Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2409 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2409 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha confermato i decreti del Magistrato di sorveglianza della stessa sede emessi il 16 novembre 2023 e il 28 novembre 2024 con i quali sono state disposte, rispettivamente, l’ammissione di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter legge n.
354 del 1975 (Ord. pen.) e la revoca della predetta misura alternativa.
Quest’ultimo provvedimento Ł stato giustificato con l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 4 giugno 2024 da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per il delitto di lesioni aggravate e partecipazione ad associazione mafiosa.
In data 14 maggio 2025 la misura cautelare Ł stata modificata con l’applicazione degli arresti domiciliari.
Con il provvedimento impugnato Ł stata, inoltre, rigettata l’istanza di differimento facoltativo della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, tenuto conto delle condizioni di salute del detenuto e della sua pericolosità sociale.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo con il quale eccepisce, promiscuamente, violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Viene lamentata l’omessa istruttoria sulle doglianze difensive riferite alla precarietà delle condizioni di salute del detenuto, con particolare riferimento alle sue condizioni psichiche.
La sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari Ł stata disposta a ragione della incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la detenzione inframuraria e dei trattamenti sanitari dei quali necessita il ricorrente.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe operato una disamina parziale limitandosi a valutare la condizione di salute con riferimento al solo profilo della idoneità delle cure che possono
essere fornite in ambito carcerario, senza considerare l’ulteriore aspetto della possibile concretizzazione, per effetto della detenzione in carcere, di un trattamento contrario al senso di umanità, determinandosi a carico del detenuto una sofferenza aggiuntiva rispetto a quella connaturata all’espiazione della pena.
Tanto viene rilevato anche sulla scorta di giurisprudenza di questa Corte di legittimità e della Corte EDU.
Nel caso di specie, sarebbe stato necessario, per il Tribunale, disporre una consulenza medica specialistica per la disamina delle condizioni di salute del detenuto.
Quanto alla pericolosità sociale, viene eccepita la circostanza che la stessa Ł stata desunta sulla base di precedenti risalenti al 2014.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il tema posto dal ricorso riguarda la sussistenza delle condizioni per il differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, per gravi patologie che affliggono il ricorrente.
La valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza sarebbe carente per la mancata considerazione di tali condizioni e, in particolare, per l’omessa disamina del profilo specificamente afferente alla possibile determinazione, a ragione della condizione delle complessive condizioni di salute del detenuto, di un trattamento penitenziario inumano e degradante.
Il differimento facoltativo della pena nelle forme della detenzione domiciliare surrogatoria ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen. Ł concedibile qualora una pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, tale istituto Ł applicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vítam ravvicinata; affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 Ord. pen. (così Sez. 1, n. 37216 del 5/3/2014, COGNOME, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 5/7/2011, COGNOME, Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218229); condizioni di salute talmente gravi da porre l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 3 24/1/2011, COGNOME, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 8/5/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, COGNOME‘, Rv. 274879).
I presupposti possono individuarsi sia nella gravità oggettiva della malattia, che implichi un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre conseguenze dannose, sia nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti piø efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione.
In virtø dei principi di indefettibilità della pena e di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, l’interpretazione deve essere rigorosa.
Ancora, viene affermata la necessità che l’infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche
nell’ambito carcerario, o, comunque, da far sì che l’espiazione della pena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate che ne derivano, avvenga in aperto dispregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti (Sez. 1, n. 5732 dell’8/01/2013, COGNOME, Rv. 254509; Sez. 1 n. 972 del 14/01/2011, COGNOME, Rv. 251674).
Rilevano patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira l’art. 27 Cost., dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o decadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nelle condizioni di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373/2009, Aquino, Rv. 244132).
La valutazione deve essere compiuta con riguardo alla situazione concreta del detenuto,tenendo conto di tutte le allegazioni dallo stesso prodotte.
In tal senso depone l’affermazione del condiviso principio per cui «in tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma Ł tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonchØ l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico» (fra le molte, Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha congruamente valutato le informazioni acquisite in merito alle condizioni di salute del ricorrente, così come i profili relativi alla sua pericolosità sociale.
Invero, le condizioni di salute del detenuto sono state valutate alla luce della documentazione sanitaria espressamente citata, con particolare riferimento a referti medici dell’RAGIONE_SOCIALE Napoli Nord del 26 ottobre e del 14 novembre 2023, nonchØ alla relazione sanitaria della Casa circondariale di Cagliari del 18 giugno 2025.
In particolare, da tale recente documento, Ł risultato che XXXXXXXXXXXX, ricoverato presso il S.A.I. di quella Casa circondariale il 17 febbraio 2025, ha dapprima rifiutato il ricovero, accettandolo il successivo 28 aprile e chiedendo di essere volontariamente dimesso il 2 giugno 2025 contro il parere dei sanitari.
Il Tribunale di sorveglianza, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha valutato il profilo della contrarietà della restrizione in carcere al senso di umanità e non ha ravvisato alcuna incompatibilità che, peraltro, non risulta accertata neppure dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha disposto la modifica della misura cautelare, non già per l’incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la permanenza in carcere (che ha escluso) ma perchØ ha ritenuto le condizioni di salute del ricorrente tali da affievolire le esigenze cautelari.
Tanto risulta dall’ordinanza allegata al ricorso.
Pur nella condivisibilità astratta delle considerazioni generali svolte in ricorso in punto di criteri in base ai quali valutare la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la sua permanenza in carcere, il ricorrente non si confronta effettivamente con il provvedimento impugnato soffermandosi solo su alcuni aspetti trattati dal Tribunale di sorveglianza.
A proposito delle volontarie dimissioni dal S.A.I. (profilo trascurato dal ricorso), si osserva che, pur essendo pacifico che «i trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni di salute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, o una misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva
valutazione della relativa richiesta» (Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019 – dep. 2020, COGNOME, Rv. 278472; in precedenza Sez. 1, n. 46730 del 18/10/2011, COGNOME, Rv. 251414), va ribadito che «il rifiuto del condannato, affetto da grave infermità fisica, di ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio di eventi critici costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non potendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo» (Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257 – 01).
Infine, ferme restando le assorbenti ragioni sin qui esposte, a proposito della pericolosità sociale, la censura Ł aspecifica poichØ il Tribunale di sorveglianza non ha valorizzato esclusivamente fatti risalenti, avendo evidenziato come in tempi recenti (9 aprile 2025) nella camera occupata dal detenuto siano stati trovati micro telefoni e come il 21 maggio 2025 il ricorrente sia stato sanzionato con tre giorni di esclusione dall’attività in comune.
Alla luce di quanto illustrato, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il riferimento alle condizioni personali del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 03/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.