Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1320 Anno 2026
XX
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bologna udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 30 gennaio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l’istanza di differimento della pena per motivi di salute ex art. 147 cod. pen., presentata da NOMENOMEXX, attualmente in espiazione della pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47ter , comma 1 lett. c) Ord. pen., concessa con ordinanza del 10 settembre 2024.
Il Tribunale osservava che, in occasione della precedente delibazione, si era dato atto delle compromesse condizioni di salute dell’istante nonchØ dell’età avanzata, ma si era escluso che egli versasse ‘in una franca condizione di gravità tale da fondare la necessità di un rinvio dell’esecuzione penale’, evidenziandosi, d’altro canto, una spiccata pericolosità sociale, desumibile dai precedenti penali susseguitisi in un ampio arco di tempo (dal 1998 al 2021).
Quindi, rilevato che le condizioni di salute, <>, che non si apprezzavano peggioramenti del quadro patologico complessivo, richiamati i plurimi precedenti penali e i procedimenti pendenti per fatti commessi sino al 2021, e rilevato che, in costanza di misura alternativa, egli si era <>, rigettava l’istanza.
2.Avverso la menzionata ordinanza ricorre la difesa di NOME articolando quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1.Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia errato nell’interpretazione dell’art. 147, comma 1 n. 2 cod. pen., sia con riferimento alla nozione di
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1320 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMEXXXX
grave infermità, sia in relazione ai parametri cui ancorare la valutazione di compatibilità della condizione clinica con lo stato di detenzione, non approfondendo la situazione di salute del ricorrente e negando l’aggravamento, nonostante la documentazione allegata all’istanza, che non risulta essere stata presa in considerazione.
Rileva, altresì,vizio di motivazionesotto il profilo della contraddittorietà, per essere pervenuto al rigetto dell’istanza nonostante, nelle premesse, siano state pacificamente assunte le patologie che affliggono il ricorrente, nonchØ sotto il profilo dell’assenza di motivazione con riferimento agli elementi sulla base dei quali ha ritenuto di poter ritenere insussistente un aggravamento, senza, tuttavia, pronunciarsi sulla documentazione clinica allegata a supporto della richiesta, anche alla luce della età avanzata dello stesso.
2.2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione per non avere il Tribunale di sorveglianza operato un bilanciamento tra le condizioni cliniche del ricorrente e lo stato di detenzione domiciliare, al fine di verificarne la compatibilità con i principi umanitari e con la finalità rieducativa della pena. In particolare, lamenta che nell’ordinanza non si sia tenuto conto delle conseguenze che lo stato detentivo, sofferto in una grave condizione patologica e in età avanzata, determina sul diritto del ricorrente ad una esistenza dignitosa e non si sia argomentato in ordine all’efficacia della pena, espiata in dette condizioni, sotto il profilo di effettiva capacità del medesimo di partecipare ad un reale processo di risocializzazione.
2.3.Con il terzo motivo, la difesa del ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla valutazione della pericolosità sociale. Osserva come il Tribunale si sia limitato ad una rassegna dei precedenti penali e dei carichi pendenti, senza verificare se l’attuale condizione clinica di questi sia tale da rendere concreto il pericolo di reiterazione di reati, anche tenendo conto della natura dei reati contestati (di carattere economico), della revisione critica del proprio operato, dell’assenza di uno stabile collegamento con ambienti criminali e senza fornire adeguata motivazione sul punto. Ha, inoltre, sottolineato che i precedenti penali sono risalenti nel tempo e, quindi, relativi a periodi in cui il ricorrente aveva diversa e piø giovane età e che le due violazioni delle prescrizioni enunciate nell’ordinanza (che non hanno determinato nessuna conseguenza processuale) sono connesse alle condizioni cliniche del ricorrente che, nei casi specifici, gli hanno impedito di osservarle pedissequamente.
2.4.Con il quarto motivo, lamenta, infine, che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di modifica delle prescrizioni, non avendo argomentato sulle ragioni per le quali ha ritenuto di non poter concedere le modifiche richieste e motivate dalle esigenze di salute.
3.Il Procuratore generale concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Osservava che i motivi costituiscono mera riproposizione di argomenti già valutati dal Tribunale di sorveglianza e respinti con motivazione esaustiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’art. 147 cod. pen. subordina il rinvio facoltativo della pena per motivi di salute ad una duplice condizione ovvero che la pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita nei confronti di persona che si trovi in condizione di grave infermità fisica (comma 1 n. 2) e che non sussista concreto pericolo della commissione di delitti (comma 4).
2.Quanto alla nozione di grave infermità, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, ormai consolidato, secondo il quale, ai fini del differimento facoltativo della pena ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., Ł necessario che la patologia che affligge l’istante implichi un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze
dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (sez. 1, sent. n. 37216 del 5.3.2014, Rv 260780-01).
