è in grado di fornire al detenuto tutte le cure e le terapie necessarie, garantendo una gestione sanitaria adeguata, la richiesta di differimento sarà legittimamente respinta. Di conseguenza, un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare questa valutazione fattuale, senza denunciare vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile ottenere il differimento della pena per motivi di salute se si ricevono cure adeguate in carcere?
No. Secondo questa ordinanza, se il detenuto è “adeguatamente gestito” dal punto di vista sanitario all’interno dell’istituto penitenziario e viene sottoposto a tutte le terapie necessarie, la richiesta di differimento della pena può essere legittimamente rigettata.
Si può contestare in Cassazione la valutazione sulla salute del detenuto fatta dal Tribunale di Sorveglianza?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che le contestazioni relative alla valutazione dei fatti, come l’analisi della condizione sanitaria, non sono ammesse in sede di legittimità. Il ricorso può basarsi solo su presunti errori di diritto e non su un riesame delle prove o delle valutazioni di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito in questo caso, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5794 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VAPRIO D’ADDA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOMECOGNOME detenuto in espiazione della pena di anni ventidue, mesi sei di reclusione e mesi otto di arresto, ricorre in cassazione, a mezzo del difens AVV_NOTAIO, avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano indicata in epigrafe. Il provvedimento impugNOME, nel rigettare la richies di differimento della pena per gravi motivi di salute, ex art. 147 cod. pen., n forme della detenzione domiciliare, inoltrata nell’interesse del sudde condanNOME, avrebbe omesso la motivazione, non valutando adeguatamente la situazione sanitaria del soggetto e rigettando illegittimamente l’auspi effettuazione di perizia.
Trattasi di doglianze non consentite in sede di legittimità, in quan interamente versate di fatto. Dette censure sono, altresì, riproduttive di prof censura già congruamente vagliati e disattesi – secondo un ineccepibil argomentare giuridico – dal Tribunale di sorveglianza di Milano, con l’ordinanz impugnata. Invero, il provvedimento evidenzia come il soggetto venga adeguatamente gestito – sotto il profilo sanitario – in ambiente detentivo, vene sottoposto a tutte le terapie necessarie. A fronte di una motivazione logica esente da spunti di contraddittorietà, le argomentazioni difensive appaion reiterative e assertive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2024.