Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9965 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9965 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME, nato a Lodi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 29/09/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 29 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Taranto rigettava l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, che era stata presentata da NOME per la frazione detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 22 dicembre 2027.
Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Taranto sull’assunto che le condizioni di salute di NOME, che risultava affetto da una grave forma di osteoporosi, correlata a una cardiopatia ischemica, pur nella loro obiettiva problematicità, erano compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottoposto presso la Casa circondariale di NOMENOME, così come attestato dalle relazioni sanitare redatte nel corso della sua carcerazione.
Avverso questa ordinanza NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un’unica censura difensiva.
Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per le misura alternative alla detenzione richieste dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Taranto con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle, conclamate e concomitanti, patologie che, da tempo, affliggevano il ricorrente, attestate dalla documentazione sanitaria acquisita.
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Taranto, nel respingere l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, non aveva considerato che NOME era affetto da patologie concomitanti e connotate da elevata gravità, che, come evidenziato nelle certificazioni allegate, potevano essere monitorate solo con la sua allocazione in strutture cliniche specializzate, con le quali il
provvedimento impugnato non si era confrontato, nonostante la peculiarità delle condizioni nosografiche del ricorrente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto da NOME Ł infondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili dell’ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, richiesto da NOME, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Taranto nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni di salute del ricorrente, la cui problematicità non Ł controversa. Il detenuto, infatti, Ł affetto da, conclamate e concomitanti, patologie ortopediche e cardiologiche, in conseguenza delle quali, da tempo, Ł sottoposto a un monitoraggio clinico continuo, effettuato all’interno del circuito penitenziario.
Tanto premesso, deve osservarsi che nel provvedimento censurato venivano valutati correttamente gli elementi processuali, evidenziandosi che le condizioni di salute di
NOME, pur nel contesto di obiettiva complessità nosografica descritto, non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria patita. Infatti, la grave forma di osteoporosi, correlata a una cardiopatia ischemica, da cui risultava affetto il ricorrente, era sottoposta a un monitoraggio intramurario costante, attualmente effettuato presso il centro clinico della Casa circondariale di Napoli ‘Secondigliano’ dove il ricorrente era detenuto, che doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristretto.
Il giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Taranto, del resto, era avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrente, richiamati nel provvedimento impugnato, da cui emergeva l’esistenza di una situazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verifica incompatibili, sebbene problematiche, con il regime carcerario patito presso la Casa circondariale di NOMENOME
In questa cornice, non può non rilevarsi che la situazione clinica di NUMERO_CARTA non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alla detenzione invocate, non potendosi ravvisare, almeno allo stato, condizioni di infermità incompatibili con lo stato detentivo. Rispetto a tali condizioni di salute, inoltre, il richiamo all’astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate Ł privo di rilievo e non Ł smentito dalle allegazioni difensive.
Occorre, invero, ribadire che le emergenze cliniche non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito dal ricorrente presso la Casa circondariale di NOMENOME di NOME, atteso che,secondo quanto riferito nella relazione sanitaria trasmessa dalla direzione dell’istituto penitenziario partenopeo, richiamata a pagina 2 del provvedimento impugnato, il detenuto risultava «monitorato e in condizioni cliniche stazionarie gestibili in regime detentivo in reparto RAGIONE_SOCIALE, salvo complicazioni sempre possibili e per natura mai prevedibili ».
Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Taranto, dunque, risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per l’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente, Ł necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui Ł affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti
conseguenze dannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento a NOME – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione. In tali ipotesi, pertanto, occorre verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che deriva dall’esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi, certamente riscontrabile nel caso di specie (tra le altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281225 – 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274879 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406 – 01).
NØ potrebbe essere diversamente, non essendo possibile, in ipotesi di questo genere, esprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto da una patologia, che si assume incompatibile con la sua carcerazione. Non si può, infatti, esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all’interno del circuito penitenziario, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica Ł possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 273699 – 01).
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.