Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 396 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 396 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 26 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute anche nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47 comma 1ter Ord. pen., proposta da XXXXXXXXXXXXXX, il quale sta espiando la pena di anni cinque e mesi otto di reclusione per il delitto di rapina aggravata e porto d’armi, commesso il 5.4.2021.
Il Tribunale respingeva l’istanza ritenendo la condizione clinica del detenuto compatibile con lo stato di detenzione e ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di reati.
In particolare, enunciava i precedenti penali (resistenza a P.U. elesioni personali nel 2006, maltrattamenti in famiglia nel 2006, evasione nel 2012, violazione dell’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 e dell’art. 73 d.P.R. citato nel 2009 e nel 2014, minaccia, porto d’arma e tentato omicidio ai danni del fratello nel 2017); riferiva in ordine alle reiterate revoche delle misure alternative alla detenzione in precedenza concesse (detenzione domiciliare nel 2012, affidamento in prova al servizio sociale nel 2019, affidamento terapeutico in relazione alla pena in corso nel maggio 2024, revocata nel luglio 2024); richiamava la pendenza di procedimenti penali presso il Tribunale di Velletri per evasione commessa nel 2021 e per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento nel 2022, nonchØ l’applicazione di reiterate misure di prevenzione (avviso orale nel 2010, sorveglianza speciale per anni uno nel 2014, aggravata nel 2016 per numerose trasgressioni, libertà vigilata nel 2020) nel corso delle quali sono stati commessi reati e violate le prescrizioni; evidenziava la negativa condotta intramuraria (rapporti disciplinari, diniego di attività trattamentali, gesti anticonservativi motivati dalla lamentata carenza di cure).
Sotto il profilo delle condizioni di salute, il Tribunale riteneva insussistenti i presupposti per il differimento della pena in quanto valutava il quadro patologico come gestibile in costanza di detenzione intramuraria.
Pertanto, tenuto conto della ritenuta compatibilità delle patologie con il regime detentivo
e dell’elevato rischio di recidiva, riteneva insussistenti i presupposti per la concessione del differimento facoltativo della pena, sia pure nelle forme della detenzione domiciliare.
2.Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione censurando la decisione sulla base di un unico, composito motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 684 cod. proc. pen e 27 Costituzione, che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale abbia respinto la richiesta di perizia medico legale, formulata in ragione dell’insufficienza della relazione acquisita, argomentandone la superfluità per la presenza nel collegio di un esperto medico. Obietta che tale modus procedendi viola il diritto di difesa rimanendo preclusa alla parte la possibilità di conoscere le valutazioni cui perviene l’esperto medico e i criteri in base ai quali le ragioni di salute sono state ritenute subvalenti rispetto alle esigenze di tutela della collettività.
Osserva che durante la detenzione, il ricorrente ha subito un deterioramento delle proprie condizioni di salute (tanto che egli ora si muove solo con la sedia a ruote e che Ł stato richiesta la presenza di un piantone per il massimo delle ore consentite), che, tuttavia, non ha mai condotto ad un trasferimento o all’esecuzione di terapie riabilitative o di adeguate visite specialistiche o esami diagnostici, nonostante le indicazioni in tal senso dell’UOC.
Tale condizione patologica, degenerativa e farmacoresistente, secondo la deduzione del ricorrente determina uno stato di costante afflizione fisica e psichica, che impedisce la partecipazione alle attività trattamentali e che non Ł strumentale, come, invece, ritenuto dal Tribunale di sorveglianza.
Aggiunge che generico Ł il richiamo alla negativa condotta intramuraria che non avrebbe, comunque, impedito il riconoscimento di alcuni periodi di liberazione anticipata e che, comunque, la pericolosità sociale deve ritenersi inesistente in quanto oggi il ricorrente non Ł in grado di deambulare autonomamente.
Osserva, infine, che Ł mancato un giudizio di adeguatezza dell’assistenza che il detenuto può ricevere in carcere in relazione alle condizioni di salute, adeguatezza che contribuisce alla valutazione di compatibilità con il regime carcerario onde evitare che la detenzione venga eseguita in condizioni disumane e degradanti.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto fondato su una mera richiesta di rivalutazione degli elementi posti a fondamento della decisione che, invece, risulta fondata sulla base di argomentazioni logiche e coerenti, avendo messo in evidenza che le patologie di cui soffre il ricorrente sono adeguatamente monitorate e curate in ambito inframurario ed avendo evidenziato che la gravità dei reati commessi, e le informazioni provenienti dalla Questura e dai Carabinieri e dalla relazione di sintesi indicono a ritenere sussistente ed elevato il pericolo di recidiva. In tal modo, il Tribunale ha correttamente bilanciato le esigenze di sicurezza della collettività e la tutela del diritto alla salute, preservata anche in ambito intramurario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
L’art. 147 cod. pen. subordina il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena al ricorrere di taluni presupposti, tra i quali la condizione di grave infermità fisica della persona in espiazione della pena. In presenza di tale condizione patologica, il differimento può essere disposto qualora non sussista il concreto pericolo della commissione di delitti.
