Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41887 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania respingeva la richiesta di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta da XXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto in espiazione della pena di anni due di reclusione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, dal 9.1.2025 con fine pena previsto per l’8.1.2027.
Rilevava che in data 8.1.2025, era stata concessa all’interessato la misura alternativa della detenzione domiciliare, che, tuttavia, era stata revocata con ordinanza del 2 aprile 2025, avendo egli, nel frattempo, commesso ulteriori reati (minaccia, lesioni a pubblico ufficiale); che le Forze dell’ordine riferivano di un significativo curriculum criminale (reati contro il patrimonio), avendo il ricorrente commesso numerosi reati sino al febbraio 2024 senza soluzione di continuitàe annoverando carichi pendenti per reati della stessa specie.
In ordine alle condizioni di salute, rilevava che il detenuto presenta multiple fratture ossee in esito a incidente stradale e che il suo quadro patologico Ł compatibile con il regime carcerario, come evincibile dalla relazione del 25.6.2025.
Infine, osservava che nella relazione di sintesi si riferiva che anche il padre del ricorrente Ł pregiudicato e che l’equipe <>.
Quindi, osservato che l’istanza presentata Ł relativa alla sola misura della detenzione domiciliare e che l’ASP si Ł espressa in termini di compatibilità con il regime carcerario, respingeva l’istanza.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il ricorrente articolando due motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 La difesa del ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 147 cod. pen., 684 cod. proc. pen., art. 3 CEDU, art. 32
Costituzione. Rileva che il Tribunale di sorveglianza ha violato l’art. 147 cod. pen. per avere effettuato una valutazione di compatibilità in astratto, senza soffermarsi sulla possibilità di assicurare in concreto cure adeguate in ambito carcerario. In proposito, ha aggiunto che l’ordinanza fonda la propria valutazione di compatibilità sulla base di un parere medico generico che non esclude l’incompatibilità, rinviando la valutazione di tale profilo ad una struttura specializzata, ma non individuata. Il Tribunale di sorveglianza, anzichØ colmate tale lacuna, ha fondato la propria decisione su tale relazione.
Lamenta altresì che la decisione sia stata assunta sulla base di una motivazione apparente, non essendosi confrontato con le risultanze delle relazioni specialistiche, e contraddittoria, risultando in contrasto con la valutazione di invalidità al 100% riconosciuta al ricorrente dalla Commissione medica RAGIONE_SOCIALE e non chiarendo come le gravi condizioni di salute possano trovare adeguata cura in ambito carcerario in assenza di specifica individuazione di una struttura SAI. In proposito, ha richiamato recenti sentenze di questa Corte che, nel caso di rigetto dell’istanza di differimento della pena sul presupposto della possibilità di somministrare le cure anche in ambito carcerario, devono individuare la struttura RAGIONE_SOCIALE nella quale la pena deve essere espiata.
Ha aggiunto che l’incompatibilità Ł ravvisabile anche ove il regime detentivo a causa delle condizioni di salute determini un grado di afflittività superiore a quello ordinariamente sofferto, sì da determinare un trattamento disumano. Con riferimento a tale profilo, ha osservato che la condizione sanitaria del ricorrente ha determinato che egli sia caduto riportando ulteriori traumi.
2.2Ha denunciato altresì la violazione di legge con riferimento all’art. 203 cod. pen. e vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà, con riferimento alla ritenuta pericolosità sociale. Sul punto, ha osservato che l’attuale condizione di salute del ricorrente Ł tale da limitarne la capacità criminale in concreto, stante le difficoltà di deambulazione e di attendere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, sicchØ la motivazione relativa ai precedenti penali non Ł idonea a giustificare l’attualità del pericolo di recidiva. Ha concluso, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e, per l’effetto, il differimento della pena o il rinvio per nuovo esame. Ha allegato documentazione.
2.3Con memoria del 5.11.2025, ha formulato motivi aggiunti, deducendo che Ł ravvisabile violazione di legge laddove il Tribunale non ha valutato il pericolo di vita o all’integrità fisica derivante dalle complicanze nelle patologie che affliggono il ricorrente che hanno reso necessario un intervento chirurgico. Sotto tale profilo ha evidenziato che, già all’epoca della presentazione dell’istanza al magistrato di sorveglianza, erano presenti le condizioni quanto meno per il rinvio facoltativo.
Ha ribadito il vizio di motivazione con riferimento alla condizione clinica sopravvenuta già prima dell’udienza del 2.7. a causa di cadute accidentali in istituto motivate dalla condizione dell’interessato. Lamenta che il Tribunale non abbia valutato la documentazione sopraggiunta alla proposizione del ricorso originario, in tal modo incorrendo anche nella violazione dell’art. 32 Costituzione nonchØ con il principio di umanità che deve presiedere alla espiazione della pena, a causa delle sofferenze aggiuntive che le patologie causano al ricorrente.
