Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5918 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5918 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato aXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 27/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bologna Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2 cod. pen., e quella subordinata di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell’art. 47 -ter , comma 1 -ter , legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), avanzate da XXXXXXXXXXXXXXXX, ristretto in Istituto in espiazione della pena dell’ergastolo inflitta per i reati di tentato omicidio, reati in materia di armi, ricettazione, associazione mafiosa indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale di Reggio Calabria in data 13 aprile 2021.
Nel provvedimento Ł richiamata la recente relazione sanitaria, in data 7 marzo 2025, che traccia un quadro multi-patologico che si assume adeguatamente gestito dalla medicina penitenziaria, in collaborazione con le strutture sanitarie territoriali; non Ł evidenziato pericolo di vita, nØ situazione di acuzie.
In particolare, si evidenzia che le patologie da cui Ł affetto il detenuto sono attualmente trattabili in ambiente carcerario, dove gli vengono garantite la regolarità nei controlli clinici e strumentali programmati ed erogati presso le strutture sanitarie del territorio, nonchØ un’assistenza sanitaria medica infermieristica continuativa nel corso delle 24 ore, con tempestivo intervento medico in caso di necessità, anche in urgenza. Viene altresì rilevato come l’ iter diagnostico terapeutico seguito dai medici interni, coadiuvati dagli specialisti interpellati in consulenza, risulti corretto e pienamente in grado di garantire un adeguato e costante monitoraggio delle condizioni di salute mediante la messa in atto di adeguate cure e assistenza sanitaria con regolarità nei controlli clinici, strumentali e laboristi, il monitoraggio costante dei parametri clinici e l’erogazione delle terapie.
Su tali presupposti il Tribunale ha confermato la valutazione espressa dal Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l’istanza formulata in via provvisoria e ha escluso l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con lo stato detentivo, rimarcando
ilquadro di ragguardevole pericolosità sociale, avuto riguardo alla gravità dei reati in espiazione e all’attuale operatività dell’organizzazione mafiosa di appartenenza, il clan
COGNOME-XXXXXXXX al cui interno il ricorrente svolgeva un ruolo apicale. Nel provvedimento Ł stato valorizzato, in proposito, il lungo periodo (oltre il decennio) di latitanza del condannato e il suo inserimento nell’elenco del Ministero dell’interno dei latitanti piø pericolosi e si Ł evidenziata l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, in considerazione del fatto che la cosca di riferimento Ł ancora oggi supportata da soggetti a essa affiliati e/o collegati che risultano liberi o sottoposti a misure limitative della libertà personale.
La relazione di sintesi, in data 10 gennaio 2025, della RAGIONE_SOCIALE Parma evidenzia un corretto comportamento carcerario, ma – rispetto alle condotte antigiuridiche poste in essere – evidenzia altresì l’affermazione da parte del detenuto della propria totale estraneità ai fatti e alla matrice associativa e mafiosa degli stessi.
Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, e articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo, lamenta la violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen., sotto il profilo della mancata considerazione delle condizioni di salute complessive del condannato, ultraottantenne e affetto da molteplici patologie.
Questi non sarebbe adeguatamente trattato in Istituto e la pena sarebbe comunque contraria al senso di umanità, ciò evincendosi dalle conclusioni del consulente di parte che, oltre a segnalare progressivo aggravamento delle capacità cognitive del condannato, ha espresso una prognosi quoad vitam di soli cinque anni avuto riguardo alla vasculopatia cerebrale e, conseguentemente, una assoluta incompatibilità con qualsiasi misura restrittiva.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione all’affermata insussistenza deli presupposti del differimento della pena.
Il Tribunale avrebbe omesso di rendere un’adeguata motivazione sulla compatibilità delle patologie del condannato con il regime inframurario e non si sarebbe confrontato con le conclusioni del consulente di parte, del tutto trascurate, erroneamente escludendo l’opportunità di una perizia sulle condizioni di salute.
Il Tribunale avrebbe dovuto anche soffermarsi sulle segnalate complessive carenze dell’Istituto di pena ove il ricorrente Ł detenuto (assenza di acqua calda, malfunzionamento ascensori) che ulteriormente inciderebbero sullo stato di salute, già gravemente compromesso, del condannato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 16 settembre 2025, ha prospettato il rigetto del ricorso.
In data 12 novembre Ł stata depositata memoria con la quale si sono ribadite, ulteriormente articolandole, le censure contenute nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281225), l’istituto del differimento facoltativo della pena, previsto dall’art. 147, n. 2, cod. pen. Ł applicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: i) stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata; ii) affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 Ord.
pen. (così Sez. 1, n. 37216 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv.218229); iii) condizioni di salute talmente gravi da porre l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, COGNOME, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879).
