Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10046 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10046 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME CENTONZE COGNOME NOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di RAGIONE_SOCIALE lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 25 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXX.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
2.1. Ricorso originario
Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ già nel 2022 il ricorrente era stato oggetto di una prima valutazione di incompatibilità con la detenzione presso il carcere di Rebibbia e per questo era stato spostato a Parma, da dove poi successivamente Ł tornato a Rebibbia; lo stesso dirigente dell’area sanitaria di Rebibbia nel novembre 2024 aveva espresso gravi difficoltà nella gestione del detenuto per le sue condizioni mediocri di salute; la relazione sanitaria del 14 agosto 2025 aveva segnalato il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente; non sono, inoltre, condivisibili le considerazioni dell’ordinanza sulla inidoneità del domicilio proposto in Carmagnola per la eventuale detenzione domiciliare, a cagione della presenza di persone appartenenti alla ndrangheta in quel territorio, che Ł stata ritenuta in modo meramente automatico quale sintomo del pericolo del ripristino di collegamenti con essa.
2.2. Motivi nuovi
Con unico motivo deduce che, malgrado la relazione dell’RAGIONE_SOCIALE del 14 agosto 2025 avesse denunciato la precarietà delle condizioni generali dell’assistito, evidenziando, in modo particolare, il rischio di un peggioramento improvviso delle patologie multiorgano riscontrate nel paziente, e malgrado il consulente difensivo avesse formulato nelle relazioni del 17 aprile e del 27 giugno 2025 una prognosi infausta quoad vitam , il Tribunale ha respinto ugualmente la richiesta di espletamento di una perizia; si ricorda ancora che il detenuto, originariamente associato, all’atto dell’applicazione del regime differenziato ex art. 41bis ord. pen., sempre alla casa circondariale di Rebibbia, era stato trasferito proprio per
motivi di assistenza sanitaria a quella di Parma, e da Parma, quindi, nuovamente ricollocato a RAGIONE_SOCIALE Rebibbia, il che disvela, di fatto, la concreta inadeguatezza dell’attuale struttura penitenziaria a farsi carico dell’assistenza del detenuto; incongruo Ł il giudizio di mancata collaborazione del ricorrente, perchØ al cospetto di una cronica compromissione del quadro clinico generale, l’assenza di compliance del detenuto rispetto alle cure, estrinsecatasi nella forma, ancorchØ occasionale, di rifiuto al ricovero o di autodimissione contro il parere dei medici Ł, al contrario, la piø chiara ed autentica testimonianza dell’assenza di volontà strumentali e speculative da parte del detenuto, e poi, perchØ, malgrado in argomento espressamente sollecitata dalla difesa in sede di udienza, l’ordinanza non si Ł posta il problema dell’interferenza tra tali comportamenti e la patologia psichiatrica di cui pure soffre il condannato.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso Ł infondato.
Il ricorrente, detenuto nel regime di cui all’art. 41bis ord. pen., in quanto esponente apicale della ndrina di RAGIONE_SOCIALE, Ł affetto da plurime patologie, in parte collegati al suo stato di severa obesità, tra cui diabete mellito, insufficienza respiratoria, cardiopatia intensiva.
L’ordinanza impugnata ha motivato il rigetto con un percorso logico articolato, che passa anzitutto attraverso il giudizio di attuale pericolosità del detenuto, motivato con la circostanza che, anche nel corso del periodo in detenzione, egli non ha smesso di dare direttive criminali ai suoi sodali, atteso che nel corso di una perquisizione sono state rinvenute missive che egli era riuscito a far uscire dal carcere, in cui dava la direttiva ai suoi sodali di continuare ad effettuare alcune estorsioni, nonchØ con la circostanza che lo stesso si era reso in passato latitante per diversi periodi.
L’ordinanza ha aggiunto, poi, che in nessuna delle relazioni sanitarie sono indicate cure mediche che gli dovrebbero essere somministrate e che non gli possono essere praticate in carcere, e che comunque il condannato ha reiteratamente rifiutato alcune terapie o ricoveri, nonchØ violato la prescrizione medica di seguire un regime alimentare dietetico ed ha mangiato cibo per lui nocivo, quale cioccolata alla nocciola o marmellata.
L’ordinanza ha aggiunto che il condannato ha assunto anche atteggiamenti aggressivi in carcere, essendo stato condannato in sede disciplinare per intimidazioni e sopraffazione dei compagni di detenzione, per l’aggressione del medico di reparto, per l’aggressione di un agente di polizia penitenziaria, per il danneggiamento di beni dell’amministrazione, riportando in totale ben 66 sanzioni disciplinari.
