Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 867 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 867 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 29/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di RAGIONE_SOCIALE Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’istanza di differimento pena facoltativo e nelle forme della detenzione domiciliare presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX, detenuto presso la RAGIONE_SOCIALE circondariale di RAGIONE_SOCIALE Secondigliano.
Ha rilevato la mancanza del requisito sanitario essendo il detenuto affetto da patologie non particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con presidi sanitari territoriali.
Quanto al disturbo della personalità, ha richiamato il contenuto delle relazioni psichiatriche acquisite e di quanto in esse diagnosticato, oltre che delle successive richieste di individuazione di un Istituto penitenziario maggiormente idoneo alle condizioni di salute del ricorrente.
Preso atto del trasferimento de detenuto a Secondigliano, proveniente da Poggioreale, con decorrenza del 14 maggio 2025 ha dato conto della relazione sanitaria proveniente dal primo Istituto dalla quale Ł risultato un costante monitoraggio delle condizioni di salute, anche in conseguenza di gesti autolesivi piø volte posti in essere, l’assenza di un imminente pericolo di vita, la possibile gestione del detenuto in ambiente carcerario.
Ha, inoltre, segnalato la presenza di precisi indicatori di pericolosità sociale in ragione delle condanne riportate, della irregolarità della condotta intramuraria (caratterizzata da circa venticinque illeciti disciplinari), del possesso, nel novembre 2024, di un telefono cellulare.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo dei propri difensori di fiducia, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione.
L’istanza di differimento della pena era stata presentata a ragione delle gravi patologie psichiatriche che affliggono il detenuto («disturbo borderline della personalità grave con tossicodipendenza»).
La valutazione del Tribunale, tuttavia, si Ł fermata ai presupposi ai quali l’art. 147 cod.
pen. riconduce la possibilità del differimento facoltativo non avvedendosi, i giudici di merito, che, con memoria del 2 settembre 2024, l’istanza era stata avanzata anche a norma dell’art. 146 cod. pen. sulla scorta della rilevata impossibilità di fronteggiare la patologia in regime detentivo.
A tale scopo, era stata allegata documentazione attestante la condizione ingravescente della patologia psichiatrica tale da giustificare l’invio del paziente in un centro di cura.
Dalla valutazione del Tribunale di sorveglianza Ł stato omesso l’esame della relazione sanitaria del 19 novembre 2024 dell’RAGIONE_SOCIALE che ha attestato l’impossibilità di gestire XXXXXXX in stato di detenzione.
Con altra relazione del 3 febbraio 2025 la medesima RAGIONE_SOCIALE ha certificato il serio pericolo per l’incolumità che corre il detenuto alla luce dei gesti di autolesionismo; proprio a causa di un recente episodio del genere Ł stato ricoverato il 28 giugno 2025 presso l’Ospedale Cardarelli di RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, l’RAGIONE_SOCIALE ha individuato una RSA idonea a trattare la patologia della quale Ł affetto il detenuto giusta nota del 26 maggio 2025 richiesta dal Tribunale di sorveglianza e dallo stesso disattesa.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Il differimento facoltativo della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare surrogatoria ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. Ł concedibile qualora una pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’istituto Ł applicabile, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta quoad vítam ravvicinata; affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 ord. pen. (così Sez. 1, n. 37216 del 5/3/2014, COGNOME, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 5/7/2011, COGNOME, Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218229); condizioni di salute talmente gravi da porre l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 3 24/1/2011, COGNOME, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 8/5/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, COGNOME‘, Rv. 274879).
I presupposti possono individuarsi sia nella gravità oggettiva della malattia, che implichi un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre conseguenze dannose, sia nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti piø efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione.
In virtø dei principi di indefettibilità della pena e di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, l’interpretazione deve essere rigorosa.
Ancora, viene affermata la necessità che l’infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche nell’ambito carcerario, o, comunque, da far sì che l’espiazione della pena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate che ne derivano, avvenga in aperto dispregio del diritto
alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti (Sez. 1, n. 5732 dell’8/01/2013, COGNOME, Rv. 254509; Sez. 1 n. 972 del 14/01/2011, COGNOME, Rv. 251674).
Rilevano patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira l’art. 27 Cost., dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o decadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nelle condizioni di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 2009, cit.).
La valutazione deve essere compiuta con riguardo alla situazione concreta del detenuto, tenendo conto di tutte le allegazioni dallo stesso prodotte.
In tal senso depone l’affermazione del condiviso principio per cui «in tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma Ł tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonchØ l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico» (fra le molte, Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza si Ł attenuto a tali principi prendendole analiticamente in considerazione e compiendo un esame completo della situazione sanitaria sulla scorta delle relazioni aggiornate e recenti.
Ha rilevato la mancanza del requisito sanitario essendo il detenuto affetto da patologie non particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con presidi sanitari territoriali.
La condizione del detenuto Ł caratterizzata da patologie fisiche che non presentano connotazioni di particolare gravità, per come risulta dalle relazioni sanitarie del 3 febbraio 2025, 12 marzo 2025, 6 marzo 2025 e da quella del 14 maggio 2025 della Direzione Sanitaria della RAGIONE_SOCIALE Secondigliano.
Quanto al disturbo della personalità, il Tribunale di sorveglianza ha richiamato il contenuto delle relazioni psichiatriche acquisite e di quanto in esse diagnosticato, oltre che delle successive richieste di individuazione di un Istituto penitenziario maggiormente idoneo alle condizioni di salute del ricorrente.
Preso atto del successivo trasferimento a Secondigliano con decorrenza del 14 maggio 2025 ha dato conto della relazione sanitaria proveniente da tale Istituto dalla quale Ł risultato un costante monitoraggio delle condizioni di salute, anche in conseguenza di gesti autolesivi piø volte posti in essere, l’assenza di un imminente pericolo di vita, la possibile gestione del detenuto in ambiente carcerario.
Ha, inoltre, segnalato la presenza di precisi indicatori di pericolosità sociale in ragione delle condanne riportate, della irregolarità della condotta intramuraria (caratterizzata da circa venticinque illeciti disciplinari), del possesso, nel novembre 2024, di un telefono cellulare.
Il ricorso insiste sui profili che riguardano gli aspetti sanitari, non riuscendo a cogliere, tuttavia, violazioni di legge o evidenti carenze motivazionali su profili decisivi, tenuto conto della disamina completa delle condizioni di salute.
Si pretende di individuare limi ricostruttivi invocando documentazione sanitaria, in gran parte, preesistente a quella esaminata dal Tribunale di sorveglianza.
Il ricorso, inoltre, evoca l’omessa pronuncia su un’istanza ai sensi dell’art. 146 cod. pen. che appare generica, in ragione del fatto che l’esclusione delle condizioni per il differimento obbligatorio Ł sostanzialmente obbligata laddove siano escluse quelle per il differimento facoltativo.
NØ risulta che sia stata formulata espressamente una richiesta di differimento obbligatorio.
Infine, va detto che il profilo della pericolosità sociale del detenuto, sul quale, pure, l’ordinanza si sofferma, non Ł stato, in alcun modo, oggetto di censura da parte del ricorrente; a tale proposito, si rileva che, ai sensi dell’art. 147, quarto comma, cod. pen., la presenza di indici di pericolosità sociale costituisce un elemento ostativo al differimento facoltativo dell’esecuzione della pena.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.