In ordine alle condizioni fisiche idonee a fondare il differimento della pena, questa Corte ha precisato che la valutazione sulla serietà della condizione clinica del detenuta deve
essere effettuata avendo riguardo sia alla gravità della patologia sotto un profilo oggettivo, nel senso che deve implicare un pericolo di vita o la probabilità di altre conseguenze dannose, sia con riferimento al rapporto tra la condizione clinica, la condizione detentiva e il tipo e livello di assistenza che l’istituto di pena può in concreto assicurare al condannato (Sez. 1, n. 11725 del 14.3.2025, Rv. 287692; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280352; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Rv. 251674).
La compatibilità con la detenzione Ł, pertanto, un giudizio che compete al Tribunale di sorveglianza, da effettuarsi alla luce di dati tecnici concreti, documenti medici, relazioni sanitarie o perizie acquisite o disposte nel corso dell’istruttoria, sicchØ, quando non venga indicata una specifica risultanza dell’istruttoria che sarebbe stata travisata, esso resiste alle censure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Rv. 265722; Sez. 1, n. 32882 del 24/06/2014, Rv. 261414; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Rv. 240602; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, Rv. 232511; Sez. 1, n. 6283 del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753).
La valutazione sul differimento della pena deve considerare, inoltre, il rischio di recidiva, essendo necessario bilanciare <>. L’istanza può pertanto essere accolta <> (v., fra le altre, Sez. 1, n. 37086 dell’8.6.2023, Rv 285760; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280352 – 01; Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Rv. 276413 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258406 – 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132 – 01).
2. Nel caso in esame, la valutazione relativa alla compatibilità con la detenzione viene contestata sotto due profili: da un lato per essersi basata su una relazione sanitaria che non si esprime sulla condizione clinica del ricorrente e sull’adeguatezza delle cure, limitandosi ad enunciare le patologie e le visite mediche da effettuare o effettuate, senza, tuttavia, sopperire a tale carenza con una perizia (pur se richiesta), ma fondandosi su una valutazione del solo collegio, in quanto composto anche da un medico; dall’altro, per essere contrastante, dal punto di vista logico, con le risultanze della documentazione sanitaria in atti, ovvero con la richiesta del 20.12.2024 dell’RAGIONE_SOCIALE di trasferimento del detenuto in un centro SAI o presso RAGIONE_SOCIALE o presso Villa Fulvia di Roma <>
necessitata dalle patologie individuate in <> che determinano la necessità di deambulazione con l’assistenza di bastone canadese.
3.Il ricorso, sotto tale profilo, Ł fondato. Infatti, pur spettando all’Autorità giudiziaria la valutazione di compatibilità della detenzione, Ł necessario che questa si fondi su dati tecnici quali documenti medici, relazioni sanitarie o perizie acquisite nel corso dell’istruttoria che, ove non disponibili, devono essere acquisiti o disposti.
La valutazione, d’altro canto, deve avere riguardo anche all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili e alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che, nella situazione specifica, Ł possibile assicurare al detenuto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si Ł attenuto a tali principi avendo effettuato la valutazione di compatibilità sulla base <>, e affermando che il quadro clinico del detenuto non appare tale da legittimare un differimento della pena in quanto le patologie di cui soffre <> sono affrontabili anche in costanza di detenzione intra moenia , senza tuttavia esplicitare il percorso argomentativo con riferimento sia ai trattamenti in concreto attuabili in carcere, sia all’andamento della patologia onde verificare se lo stato detentivo consenta, comunque, una stabilità della patologia o se ne determini o ne abbia determinato una ingravescenza, che sarebbe, invece, evitabile o fronteggiabile all’esterno dell’istituto di pena e, infine, basandosi su valutazioni del componente del collegio, che, in quanto tali, non sono valutabili nel contraddittorio delle parti.
Sotto tale profilo, pertanto, l’ordinanza Ł meritevole di censura.
4.Il Tribunale di Sorveglianza si Ł piuttosto focalizzato sul secondo presupposto, avendo enunciato le molteplici ragioni che rendono l’imputato persona socialmente pericolosa alla luce dei reiterati e gravi precedenti, della negativa condotta intramuraria, della reiterata violazione delle prescrizioni impartite in occasione delle precedenti misure alternative, tanto da comportarne sempre la revoca, dal fatto di essere stato destinatario di ripetute misure di prevenzione, con prescrizioni spesso violate, situazione che dipinge un quadro di grave inaffidabilità che non consente una prognosi positiva.
Anche rispetto a tale valutazione, tuttavia, un approfondimento delle condizioni cliniche dell’interessato pare rilevante, posto che il riscontro di effettive difficoltà deambulatorie potrebbe influire, comunque, anche sulla pericolosità sociale.
Da ultimo, deve osservarsi che l’istanza Ł stata formulata anche nelle forme della detenzione domiciliare di cui al comma 1ter dell’art. 47ter Ord. pen. La norma citata, al comma 4, prevede che il Tribunale di Sorveglianza fissi le modalità della detenzione domiciliare secondo quanto stabilito dall’art. 284 cod. proc. pen. Anche sotto tale profilo, il Tribunale di Sorveglianza non ha affrontato il tema relativo alla possibilità di contenere la pericolosità sociale del condannato con le prescrizioni eventualmente adottabili sia in ambito domiciliare, sia in struttura esterna al domicilio.
Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza deve essere annullata in quanto non rispettosa dei principi giurisprudenziali innanzi enunciati ed in quanto fondata su motivazione incompleta e, a tratti, apparentemente incoerente con i dati emergenti dagli atti, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per una nuova valutazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.