3.Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto i motivi di ricorso si risolvono in una richiesta di rivalutazione nel merito dei fatti dedotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2.Il differimento facoltativo della pena Ł subordinato alla presenza di un presupposto
positivo, costituito dall’esistenza di una grave infermità fisica, e da uno negativo, costituito dalla insussistenza del pericolo concreto della commissione di delitti.
Con riferimento al concetto di grave infermità fisica, l’elaborazione giurisprudenziale ha chiarito che con tale concetto deve intendersi una patologia fisica che si protrae nel tempo e che sia caratterizzata da gravità. Sussiste la gravità qualora la patologia determini un serio pericolo per la vita del detenuto o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti che non possano essere praticati in regime di detenzione inframuraria neanche mediante ricovero in ospedali civili o in luoghi di cura esterni ex art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Rv. 260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, Rv. 218229).
Tale concetto Ł stato sviluppato dalla giurisprudenza, la quale ha precisato che, ferma restando la gravità oggettiva, deve essere valutata anche la possibilità per il condannato di fruire, in stato di libertà, di cure diverse e piø efficaci di quelle che possono essere assicurate in stato di detenzione, valutando le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario sulla condizione dell’interessato.
Costituisce inoltre principio consolidato quello che impone al giudice di valutare se la condizione fisica del detenuto sia tale da determinare una condizione di sofferenza morale aggiuntiva, oltre a quella fisica connessa alla patologia, tale da superare i limiti della umana tollerabilità e, quindi, in contrasto con il senso di umanità.
Ne consegue che la valutazione richiesta al giudicante in ordine alla gravità delle condizioni di salute del detenuto e della compatibilità con il regime carcerario Ł soggetta ad un giudizio che si articola in due fasi: una prima valutazione va compiuta in astratto sulla base dell’inquadramento della patologia e dell’astratto possibilità di cura e una seconda valutazione deve essere effettuata in concreto tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie in relazione all’istituto nel quale il detenuto Ł ristretto e alle eventuali ulteriori strutture carcerarie dove Ł possibile trasferirlo ed infine in ordine alla concreta incidenza della particolare situazione ambientale con lo specifico quadro clinico del detenuto. (sez. 1, n. 50998 del 17.10.2018, non massimata).
Quanto al secondo profilo, relativo alla valutazione delle esigenze di prevenzione sociale, si Ł osservato che la malattia deve essere di tale gravità da neutralizzare la pericolosità sociale del condannato nonchØ da escludere la sua capacità di percepire l’effetto rieducativo della pena. L’art. 47 ter comma 1 ter ord. pen., prevede, comunque la possibilità di bilanciare le esigenze terapeutiche con quelle di sicurezza sociale, prevedendo il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare.
3.Tanto premesso, si osserva che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto compatibile la patologia con il regime detentivo sulla base della relazione dell’ASP del 24.4.2025 e del 25.6.2025. La motivazione si presenta, tuttavia, non congrua non avendo il Tribunale preso posizione sui profili dinnanzi evidenziati e relativi sia alla possibilità, da valutare in concreto, per il detenuto di ricevere idonee terapie in istituto sia all’incidenza di dette patologie sulla pericolosità sociale. Si osserva, in particolare, che la valutazione di idoneità effettuata dal Servizio RAGIONE_SOCIALE il 24.4.2025 nell’esprimere un parere di compatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo, precisa che la compatibilità va intesa non in senso assoluto, bensì come gestione presso un centro clinico dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE, da individuare a cura del competente ufficio dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE. Nel caso specifico, il Tribunale non ha valutato tale indicazione del sanitario penitenziario, avendo omesso di confrontarsi con la deduzione in ordine alla gestione del caso in ambiente sanitario adeguato, sia pure carcerario e non avendo indicato precisamente la struttura ove
la pena può essere espiata (Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chilà, Rv. 264894).
Con riferimento poi alla relazione sanitaria del 25.6.2025, nel richiamare quanto evidenziato nella precedente relazione, il sanitario ha riferito di due trasferimenti d’urgenza presso il locale nosocomio in relazione a traumi contusivi (connessi a cadute accidentali, per quanto evincibile dalla documentazione allegata dalla difesa) nonchØ di esami effettuati in regime detentivo, sottolineando l’opportunità di deferire ad una perizia la valutazione in concreto della compatibilità con il regime detentivo.
Ebbene, con tali indicazioni di opportunità di approfondimento, il Tribunale di sorveglianza non si Ł confrontato, neanche per escluderli.
4.D’altro canto, l’ordinanza, nel mettere in luce il trascorso criminale, anche molto recente, del detenuto, non si Ł espressa in ordine all’incidenza che l’attuale stato patologico dell’imputato possa avere sulla pericolosità sociale.
5.Alla luce delle argomentazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame che, libero nelle determinazioni finali, sia rispettoso dei principi enunciati e colmi le lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.