In questo contesto il ricorso deduce, e poi riprende nei motivi nuovi, che già nel 2022 il ricorrente era stato oggetto di valutazione di incompatibilità con la detenzione presso il carcere di Rebibbia, e per questo spostato a Parma, da dove poi sarebbe stato irragionevolmente spostato di nuovo a Rebibbia, ma l’argomento Ł inammissibile perchØ, pur censurando il comportamento dell’amministrazione penitenziaria, non indica quali specifiche cure non sarebbero garantite al ricorrente nel caso concreto nel carcere dove Ł allocato attualmente.
Il ricorso deduce che lo stesso dirigente dell’area sanitaria di Rebibbia nel novembre 2024 aveva manifestato per iscritto le gravi difficoltà che incontrava nella gestione del detenuto a causa delle sue condizioni mediocri di salute, ma l’argomento Ł inammissibile, perchØ non conferente con l’oggetto della decisione cui Ł stato chiamato il Tribunale di sorveglianza, non essendo rilevante per la decisione che sia difficile gestire un detenuto di questo tipo in ambiente carcerario, in quanto ciò che deve essere valutato Ł se esistano
specifiche cure che il condannato deve ricevere che non gli possono essere praticate nella struttura penitenziaria in cui egli Ł detenuto, specifiche cure che, però, il ricorso non indica rendendo, pertanto, incompleta la deduzione.
Il ricorso deduce, ancora, che anche la relazione sanitaria del 14 agosto 2025 aveva segnalato il peggioramento delle condizioni del ricorrente per la sua complessa situazione di salute che avrebbe imposto la nomina di un perito. Il motivo nuovo riprende l’argomento, evidenziando il rischio di un peggioramento improvviso delle patologie multiorgano riscontrate nel paziente evidenziato anche dal consulente difensivo nelle relazioni del 17 aprile e del 27 giugno 2025. L’argomento Ł infondato, perchØ l’ordinanza Ł stata pronunciata sulla base di una istruttoria molto dettagliata sul piano medico, avendo come base un’ultima relazione medica risalente ad agosto 2025, ovvero a soli due mesi prima della decisione; nØ, d’altronde, sono emersi dall’istruttoria pareri diversi in ordine alla tipologie di malattie di cui soffre il condannato, o in ordine alla tipologie di cure che gli dovrebbero essere somministrate, che possano giustificare il ricorso al giudizio di un perito.
Il motivo nuovo deduce che la mancata collaborazione del ricorrente evidenziata dall’ordinanza Ł la piø chiara ed autentica testimonianza dell’assenza di volontà strumentali e speculative da parte del detenuto, ma l’argomento Ł inammissibile, in quanto inconferente con il giudizio demandato al Tribunale, atteso che la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, con cui la motivazione della ordinanza impugnata Ł coerente, sostiene che la condizione di sofferenza autoprodotta dal condannato, ovvero realizzata mediante comportamenti come la mancanza di collaborazione per lo svolgimento di terapie e di accertamenti o il rifiuto dei medicamenti o del cibo, non può essere presa in considerazione ai fini del bilanciamento tra esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali ed obblighi di effettività della risposta punitiva che presiede alla decisione in punto di differimento pena, non potendosi pretendere tutela di un diritto abusato ed esercitato in funzione di un risultato estraneo alla sua causa (Sez. 1, n. 26540 del 04/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270269; Sez. 1, n. 39986 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 277488); la mancata collaborazione del detenuto rileva, pertanto, perchØ sul piano oggettivo essa determina un peggioramento delle condizioni di salute, e non quale sanzione di un comportamento colpevole.
Per lo stesso motivo Ł inammissibile anche l’ulteriore argomento del motivo nuovo, secondo cui l’ordinanza non si sarebbe posta il problema dell’interferenza tra tali comportamenti di rifiuto delle terapie, e di rifiuto di seguire le prescrizioni dietetiche, e la patologia psichiatrica di cui pure soffre il condannato, proprio perchØ l’apprezzamento negativo circa la mancata collaborazione del detenuto non Ł la sanzione di un comportamento colpevole.
Il ricorso deduce, ancora, che non sono condivisibili le considerazioni dell’ordinanza sulla inidoneità del domicilio in Carmagnola per la presenza in quel territorio di persone appartenenti alla ndrangheta, circostanza che non poteva essere richiamata automaticamente quale sintomo del pericolo del ripristino di collegamenti con essa, ma l’argomento Ł inammissibile per mancanza di specificità del motivo (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME Cave, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perchØ il giudizio di pericolosità attuale del ricorrente che gli impedisce di ottenere la detenzione domiciliare Ł stato formulato nell’ordinanza impugnata non soltanto sulla base della presenza in Carmagnola di aderenti alla ndrangheta ma, come detto prima, anche sulla base della circostanza che sono state rinvenute missive, inoltrate all’esterno dal ricorrente quando egli era già detenuto, con cui lo stesso dava ancora direttive ai sodali, sull’organizzazione delle estorsioni, nonchØ sulla base
della circostanza che egli si sia reso in passato latitante, argomenti sulla pericolosità attuale con cui il ricorso non si confronta in alcun modo.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 13/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.