Quanto alle condizioni di salute, si Ł precisato che Ł necessario che la malattia da cui Ł affetto il condannato sia grave, cioŁ tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, 2021, Furnari, Rv. 280352; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella, Rv. 251674).
L’istituto della detenzione domiciliare “a tempo”, prevista dall’art. 47ter , comma 1-ter, Ord. pen., risponde alle medesime finalità (tanto che la norma che ne prevede l’applicazione si riferisce ai casi nei quali «potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione») e la scelta tra il rinvio tout court e l’applicazione della detenzione domiciliare viene ancorata, dalla giurisprudenza, alla sussistenza o meno di una specifica esigenza di contenimento della residua pericolosità attraverso un contesto comunque detentivo e un controllo costante.
La Corte costituzionale, del resto, ha chiarito che la c.d. detenzione domiciliare umanitaria o in deroga ha la finalità di salvaguardare contemporaneamente il fondamentale diritto alla salute del detenuto, qualora esso sia incompatibile con la sua permanenza in carcere, e le esigenze di difesa della collettività, la quale va protetta dalla potenziale pericolosità che sia residuata in capo al soggetto (sentenza n. 99 del 2019).
In ogni caso, alla base della decisione su un’istanza di rinvio facoltativo dell’esecuzione ai sensi dell’art. 147 cod. pen. o di applicazione della già menzionata forma di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47ter , comma 1ter , Ord. pen. vi Ł la verifica preliminare delle prevalenti condizioni (ostative alla prosecuzione della detenzione in carcere, che altrimenti assumerebbe connotazioni di disumanità) di salute del condannato, cioŁ del soggetto da rieducare ex art. 27 Cost.
La giurisprudenza di legittimità rileva in proposito che, rispetto al differimento, debbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui s’ispira la norma contenuta nell’art. 27 Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289), dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G, Rv. 285757; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, COGNOME; Rv. 249966 Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244132).
Ciò premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata non si Ł discostata dai principi appena sintetizzati, di cui ha fatto coerente applicazione.
Il Tribunale ha tenuto ben presente il consolidato principio ermeneutico secondo il quale, ai fini dell’accoglimento di un’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen.,
non Ł necessaria un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l’infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario.
La giurisprudenza ha, infatti, affermato che «in tema di differimento dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879).
SicchØ, il Tribunale, prendendo le mosse dal quadro clinico offerto dalla piø recente relazione sanitaria (del marzo 2025), ha valutato la complessiva situazione del condannato, facendo risaltare l’assenza dei presupposti di legge, chiarendo – con motivazione non manifestamente illogica – che le pur presenti patologie non evidenziavano acuzie ovvero situazioni di urgenza, che erano trattabili e adeguatamente trattate in istituto, con l’eventuale ricorso al luogo di cura esterno, ai sensi dell’art. 11 Ord. pen.
Diversamente da quanto lamentato nel ricorso, poi, il tema della compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, così come introdotto dalla difesa, Ł stato adeguatamente vagliato alla stregua del principio, che qui si richiama e riafferma, secondo cui «Il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito» (Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, C., Rv. 285917 – 01; Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, COGNOME, Rv. 276948 – 01).
Dunque, il rigetto dell’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute – che deve basarsi su dati tecnici concreti – postula la nomina di un perito solo in assenza dei necessari accertamenti medici.Nel caso di specie, stante la completezza dei dati sanitari a disposizione, il Tribunale non era tenuto a disporre approfondimenti peritali, avendo evidenziato come le conclusioni del consulente di parte muovessero da presupposti contrastanti con le evidenze in atti, non solo quanto all’adeguata trattabilità delle patologie, ma anche quanto all’affermata inadeguatezza e tempestività delle cure e del decadimento cognitivo (p. 4 del provvedimento impugnato).
A completare il quadro del rigetto del ricorso vi Ł, poi, l’incontestata pericolosità del detenuto, così come descritta nella premessa del presente provvedimento.
Conclusivamente, nel caso di specie – incontestati la residua pericolosità e il rischio di recidiva che il Tribunale ha correttamente collegato al ruolo di rilievo svolto all’interno del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza – non risulta che l’espiazione della pena in atto contrasti, allo stato, con il diritto alla salute o con il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, poichØ non si evidenziano malattie organiche tali da porre in pericolo la vita o da provocare
altri rilevanti conseguenze dannose, anche sul piano della dignità umana, così da privare la pena di significato rieducativo. Cure e trattamenti sono, invero, indicati come praticabili e, di fatto praticati, in regime di detenzione intramurale, ricorrendo, al bisogno, a visite e ricoveri ai sensi dell’art. 11 Ord. pen.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.