Il concetto di gravità dell’infermità si Ł precisato nell’evoluzione giurisprudenziale, venendosi ad affermare che devono considerarsi rilevanti, ai fini del differimento, anche quelle patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità in quanto causa al detenuto di sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Rv. 276413 – 01). ¨, infatti, necessario che, pur nella condizione di restrizione, venga sempre rispettata una soglia di dignità, al di sotto della quale non Ł consentito addivenire.
Parimenti, si Ł ritenuto ammissibile il differimento quando, in ragione della complessiva condizione del reo, in concreto non sia perseguibile la finalità rieducativa della pena, e ciò in contrasto con i principi dettati dall’art. 27 comma 3 della Costituzione (Sez. 1, Sentenza n. 26588 del 19/03/2024 Cc., Rv. 286603 – 01.)
Per quanto attiene, poi, al pericolo di recidiva, Ł necessario effettuare un giudizio prognostico che tenga conto della capacità criminale del condannato.
Il giudice Ł, pertanto, chiamato a effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica Ł possibile assicurare al predetto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n, 37062 del 09/04/2018, Rv. 273699 – 01), sempre operando la verifica inerente alla compatibilità o meno delle condizioni di salute rilevate con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell’età del condannato, comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Rv. 274879 – 01).
3.Tanto premesso, si osserva che in ragione delle patologie che affliggono il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 10.9.2024, ha già concesso il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare con prescrizioni, ritenendo di dover bilanciare i documentati problemi cardiaci, il diabete di tipo II, l’ipertensione arteriosa, e il tumore maligno all’epiglottide (che ha reso necessario un intervento di cordectomia cui Ł conseguita una grave disfagia e disfonia), cui Ł conseguita una invalidità al 100%, con la spiccata pericolosità sociale del condannato.
Ha, invece, ritenuto di non poter accogliere l’ulteriore istanza di differimento della pena, ritenendo che le condizioni di salute, pur indiscusse, e in persona di età avanzata (oltre 90 anni) non integrino una condizione di grave infermità tale da rendere incompatibile con la stessa qualunque stato detentivo, sia pure domiciliare; che non si ravvisano aggravamenti e che la pericolosità sociale, quale evincibile dai precedenti, Ł confermata dal fatto che egli, pur se in misura alternativa, non ha osservato in modo pedissequo i vincoli impostigli.
Ora, dalla ordinanza impugnata si evince il Tribunale di sorveglianza non ha valutato tutte le condizioni cliniche esistenti al momento della decisione ed illustrate nella relazione medica (pur enunciata nell’ordinanza), che vengono solo parzialmente menzionate.
Non risulta, infatti, enunciata e, conseguentemente, valutata l’ingravescenza della condizione visiva (con un grave deficit del visus: 1/10 a dx e 2/10 a sx), così come non si fa
cenno alle conseguenze della caduta che ha determinato ‘la frattura del corpo vertebrale di L4 con cedimento e compressione midollare con conseguente andatura atassica’, che, secondo le indicazioni del medico ortopedico, renderebbe necessario l’utilizzo di un busto, l’utilizzo del deambulatore sulle brevi distanze e l’uso della sedia a ruote.
Il Tribunale di sorveglianza non si Ł confrontato, quindi, con tale nuovo e peggiore quadro clinico in modo da verificare se l’attuale stato del ricorrente giustifichi la permanenza dello stato detentivo, pur se domiciliare, oppure se le condizioni complessive, valutate unitamente all’età, siano tali da influire sulla efficacia e capacità rieducativa della pena, così come non ha valutato l’incidenza del nuovo quadro patologico sulla pericolosità sociale da valutare in concreto. A proposito della pericolosità, si osserva, altresì, che il Tribunale di sorveglianza ha ancorato la propria decisione anche alla inosservanza pedissequa delle prescrizioni in due occasioni, senza tuttavia soffermarsi sulla loro effettiva gravità, e senza chiarire perchØ, nonostante non abbiano avuto conseguenze, siano ritenute tali da costituire conferma della persistente pericolosità sociale del condannato.
Sotto tale profilo, pertanto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna perchØ, libero nelle determinazioni finali, ma rispettoso dei principi enunciati in ordine alla necessità di verificare l’attuale stato clinico sulla pericolosità sociale del condannato e sulla stessa efficacia rieducativa della pena, proceda a nuovo esame.
4.Quanto, infine, alla domanda di modifica delle prescrizioni, si osserva che, effettivamente, il Tribunale di sorveglianza non si Ł pronunciato, dovendosi, tuttavia, rilevare che competente a provvedere sull’istanza Ł il magistrato di sorveglianza ex art. 47ter , comma 4 secondo periodo Ord. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.