Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27830 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27830 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2395/2025
CC – 11/07/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Reggio Calabria;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In motivazione, premessa la ricostruzione della condizione giuridica del detenuto
(XXXXXXX sta scontando la pena di anni otto e mesi otto di reclusione per reato di partecipazione ad associazione dedita allo spaccio di stupefacenti ed altro) si afferma, in sintesi, che:
a)pur in presenza di un obiettivo disturbo dell’adattamento e pur in presenza di un obiettivo calo ponderale nel periodo posteriore all’ingresso in carcere, il contenuto delle relazioni sanitarie porta ad escludere la ricorrenza delle patologìe di maggiore gravità indicate dal consulente di parte, peraltro senza adeguato supporto scientifico e sulla base di un solo colloquio diretto con il XXXXXXX;
b)sempre dal contenuto delle relazioni sanitarie si apprende che le condizioni generali sono oggetto di costante verifica in un quadro di sostanziale stabilità con prosecuzione della terapia farmacologica;
c)in presenza di sostanziale compatibilità sanitaria tra condizioni di salute e prosecuzione della detenzione va comunque apprezzato il consistente livello di pericolosità sociale, con pregresso periodo di latitanza in Germania nel corso del 2018.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge XXXXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso Ł affidato a una unica deduzione espressa in termini di erronea applicazione della disciplina regolatrice e apparenza di motivazione.
Secondo la difesa il Tribunale avrebbe omesso – in sostanza – di valutare il contenuto
della consulenza di parte redatta dal dott. COGNOME. Di tale consulenza viene riprodotta una ampia parte nell’atto di ricorso.
Si afferma inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto disporre una verifica peritale allo scopo di acquisire maggiori certezze sulla efficacia attuale dei trattamenti terapeutici e sull’inquadramento diagnostico e si produce una copia del referto della visita psichiatrica posteriore alla decisione (del 14 aprile 2025) con annotazione relativa alla discontinuità dell’assistenza psichiatrica offerta dall’attuale luogo di detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Va ricordato, in premessa, che la norma in tema di sospensione obbligatoria – art. 146 comma 1 num.3 cod.pen. -nell’escludere ogni bilanciamento con esigenze specialpreventive – presuppone una condizione di particolare gravità della condizione patologica tale da determinare la incompatibilità con lo stato detentivo (sia in rapporto a necessità di tutela della dignità umana che in ragione della impossibilità di fornire trattamenti utili al miglioramento delle condizioni)mentrequella in tema di sospensione facoltativa – art. 147 comma 1 num. 2 – nel prevedere che la pena può essere differita nel caso in cui il destinatario si trovi in «condizioni di grave infermità fisica» postula una differente rilevanza delle patologìe (intese come di minore gravità) e richiede – in via generale – che la sottoposizione alla restrizione di libertà, in rapporto alla natura dell’infermità riscontrata, appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da questa derivanti (v. Sez. I, n. 26136 del 6.6.2012, COGNOME , rv 253087) o che il trattamento sanitario, imposto dalla gravità delle patologie,non sia praticabile in modo adeguato in ambiente penitenziario, neanche mediante ricorso alle strutture esterne nei modi di cui all’art. 11 ord. pen. (in tal senso Sez. I, n.972 del 14.10.2011, ric. COGNOME , rv 251674; Sez. I n. 1371 del 24.11.2010, ric. Sergi , rv 249319; Sez. I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478) .
Si Ł altresì piø volte precisato che il differimento – in via generale – non Ł di per sŁ ricollegato al pericolo di vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione (v. Sez. I n. 22373 del 8.5.2009, Aquino , rv 244132; Sez. I n. 27352 del 17.5.2019, Nobile , rv 276413).
Ciò posto, nel solo caso della sospensione facoltativa (art. 147) Ł lo stesso legislatore ad evidenziare come il differimento dell’esecuzione non veda del tutto estranea, nell’esercizio della discrezionalità del giudice, la considerazione della perdurante pericolosità sociale (l’art. 147 co.4 nega, nei suoi contenuti, l’accesso alla sospensione facoltativa in ipotesi di ritenuta sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti). Già in tale quadro (relativo alle norme contenute nel codice penale), dunque, emerge sul piano normativo la considerazione di un doveroso bilanciamento (lì dove si versi in ipotesi di sospensione facoltativa) tra tutela della salute e contenimento della pericolosità sociale, sia pure nei casi di minore gravità delle patologìe riscontrate.
