Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35180 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35180 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME ZONCU EVA COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Messina Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Messina, quale giudice del rinvio a seguito degli annullamenti disposti da questa Corte di cassazione rispettivamente con sentenza n. 10713/2023 del 02/02/2023 e n. 27504/2024 del 07/05/2024, ha rigettato l’istanza con cui XXXXXXXXXXXXXX aveva chiesto il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 147 cod. pen. e 47ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
A ragione della decisione, dopo avere sintetizzato le precedenti vicende processuali che avevano interessato la richiesta in parola, il Giudice specializzato ha, in primo luogo, osservato che il condannato versa in condizioni di salute «non incompatibili con il carcere, come attestato da relazioni successive, provenienti da medici della struttura carceraria che ne attestano la gestibilità, pur con le difficoltà relative al tratto antisociale riscontrato nel detenuto». Inoltre, non sono segnalate acuzie dall’Ufficio di sorveglianza di Palermo, ora competente.
In secondo luogo, ha evidenziato che nelle citate relazioni s’indica l’opportunità d’inserimento del detenuto in una Rems (e non in una CTA, come suggerito dal perito) ed ha chiarito che detto regime non può essere disposto stante la specifica posizione giuridica del detenuto e che, comunque, non vi Ł disponibilità di struttura CTA.
Propone ricorso per cassazione il condannato, affidato al difensore di fiducia AVV_NOTAIO e, con unico e articolato motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 147 cod. pen. e 47ter ord. pen. e correlati vizi della motivazione.
Espone il ricorrente che il provvedimento impugnato non ha preso in adeguata considerazione le sue condizioni psichiche e le conclusioni dei medici e, in particolare, non ha correttamente indicato le ragioni che dovrebbero giustificare l’adesione all’opzione prospettata dei sanitari della Casa circondariale di Palermo(secondo i quali le sue condizioni di salute «non sono incompatibili con il carcere») rispetto a quelle della dott.ssa COGNOME,
perito del Tribunale, che parla di «labile compatibilità». Sotto questo profilo, il ricorrente lamenta che quest’ultima nel suo elaborato ha evidenziato che la detenzione potrebbe comportare un grave pregiudizio alla luce del precedente tentativo di suicidio; sicchØ la detenzione, in tali condizioni, sarebbe contraria al senso di umanità della pena.
Lamenta, inoltre, l’assenza di motivazione sulla richiesta difensiva, formulata all’udienza del 16 maggio 2025, di rinvio per consentire l’inserimento del ricorrente in una CTA, trovandosi questi in buona posizione della lista di attesa.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta depositata in data 27 giugno 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
2. ¨ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 273699; Sez. 1, n. 656 del 28/01/2000, COGNOME, Rv. 215494), che la possibilità di ammettere il condannato alla detenzione domiciliare per un periodo predeterminato e prorogabile quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena, prevista dalla legge n. 165 del 1998 come alternativa alla pura e semplice sospensione dell’esecuzione della pena, mira a soddisfare l’esigenza che, in determinati casi, valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, l’esecuzione della pena non venga sospesa, ma prosegua nella forma della detenzione domiciliare.
Ai fini dell’applicabilità dell’istituto Ł necessario che la malattia da cui Ł affetto il condannato sia grave, ossia tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, e che si operi, poi, un bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, così che nella relativa sintesi siano osservati i principi costituzionali della conformità della pena al senso di umanità e della sua costante funzionalizzazione al fine rieducativo, nel rispetto del diritto alla salute del condannato, tenuto sempre conto che l’art. 147, ultimo comma, cod. pen. stabilisce che il differimento non può essere adottato o, se Ł stato adottato, va revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.
Pertanto, quando sia formulata istanza di rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato risultino o meno compatibili con la finalità rieducativa della pena stessa e, dunque, con la concreta prospettiva di reinserimento sociale ad essa consentanea.
Si può, in tal senso, giungere all’accoglimento dell’istanza solo quando, effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concreta situazione e tenuto conto della natura dell’infermità e di un’eventuale prognosi infausta quoad vitam , si stabilisca che l’espiazione della pena in quelle condizioni sarebbe contraria al senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che ne deriverebbero, oppure sarebbe ormai priva di significato rieducativo a causa della fattuale impossibilità di dare una qualsivoglia apprezzabile prospettiva futura agli effetti della sanzione detentiva sul condannato, avendo riguardo anche agli stati morbosi o al generale scadimento fisico in grado talmente avanzato da determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (v., fra le altre, Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280352 01; Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276413 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406 – 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132 – 01).
¨, d’altro canto, conseguente con tali coordinate l’ulteriore specificazione secondo cui il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, COGNOME, Rv. 276948 – 01; Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, COGNOME, Rv. 269200 – 01).
Il giudice – chiamato a decidere sul differimento dell’esecuzione della pena o anche sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute – deve, dunque, effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica Ł possibile assicurare al predetto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n, 37062 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 273699 – 01), sempre operando la verifica inerente alla compatibilità o meno delle condizioni di salute rilevate con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell’età del condannato, comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 – 01).
In linea con tale impostazione Ł stato affermato che «il giudice, per valutare l’incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, Ł tenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essere adeguatamente preservate all’interno dell’istituto di pena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell’età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, COGNOME, Rv. 264468; Sez. 1, n. 30495 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251478).
Tanto premesso, osserva il Collegio che la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata non esprime una logica e coerente applicazione dei principi ermeneutici sopra enunciati e replica i vizi evidenziati nei precedenti annullamenti da parte di questa Corte.
Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, escluso la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento di tutte le domande difensive in conformità a valutazioni assertive e poco coerenti rispetto alle sue premesse.
A fronte di una conclamata grave patologia psichiatrica (disturbo schizoaffettivo in atto) e dell’esito della perizia COGNOME (che attesta una «labile compatibilità con il regime detentivo», che suggerisce il ricovero in CTA e rimarca che le condizioni di salute potrebbero subire un aggravamento a causa della protrazione della detenzione, in soggetto che ha già tentato il suicidio), il Giudice specializzato ha omesso d’indicare ragioni obiettive ed elementi concreti per cui ha ritenuto di attribuire maggior credito alla conclusione di «non incompatibilità» attestata dai sanitari della Casa circondariale rispetto a quella del perito, atteso il livello squisitamente tecnico dell’indagine medico legale disposta.
Il Tribunale ha, quindi, sostanzialmente concentrato le ragioni del diniego sull’inadeguatezza di un ricovero in CTA alla luce del fallimento dei numerosi precedenti e delle gravi e violente aggressioni a cose e persone ivi realizzate o, comunque, sull’indisponibilità della struttura.
Inoltre, ha svolto una valutazione parziale delle risultanze istruttorie anche in punto di pericolosità di XXXXXXX, che descrive come spiccata anche all’attualità, ma richiamando genericamente procedimenti disciplinari attestati da una relazione comportamentale del dicembre 2024.
In definitiva, il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata risulta del tutto inadeguato rispetto alla conclusione cui approda e la relativa motivazione finisce per trascurare nuovamente il nodo nevralgico della valutazione demandata ai giudici del rinvio, vale a dire le condizioni di salute del detenuto e le conseguenze derivabili, in termini anche di aggravamento, nell’ipotesi di mantenimento del predetto in regime detentivo.
La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina perchØ proceda a un nuovo esame che dia conto delle ragioni del bilanciamento di esigenze retributive e special-preventive da un lato e di istanze umanitarie dall’altro.
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, poichØ imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così Ł deciso, 19/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.