Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33851 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33851 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 16/04/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 16 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l’istanza di differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, che era stata presentata da NUMERO_CARTA, per la pena detentiva che doveva scontare, posta in esecuzione con provvedimento del 12 luglio 2024.
Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Torino sull’assunto che le condizioni di salute di NOME, che risultava affetto da una paraparesi agli arti inferiori, certificata dalle strutture sanitarie presso le quali era stato curato, erano compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottoposto, presso la RAGIONE_SOCIALE Torino, attestate dalla relazione trasmessa dalla RAGIONE_SOCIALE il 12 febbraio 2025, che rendevano superfluo l’espletamento di ulteriori verifiche sanitarie.
Avverso questa ordinanza NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, che veniva integrato dalle memorie di replica ritualmente trasmesse dai suoi difensori di fiducia.
Con tale atto di impugnazione, che veniva articolato in due, correlate, censure difensive, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la misura alternativa alla detenzione richiesta, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle patologie deambulatorie che, da tempo, affliggevano NOMEX; patologie, conclamate e non recessive, che risultavano certificate dalla documentazione sanitaria versata in atti, peraltro richiamata e non contestata nemmeno nello stesso provvedimento censurato.
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Torino, nel respingere
l’istanza di differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, presentata nell’interesse di NUMERO_CARTA, non aveva considerato che il condannato era affetto da patologie connotate da elevatissima gravità, come evidenziato nella documentazione sanitaria acquisita al fascicolo processuale, con la quale il provvedimento impugnato non si era alcun modo confrontato, che potevano essere monitorate solo con l’eventuale allocazione domiciliare del condannato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da NOMEX Ł infondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili dell’ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per il differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, richiesto da NOMEX, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel rispetto delle emergenze processuali e della condizione nosografica del condannato, la cui problematicità non Ł, in alcun modo, controversa.
Il detenuto, infatti, da tempo, Ł affetto da una grave patologia deambulatoria, rappresentata da una paraparesi agli arti inferiori, caratterizzata da non recessività, in conseguenza della quale Ł sottoposto a un monitoraggio clinico costante, che Ł possibile realizzare sia all’interno del circuito penitenziario sia attraverso strutture ospedaliere esterne.
Tanto premesso, deve osservarsi che, nell’ordinanza impugnata, venivano correttamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che le condizioni di salute di NUMERO_CARTA, pur nel contesto nosografico di obiettiva complessità che si Ł descritto, non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità assoluta con la detenzione carceraria di cui si invocava il differimento, essendo la patologia deambulatoria, conclamata e non recessiva, da cui era affetto il ricorrente sottoposte a un monitoraggio costante e non comportando il suo decorso clinico, quantomeno allo stato, pericoli imminenti per l’incolumità fisica del detenuto.
Il giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Torino, del resto, risulta avvalorato dagli accertamenti clinici svolti presso le strutture sanitarie nelle quali
XXXXXXXXXX era stato ricoverato, da ultimo corroborati dalla relazione trasmessa dalla RAGIONE_SOCIALE il 12 febbraio 2025, richiamata nel provvedimento impugnato, dai quali emergeva l’esistenza di una situazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute del ricorrente incompatibili, sebbene obiettivamente problematiche, con il regime carcerario di cui si controverte, patito dal condannato presso la RAGIONE_SOCIALE di Torino.
Si accertava, infatti, che il quadro nosografico del ricorrente, pur risultando compromesso, era stabile e non necessitava di contatti costanti con i presidi ospedalieri esterni. La situazione clinica di XXXXXXXXXX, quindi, non permetteva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alla detenzione invocata, non potendosi ravvisare, quantomeno in atto, condizioni di infermità fisica incompatibili con lo stato detentivo oggetto di vaglio, rispetto alle quali il richiamo all’astratta rilevanza nosologica delle patologie deambulatorie del condannato Ł privo di rilievo, tenuto conto delle sue condizioni di salute complessive.
Ne discende che le emergenze cliniche non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario di cui si controverte, atteso che le patologie
deambulatorie di XXXXXXXXXX, seppure non recessive, potevano essere curate all’interno del circuito penitenziario, sulla scorta di quanto evidenziato dagli accertamenti clinici che si sono citati. NØ poteva rilevare, in senso contrario, la documentazione sanitaria richiamata dalla difesa del ricorrente nel suo atto di impugnazione, che non inficiava le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza di Torino.
Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Torino, dunque, risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per l’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente, Ł necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui Ł affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento a XXXXXXXXXX – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione. In tali ipotesi, pertanto, occorre verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza e un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che deriva dall’esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi, certamente riscontrabile nel caso di specie (tra le altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281225 – 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274879 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406 – 01).
NØ potrebbe essere diversamente, non essendo possibile esprimersi in termini astratti e svincolati dalla condizione patologica del detenuto, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica Ł possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOMEX, così come integrato dalle memorie di replica ritualmente trasmesse dai suoi difensori di fiducia, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 02/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.