Nel settore dell’ordinamento penitenziario, in virtø di un assetto normativo progressivo, derivante da plurimi interventi legislativi, la misura alternativa della detenzione domiciliare per motivi di salute realizza comuni finalità umanitarie e assistenziali e ripete in larga misura i presupposti di fatto delle due norme testŁ citate (art. 146 e art. 147 cod.pen.) nell’ambito di un microsistema che vede tuttavia alternarsi la prevalenza dell’una o dell’altra tra le diverse esigenze in contrasto (tutela della salute/ contenimento della residua pericolosità).
Se infatti la previsione dell’art. 47 ter comma 1 in caso di «condizioni di salute
particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» Ł declinata in termini di obbligatorietà del trattamento domiciliare, in ciò atteggiandosi come proiezione del disposto di cui all’art. 146 cod.pen., Ł pur vero che tale disposizione si applica esclusivamente in ipotesi di residuo pena non superiore a quattro anni e con esclusione dell’area di cui all’art. 4 bis ed in tale assetto Ł dato percepire un limite applicativo correlato a condizioni soggettive (entità del residuo pena/reato commesso) che nulla hanno a che fare con il tema sanitario/assistenziale ma realizzano esigenze di tutela della collettività .
La previsione, inoltre, del comma 1 ter che consente di applicare la detenzione domiciliare in deroga sia al limite dell’entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di reato di cui all’art. 4 bis (tra le molte v. Sez. I n. 17208 del 19.2.2001, COGNOME , rv 218762; Sez. I n.8993 del 13.2.2008, COGNOME , rv 238948; Sez. I n. 18439 del 5.4.2013 ric. COGNOME , rv 255851) si rapporta ad entrambe le condizioni di fatto descritte dal legislatore agli articoli 146 e 147 del codice penale, ontologicamente differenti tra loro.
In ciò Ł di certo possibile scorgere una volontà legislativa di realizzare un contemperamento tra le esigenze umanitarie e terapeutiche da un lato e il contenimento della residua pericolosità dall’altro, posto che la misura in questione consente di evitare – in ogni caso – l’effetto sospensivo della pena e mantenere un controllo, ove necessario, sui comportamenti del soggetto sottoposto (così, tra le altre,Sez. I n. 4328 del 12.6.2000, ric. Sibio , rv 216912).
Dunque, va ribadito che mentre il rinvio al testo dell’art. 146 cod.pen. richiede la verifica in fatto del parametro della incompatibilità e da tale condizione importa l’assenza di valutazioni discrezionali limitatrici in punto di sicurezza collettiva ( ergo la misura va applicata anche in presenza di consistente pericolosità sociale e tende a realizzarne un contenimento, in luogo della sospensione vera e propria) il rinvio ulteriore alla condizione di fatto (di minore gravità) descritta nell’art. 147 cod.pen. rende possibile, in effetti, la riemersione di un potere discrezionale del giudice sul delicato fronte della compatibilità tra la misura alternativa (pur ricollegata a ragioni di salute) e la tutela dal pericolo di reiterazione intesa come complessiva adeguatezza della misura alternativa (in tal senso v. Sez. I n. 28588 del 18.6.2008, ric. COGNOME, rv 240602 ) aspetto che va valutato in sede di delibazione della domanda e che rappresenta una quaestio facti su cui può esercitarsi esclusivamente un controllo di congruità argomentativa.
Ora, nel caso in esame le valutazioni compiute dal Tribunale di Sorveglianza risultano pienamente aderenti ai principi di diritto sin qui esposti e trovano solido fondamento cognitivo nei contenuti delle relazioni dell’area sanitaria che individuano una forma ‘contenibile’ di disagio in capo al XXXXXXX, controllata in modo adeguato con il trattamento farmacologico in atto. Non vi Ł alcuna omissione valutativa di dati rilevanti, posto che il Tribunale apprezza in concreto i contenuti della consulenza di parte e formula critiche di metodo alle conclusioni raggiunte in detto elaborato, critiche che risultano dotate di piena logicità e che rendono generiche le contestazioni difensive.
Nessun rilievo, inoltre, Ł stato introdotto dalla difesa in riferimento alla parte della decisione in cui si evidenzia la necessità di adeguato bilanciamento tra le esigenze terapeutiche e la consistente pericolosità sociale del XXXXXXX, con incompletezza della critica. Ed ancora, nessun rilievo – nella presente sede di legittimità – può essere attribuito ad un documento posteriore alla decisione impugnata, documento che va portato alla attenzione del giudice procedente nelle forme di legge.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 11/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME