Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8334 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8334 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME CENTONZE COGNOME NOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catania lette le conclusioni del P.G.,NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 24 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l’istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare presentata dal condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite dei difensori.
Con primo atto di ricorso (AVV_NOTAIO) deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ il consulente della difesa dell’imputato ha ritenuto che le condizioni di salute del condannato fossero incompatibili con la detenzione, ma il Tribunale si Ł limitato a richiamare la relazione sanitaria della casa circondariale che riferisce che non esistono emergenze in atto e non ha preso posizione sulle deduzioni del consulente; vi Ł, inoltre, contraddizione tra la nota del Provveditorato regionale, che ha chiesto di adottare ogni misura sanitaria idonea a salvaguardare il diritto alla salute, e la relazione sanitaria interna, che ha riferito che non esistono emergenze in atto; a fronte della discrasia tra le due relazioni sarebbe stato necessario nominare un perito.
Con secondo atto di ricorso (AVV_NOTAIO) deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ il Tribunale ha valorizzato in modo apodittico la possibilità di praticare le cure necessarie in carcere senza accertare la effettiva disponibilità nell’istituto detentivo di strutture che pratichino la fisioterapia o di adeguato supporto psicologico continuativo.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso Ł fondato.
I due atti di ricorso possono essere valutati congiuntamente, in quanto sovrapponibili.
Il detenuto, nato nel DATA_NASCITA, soffre di un disturbo psicotico cronico determinato dall’assunzione di cocaina, nonchØ di ernie del disco multiple che gli impongono di camminare attraverso supporti.
Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perchØ il consulente della difesa
del condannato aveva concluso nel senso che le condizioni di salute dello stesso fossero incompatibili con la detenzione, ed il Tribunale non ha preso in considerazione in alcun modo tale consulenza e non ha motivato sul perchØ abbia ritenuto di superare le valutazioni del consulente di parte.
L’argomento Ł fondato.
In effetti, nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza la difesa del condannato aveva depositato memoria, cui aveva allegato una relazione del consulente medico di parte.
Nella relazione il consulente di parte aveva rilevato che l’amministrazione penitenziaria si era concentrata con priorità sulla cura della patologia di carattere ortopedico che affligge il condannato, ma aveva sottovalutato la cura della patologia di carattere psichiatrico indotta dal pregresso abuso di cocaina. A giudizio del consulente di parte, la cura di questa seconda patologia di cui soffre il condannato richiederebbe costanti contatti con i servizi territoriali, oltre che una adeguata terapia farmacologica, che non sarebbe possibile assicurare in regime di detenzione.
Nel percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata, in effetti, non si rinviene una risposta a questa valutazione del consulente di parte, neanche per sostenere che da essa non emerga, in realtà, una situazione di incompatibilità con la detenzione, attesa la possibilità di assicurare le cure richieste anche in regime carcerario.
In base ai principi generali la mancata valutazione di una memoria, pur non integrando, di per sØ, nullità del provvedimento impugnato, può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276199; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271600) se l’argomento oggetto della stessa ha idoneità scardinante del percorso logico della motivazione, come avviene nel caso in esame in cui l’argomento introdotto nella memoria difensiva atteneva proprio al tema (compatibilità o meno delle condizioni di salute del condannato con la detenzione) demandato alla valutazione del Tribunale.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che essa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così Ł deciso, 13/02/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.