Differimento Pena e Pericolosità Sociale: La Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame affronta un tema cruciale nell’ambito dell’esecuzione penale: il bilanciamento tra il diritto alla salute del condannato e la tutela della sicurezza della collettività. La Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso che richiedeva il differimento pena e la detenzione domiciliare per un detenuto con gravi problemi di salute, offrendo chiarimenti importanti sui criteri di valutazione che il giudice deve adottare.
I Fatti del Caso: Richiesta di Rinvio della Pena per Motivi di Salute
Un detenuto, con una pena residua superiore a quattro anni, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere il differimento dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147 del codice penale, o in subordine la detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario. La richiesta era fondata sulle sue gravi condizioni di salute, che, a dire della difesa, sarebbero state incompatibili con il regime carcerario.
Il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta. Avverso tale decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, la valutazione del Tribunale era stata illogica e contraddittoria, poiché da un lato negava la misura, ma dall’altro disponeva la comunicazione al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) per valutare un trasferimento in un istituto più attrezzato.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse corretta, logica e adeguatamente motivata. La Corte ha sottolineato come i motivi del ricorso fossero in realtà finalizzati a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il bilanciamento tra salute e sicurezza nel differimento pena
La Corte di Cassazione ha validato l’impianto motivazionale del Tribunale di Sorveglianza, basato su tre pilastri fondamentali:
1.  Limite di Pena per la Detenzione Domiciliare: In via preliminare, è stato chiarito che la detenzione domiciliare non poteva essere concessa poiché la pena residua da scontare era superiore al limite di quattro anni previsto dalla legge. Questo dato oggettivo rappresentava un ostacolo insuperabile.
2.  Valutazione delle Condizioni di Salute: Il giudice di merito aveva correttamente analizzato gli elementi sanitari, concludendo che le condizioni del detenuto, seppur serie, non necessitavano di contatti costanti e continui con presidi sanitari esterni. Questo significa che le cure necessarie potevano essere fornite all’interno del circuito penitenziario, eventualmente in strutture più adeguate come quelle indicate al DAP.
3.  Pericolosità Sociale e Sicurezza Collettiva: L’elemento decisivo è stato l’alto grado di pericolosità sociale del condannato, emerso dagli atti e da un recente provvedimento di cumulo pene. Il Tribunale aveva adeguatamente ponderato la gravità delle condizioni di salute con la necessità di proteggere la collettività, concludendo che quest’ultima esigenza fosse prevalente e ostativa alla concessione di misure alternative meno afflittive.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato: la concessione del differimento pena o di misure alternative per motivi di salute non è un automatismo. Il giudice deve compiere un attento bilanciamento tra il diritto alla salute del singolo e l’interesse pubblico alla sicurezza. Quando la pericolosità del soggetto è elevata e le sue condizioni di salute, per quanto gravi, sono gestibili all’interno del sistema penitenziario, la richiesta di beneficiare di misure extramurarie può essere legittimamente respinta. Inoltre, il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma deve limitarsi a censurare vizi di legittimità o motivazioni manifestamente illogiche, che in questo caso non sono state riscontrate.
 
Quando può essere negato il differimento della pena per motivi di salute?
Il differimento della pena può essere negato quando, nonostante le condizioni di salute del condannato, la sua pericolosità sociale è ritenuta elevata e le sue necessità sanitarie possono essere gestite all’interno del circuito penitenziario, senza richiedere contatti costanti con presidi sanitari esterni. La decisione si basa su un bilanciamento tra il diritto alla salute e la sicurezza della collettività.
La pena residua da scontare influisce sulla concessione della detenzione domiciliare?
Sì, la pena residua è un fattore determinante. Nel caso specifico, la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen. non poteva essere concessa perché la pena residua del condannato era superiore al limite massimo di quattro anni previsto dalla norma.
La Corte di Cassazione può riesaminare la gravità delle condizioni di salute di un condannato?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti, come la gravità delle condizioni di salute. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della decisione impugnata, non riesaminare nel merito gli elementi già valutati dal giudice precedente. Un ricorso che mira a questo scopo viene dichiarato inammissibile.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5443  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di NOME NOME di differimento pena nelle forme di cui all’art. 147 cod. pen. e della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen.
Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dalla misura richiesta che sarebbe fondata su di una illogica e contraddittoria valutazione degli atti in quanto da questi risulterebbe incontrovertibilmente la gravità delle condizioni di salute del condannato, tanto che risulterebbe illogico che il giudice della sorveglianza abbia disposto di comunicare l’ordinanza al DAP al fine di valutare l’opportunità di trasferire il condannato presso un penitenziario dotato di S.A.I.;
Rilevato che il giudice della sorveglianza, preso che al condannato non può essere concessa la detenzione domiciliare ex art- 47 ter, comma 1, ord. pen. in quanto la pena residua è superiore ai quattro anni, con il concreto riferimento agli elementi acquisiti (da cui risulta che le attuali condizioni non necessitano di costanti e continui contatti con i presidi sanitari esterni e che la pericolosità èdi grado elevato, ciò anche considerato quanto risulta anche dall’ultimo provvedimento di cumulo pervenuto), ha adeguatamente motivato in ordine all’effettiva gravità delle condizioni di salute del condannato e alla necessità di sicurezza della collettività e ha pertanto coerentemente concluso in ordine all’insussistenza dei presupposti di applicazione delle misure invocate (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352 – 01
Rilevato in conclusione che tale motivazione, anche con il riferimento al profilo di pericolosità del condannato che emerge dagli atti, appare corretta e logica;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dej.I ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024