Differimento Pena per Salute: Quando la Malattia è Incompatibile con il Carcere
Il differimento pena per gravi motivi di salute rappresenta un principio di civiltà giuridica, volto a bilanciare l’esigenza di esecuzione della condanna con il diritto fondamentale alla salute del detenuto. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione riaccende i riflettori sui criteri che il giudice deve seguire per stabilire se le condizioni sanitarie di un condannato siano o meno compatibili con il regime carcerario. Analizziamo insieme i contorni di questa delicata questione.
Il Caso: La Richiesta di Rinvio dell’Esecuzione Penale
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguarda il ricorso presentato dalla difesa di un condannato avverso la decisione di un Tribunale che aveva respinto la sua istanza di rinvio dell’esecuzione della pena. Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente acquisito e valutato la documentazione medica necessaria a comprovare la gravità delle sue condizioni di salute e la loro incompatibilità con la detenzione.
La difesa, inoltre, evidenziava una presunta contraddizione nel giudizio del Tribunale, che in un’altra occasione, solo pochi mesi prima, aveva assunto una decisione diversa in un contesto analogo.
I Presupposti del Differimento Pena per Malattia Grave
La normativa di riferimento è l’articolo 146, comma 1, numero 3, del codice penale. Questa disposizione stabilisce che l’esecuzione di una pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due ipotesi principali:
1. Nei confronti di una persona affetta da AIDS conclamata o da una grave deficienza immunitaria, accertata secondo le procedure previste dal codice di procedura penale.
2. Nei confronti di una persona affetta da “malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione”.
Quest’ultima previsione è una clausola generale che affida al giudice un’attenta valutazione caso per caso. Non basta la presenza di una patologia grave, ma è necessario che essa determini una condizione di incompatibilità con l’ambiente carcerario, ovvero l’impossibilità di ricevere cure adeguate e di mantenere una soglia minima di dignità umana all’interno dell’istituto penitenziario.
L’Alternativa della Detenzione Domiciliare e il Bilanciamento degli Interessi
Cosa succede se il detenuto, pur gravemente malato, è ritenuto ancora socialmente pericoloso? Il legislatore ha previsto una soluzione intermedia. L’articolo 47-ter dell’ordinamento penitenziario consente al giudice di disporre la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena.
Questa opzione permette di contemperare due esigenze contrapposte:
* La tutela della salute del condannato: garantendogli di scontare la pena in un ambiente più consono alle sue condizioni.
* La difesa sociale: mantenendo un presidio di controllo sulla sua residua pericolosità, che sarebbe invece assente con un mero rinvio della pena.
La scelta tra le due misure dipende da un attento bilanciamento che il giudice è chiamato a compiere, valutando quale esigenza sia prevalente nel caso specifico.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel richiamare i principi normativi e giurisprudenziali, ha implicitamente ribadito l’importanza di un’istruttoria completa e di una motivazione approfondita da parte del giudice di merito. La decisione sul differimento pena non può basarsi su una valutazione superficiale, ma richiede un’analisi scrupolosa della documentazione medica e delle condizioni concrete di detenzione. Il giudice deve verificare se il sistema sanitario penitenziario sia in grado di fornire le cure e l’assistenza necessarie per quella specifica patologia, senza che ciò comporti una sofferenza che vada oltre la normale afflittività della pena.
Conclusioni
La pronuncia in esame conferma che il diritto alla salute del detenuto è un pilastro del nostro ordinamento che non può essere compresso oltre misura. Il differimento pena non è una concessione, ma un obbligo di legge quando la malattia rende la detenzione inumana. Tuttavia, la sicurezza della collettività rimane un valore primario, che può essere salvaguardato attraverso strumenti alternativi come la detenzione domiciliare. La decisione finale spetta al giudice, il quale deve motivare la sua scelta con rigore, basandosi su accertamenti concreti e su un corretto bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco.
Quando è obbligatorio il differimento della pena per motivi di salute?
Secondo l’art. 146, comma 1, n. 3 del codice penale, il differimento è obbligatorio se la persona è affetta da AIDS conclamata, da grave deficienza immunitaria o da un’altra malattia particolarmente grave che renda le sue condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione.
Cosa si intende per condizioni di salute “incompatibili con lo stato di detenzione”?
Significa che la malattia è talmente grave da non poter essere adeguatamente curata all’interno dell’istituto penitenziario, o che le condizioni carcerarie comporterebbero per il malato una sofferenza e un’afflizione che superano i limiti della dignità umana, trasformando la pena in un trattamento inumano.
Se un detenuto malato è ancora ritenuto socialmente pericoloso, può ottenere il rinvio della pena?
In questi casi, il giudice può optare per una misura alternativa al rinvio. Ai sensi dell’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario, può disporre la detenzione domiciliare, bilanciando così l’esigenza di tutela della salute del condannato con quella di contenere la sua residua pericolosità per la collettività.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28150 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione della documentazione medica e alla valutazione effettuata dal Tribunale senza considerare la diversa decisione assunta dallo stesso giudice nel mese di maggio 2024.
2.1. Ai sensi dell’art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita in due casi: ‘se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286bis , comma 2, del codice di procedura penale’; se deve aver luogo nei confronti di persona affetta ‘da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione’.
Sent. n. sez. 1620/2025
CC – 08/05/2025
R.G.N. 9782/2025
Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47ter , comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281225).
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME