Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49621 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49621 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D. N.
il nato a
omissis omissis
omissis avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di del
omissis visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di omissis ha respinto la richiesta di differimento detenzione domiciliare, avanzata da pena definitiva. della pena, anche nelle forme della detenuto in espiazione di D. N.
In particolare, il Tribunale dì sorveglianza ha ritenuto – sulla base della documentazione sanitaria acquisita – le attuali condizioni di salute del condannato non particolarmente compromesse e tali da porre profili di incompatibilità con il regime detentivo e da far ritenere l’espiazione della pena, allo stato, contraria al senso di umana tollerabilità.
Avverso la predetta ordinanza GLYPH D. N. GLYPH , per mezzo dell’AVV_NOTAIO di Torrepadula, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto alla prospettata impossibilità per il ricorrente (affetto da una serie di patologie a carico soprattutto della colonna vertebrale che hanno determinato la paralisi dell’arto inferiore sinistro e la deambulazione su sedia a rotelle) di avere adeguate cure in ambiente inframurario per le patologie che lo affliggono e se egli avesse le medesime aspettative di recupero di un malato libero.
Al riguardo osserva che, con ordinanza dell’8 novembre 2022, lo stesso Tribunale di sorveglianza di omissis aveva richiesto ai carcere di omissis dove è attualmente ristretto il condannato, di indicare la tipologia dei trattamenti terapeutici allo stato praticatigli, l’esito delle eventuali ulteriori inda strumentali e diagnostiche che risultano già da tempo programmate e non eseguite e la effettiva praticabilità all’interno del carcere di tutte le cu necessarie, con la conseguente valutazione di piena fronteggiabilità delle stesse in ambito carcerario. Nonostante la mancata risposta al sopra indicato quesito rispetto alla piena fronteggiabilità delle malattie in ambiente infrannurario, il Tribunale di sorveglianza ha comunque ritenuto di respingere la richiesta del detenuto ritenendo comunque la situazione gestibile all’interno dell’istituto
incorrendo in tal modo, secondo il ricorrente, nel vizio di motivazione contraddittoria.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione rispetto alla richiesta avanzata dalla difesa di disporre una perizia medico legale stante la mancata risposta, da parte del carcere, in ordine alla fronteggiabilità in ambito infrannurario delle patologie e di quanto prospettato nella consulenza di parte.
2.3. Infine con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art.606, cornma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza di motivazione rispetto alla possibilità – prospettata dalla difesa – di eseguire la detenzione domiciliare fuori della regione Campania e, in particolare, in Fondi al fine di contemperare il diritto alla salute e le esigenze di tutela della collettività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo con riferimento ai due primi motivi (da ritenersi assorbenti) che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Preliminarmente vanno ricordati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’applicazione degli istituti disciplinati dagli artt. 1 147, n. 2, cod. pen., dall’art. 47-ter lett. e Ord, pen e, infine, dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. L’art. 146, n. 3), cod. pen. impone al giudice di disporre il differimento dell’esecuzione della pena in presenza di una “malattia particolarmente grave per effetto della quale le (…) condizioni di salute” del condannato “risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative”. Il differimento è, invece, facoltativo qualora secondo la previsione contenuta all’art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., il condannato risulti affetto da “una grave infermità fisica”. Infine, l’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. per. stabilisce che, nelle anzidette ipotesi di rinvio della esecuzione della pena, il Tribunale di sorveglianza può applicare provvisoriamente la detenzione domiciliare.
Dalle richiamate disposizioni emerge un articolato assetto regolativo del rapporto tra esecuzione penale e condizioni di salute del condannato, che affida al differimento facoltativo lo strumento normativo attraverso cui dare decisa prevalenza alle istanze di tutela dei principi di umanità in tutti i casi in cui situazione clinica del soggetto sia così compromessa da non rispondere più alle iniziative terapeutiche messe in campo dagli operatori sanitari; salva la possibilità di ricorrere all’ipotesi speciale di detenzione domiciliare, cosiddetta ‘umanitaria’, contemplata dall’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. peri., nel caso in cui vi siano esigenze di contenimento della pericolosità sociale del soggetto.
3. Con riferimento specifico a tale ipotesi, l’art. 47-ter, comma 1-ter Ord. pen., alla luce dell’ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, consente di applicare, lì dove residuino esigenze special preventive, la detenzione domiciliare in deroga sia al Limite dell’entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di reato di cui all’art. 4-bis Ord. pen (tra le mo Sez. In. 18439 del 5.4.2013, COGNOME, Rv 255851, Sez. I n.8993 del 13.2.2008, COGNOME, Rv 238948; Sez. I n. 17208 del 19.2.2001, COGNOME, Rv 218762;) in favore del condannato che si trova nella medesima situazione che legittima il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ex art. 147 primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 1, n. 47868 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277460). E’, dunque, necessario che l’infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche nell’ambito carcerario, o comunque da far sì che l’espiazione della pena, per le sofferenze aggiuntive, eccessive e ingiustificate che ne derivano, avvenga in aperto dispregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento dei detenuti (Sez. 1 n. 5732 de11 18/01/2013, COGNOME, Rv. 254509; Sez. 1 n. 972 del 14/10/2011, /5 – COGNOME, Rv. 251674). Più in particolare, I giudice chiamato a decidere sull’applicazione della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al detenuto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario Corte di Cassazione – copia non ufficiale
in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1 n. 37062 del 910412018, Acampa, Rv. 273699).
4. GLYPH E’ inoltre principio consolidato, ripetutamente affermato nella giurisprudenza Costituzionale, della Corte EDU e di legittimità, che il giudice, investito della delibazione della domanda per l’applicazione di un beneficio penitenziario legato ad uno stato di infermità, deve valutare concretamente tale stato, la compatibilità o meno dell’infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario e, soprattutto, l’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso d umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost. Fermo restando che dal momento che una sofferenza aggiuntiva si produce comunque, inevitabilmente, ogni qual volta la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetto in non perfette condizioni di salute, essa può assumere rilievo solo quando sì appalesi di entità tale – in rapporto appunto alla particolare gravit di dette condizioni – da superare i limiti della umana tollerabilità (Sez. 1, n. 48203 del 10.12.2008, COGNOME, n.m; Sez.1, n. 26026 del 20.05.2003, COGNOME, Rv. 2250085ez. i, n. 32882 dei 24/6/2014, COGNOME, Rv. 261414). Il giudice non può limitarsi ad una astratta considerazione del quadro patologico e dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma deve considerare la concreta situazione, sia della condizione clinica del paziente, sia delle possibilità di cura e assistenza che, nella situazione specifica, è possibile assicurargli, sia della concreta sofferenza aggiuntiva che la detenzione carceraria possa determinare (cfr. Sez. 1, n. 37062 del 9/4/2018, Acannpa, Rv. 273699; Sei. 1, n. 36322 del 30/6/2015, COGNOME, Rv. 264468; v. anche Sez. 1, n. 53166 dei 17/10/2018, COGNOME‘, Rv. 274879; Sez. 1, n. 36856 del 28/9/2005, COGNOME, Rv. 232511; Sez. 1, n. 5715 del 15/11/1999, COGNOME, Rv. 214419). Sulla scorta di questo indirizzo interpretativo, condiviso dal Collegio, il concetto di “grave infermità fisica” deve ritenersi comprensivo del divieto di oltrepassare l’inevitabile grado di sofferenze inerente alla detenzione, così come affermato dalla Corte di Strasburgo sulla base dell’art. 3 CEDU (v. Corte EDU, sent. 26 ottobre 2000, Kudla c. Polancl, § 94). Ne segue che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della compatibilità con il regime carcerario al quale egli è sottoposto, è soggetta a un giudizio bifasico, che deve essere effettuato dapprima in astratto, tenendo conto dell’inquadramento nosografico della patologia che affligge il detenuto e della astratta possibilità di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
cura e, quindi, in concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate in relazione all’istitu penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali, ulteriori strutture carcerarie do poterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della particolare situazione ambientale con il peculiare quadro clinico del detenuto (v. Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, COGNOME, non massimata).
Orbene, l’ordinanza impugnata si è discostata dagli illustrati principi. Il Tribunale di sorveglianza, dopo avere rimarcato di avere espressamente richiesto al carcere di orn ,sgs notizie circa la concreta fronteggiabilità in ambito inframurario delle patologie che affliggono il D.N. GLYPH e di non avere ricevuto risposta sul punto, ha comunque ritenuto di respingere la richiesta di differimento ritenendo comunque gestibile la situazione in istituto, senza prendere in esame, anche solo al fine di spiegarne la superfluità, la richiesta di accertamento peritale richiesto dalla difesa del condannato anche per sopperire alla mancanza delle informazioni di cui sopra (cfr. verbale di udienza del 28 febbraio 2023).
Si tratta, però, di valutazione apodittica e priva di supporto scientifico. In tale situazione in cui i dati o elementi clinici utili ad orientare per l’incompatibilità quadro patologico con il regime detentivo inframurario non sono esaustivi è necessario che il giudice si attivi per approfondire la questione anche ricorrendo all’ausilio peritale (secondo la traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell’art 299, comma 4-t -er, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160), atteso che la natura essenzialmente tecnica delle indagini medico-legali necessarie per verificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate non su semplificazioni bensì su elementi tecnici ulteriori, ordinariamente non reperibili nell’alveo del sapere comune e dunque da acquisirsi secondo le regole proprie dell’istruttoria, in questo caso, di quella propria del procedimento camerate, disponendo pure la perizia, ove necessario. Ciò, ferma restando, naturalmente, la disamina critica spettante alla valutazione giudiziale anche in ordine all’esito peritale e, più in generale, agii elementi tecnici ulteriormente acquisiti, con il completamento scaturente dal contraddittorio.
5.1. Il Tribunale non ha valutato la possibilità che il trattamento in concreto riservato al detenuto possa scadere in ambito inumano o degradante, costituzionalmente e convenzionalmente inibito perché lesivo del fondamentale
diritto alla salute e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, ex artt 32 e 27 Cost. (Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265722; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, COGNOME, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132), pur in presenza di condizioni astrattamente rilevanti sotto questo particolare profilo, specie in considerazione della naturale evoluzione infausta delle accertate patologie.
5.2. La fondatezza delle censure relative alla compatibilità con il regime detentivo delle condizioni dell’odierno ricorrente, determina la conseguente necessità di considerare assorbito quelle relative al luogo di esecuzione della misura rispetto al giudizio di pericolosità sociale. Infatti, quest’ultimo profilo e correlata esigenza di prevenire il concreto pericolo della commissione dì delitti da parte del condannato, devono necessariamente essere apprezzate alla luce della nuova e più approfondita valutazione delle condizioni di salute, oggetto del nuovo giudizio.
Il ricorso, per tale ragione, deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di omissis per il nuovo giudizio da svolgersi nell’osservanza degli indicati principi provvedendo a colmare le individuate lacune motivazionali. Infine, in caso di diffusione della presente ordinanza, si dispone l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs, n. 196/2003 com imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di omissis . In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.l 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 111 ottobre 2023.