Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39853 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39853 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME Liato a CUTRO il DATA_NASCITA
COGNOME
avverso l’ordinanza del 15/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di
gli altri dati
a norrni-,
5:;
digs. 196/03 quantc.
(3 disposto d’ufficio
O a richiesta di parte
2’impo da te legga
omissis
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di rigettava l’istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena pe infermità fisica, ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., avan NOME COGNOME ristretto in istituto in espiazione della pena di due anni omissis n ······.·
mesi di reclusione.
Nel provvedimento si dava atto del fatto che’ G.F. 12 un quadro mul problematico (ipertensione arteriosa, dislipidemia, iperuricemia), era ri altresì affetto da una sospetta neoplasia al testicolo destro, p quest’ultima per la quale necessitava di intervento chirurgico, praticabile dell’art. 11 Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.).
Si esponeva che le relazioni mediche (la più recente del settembre 20 pur confermando la gravità delle menzionate patologie, aveva evidenziato sostanziale stabilità clinica del condannato.
Il giudice a quo prendeva, inoltre, in esame le note della Questura di Crotone e della RAGIONE_SOCIALE che descrivevano condannato come soggetto di spiccata pericolosità sociale, siccome intran clan ‘ndraghestico, dal quale non si era mai dissociato.
Concludeva, dunque, per la compatibilità delle condizioni di salute col re detentivo, sia sotto il profilo medico-assistenziale, stante l’assenza di infausta quoad vitam ravvicinata, sia sotto il profilo umanitario.
Ricorre per cassazione NOMECOGNOMENOME tramite il difensore di fiducia, e deduce due motivi:
2.1. Con il primo denuncia – in riferimento all’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen. – l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. pen., e 47 -ter Ord. pen., nonché il vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta la lettura parziale che il Tribunale di sorve avrebbe fatto dell’ultima relazione sanitaria che, dopo avere conferm sospetto di neoplasia per la quale poneva indicazione chirurgic orchiectomia, previo esperimento di esami strumentali, conclude espressamente per l’incompatibilità della attuali condizioni di salute del d con il carcere, in considerazione «dell’età avanzata, delle patologie croniche sospette e probabili neoformazioni, gli ulteriori accertamenti clinici, strum di laboratorio, non eseguibili nei dovuto tempi brevi in regime di carcerazione».
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’omessa concreta valutazione de pericolosità sociale del condannato e censura l’insoddisfacente bilanciamen
il diritto alla salute di questi e la contrapposta esigenza della tut collettività dalla reiterazione di condotte delittuose.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME con requisitor scritta depositata il 17 marzo 2023, ha prospettato l’annullamento con ri dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all’art. 14 comma, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia da cui è aff condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da prov rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in prop operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad ess adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 d 14/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251674).
La giurisprudenza di legittimità parimenti ammonisce che, rispetto differimento, debbano rilevare anche patologie di entità tale da far app l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui s’ispira la contenuta nell’art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, 228289), dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisic capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una sog dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132). Né è dubitabile che, anche i siffatta evenienza, il giudice di sorveglianza competente sia chiamato a un attento e saggio bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati valori in gioco.
Di tali complessive valutazioni, che involgono valori costituzionali (inclu principio costituzionale dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge), e delle scelte conseguenti, il giudice di merito deve dare adeguata e coer motivazione (Sez. 1, n. 52979 del 13/01/2016, COGNOME, Rv. 268653-01; Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 261414-01; Sez. 1, n. 28555 de 18/06/2008, COGNOME, Rv. 240602-01), che non si sottrae al sindacato di
legittimità, basata su un’accurata ricogrizione dei concorrenti elementi sostanziano, non esclusa la capacità delle strutture detentive, che assicur custodia del detenuto, di assicurare cure e trattamenti efficaci e di ga l’esecuzione dignitosa della pena (Sez. 1, n. 4228 del 26/11/1990, dep. 1 Cosentino, Rv. 186187-01).
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata appare carente sotto il profilo d motivazione.
La detenzione in atto si svolge nei confronti di persona condannata per un un reato, risalente al 2011, ultrasenantenne, affetta da una plura patologie, accertate da relazioni mediche e sulle quali non v’è contr interagenti sul piano organico e sicuramente incidenti sulla qu dell’esecuzione penale.
A fronte di una relazione sanitaria che ha concluso nel senso d incompatibilità del regime carcerario con le attuali quadro clinico del det soprattutto in considerazione della necessità dell’esecuzione in tempi brevi intervento di orchiectomia, invece non effettuabile quanto meno nei te stringenti dovuti – in regime di carcerazione, il Tribunale a ragione decisione reiettiva ha genericamente richiamato la possibilità del ricorso 11 Ord. pen. e valorizzato la spiccata pericolosità sociale derivante dall stato condannato per, associazione di stampo mafioso e imputato in grado appello (dopo l’assoluzione in primo grado) per un secondo processo p intestazione fittizia di beni in favore del figlio’ NOME, inserito i mafioso.
La difesa evidenzia che il condannato è detenuto per un reato risalen undici anni fa e gli unici recenti rapporti contestati sono con il cenna I COGNOME che nel frattempo ha intrapreso il percorso di collaborazione c giustizia.
I profili appena richiamati non risultano viceversa scrutinati, né il Tr ha in alcun modo operato il conseguente necessario contemperamento tra d essi, nella loro apprezzata effettiva consistenza, e le eventuali esigenze d della collettività.
Nessuna valutazione è, infatti, stata svolta sulla pericolosità sociale del detenuto, che tenga conto della natura dei reati, delle concrete modal della loro commissione, della pregressa biografia penale del suo aut dell’entità della pena residua e delle altre condizioni socio-ambientali a potenzialmente rilevanti e, dunque, sull’esistenza in concreto di indicato possano precludere – ai sensi dell’art. 147, ultimo comma, cod. pen. – anc
sola ammissione a forme di espiazione in sé più adeguate alla pecul situazione detentiva ed umana del condannato.
La valutazione relativa alla compatibilità tra regime detentivo carcer condizioni di salute del recluso, ovvero la verifica della possibi mantenimento o meno dello stato di detenzione carceraria di perso gravemente debilitata e/o ammalata, rifluisce nella valutazione sul trattamento detentivo possa scadere in ambito inumano o degradant costituzionalmente e convenzionalmente inibito.
Essa, dunque, deve essere effettuata tenendo comparativamente conto dell condizioni complessive di salute e di detenzione e implica un giudizio soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici in disposizione del detenuto, a seconda del regime impostogli, ma anche effettivo accesso alle cure praticabili e di concreta adeguatezza delle stess
Anche alla luce di queste puntualizzazioni, si conferma che il Tribunal sorveglianza – asserendo la possibilità di fare ricorso alla struttura spe esterna per l’intervento chirurgico – si è espresso in disaccordo con la re sanitaria, per poi pervenire a conclusioni dissonanti dalla stessa, determin per la generale compatibilità fra regime inframurario e condizioni di salu detenuto.
Pertinente si reputa, in proposito, l’arresto di legittimità secondo giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attes l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il r carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzio pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati t concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorre nominando un perito» (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, COGNOME, Rv 276948),
Viziata sotto gli aspetti indicati, l’ordinanza deve essere p annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice che l’ha pronunciata.
P.Q.M.
O COGNOME Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di omissis
COGNOME Così deciso il 13 aprile 2023
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