Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29447 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29447 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 24/02/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Napoli vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In motivazione, premessa la descrizione del titolo in esecuzione (con fine pena al 8 gennaio 2027) il Tribunale rileva che le patologìe – pur di una certa serietà, essendo presente la calcolosi recidivante da cistina – da cui Ł affetto lo Spada possono ricevere adeguato trattamento in ambito carcerario, per come attestato nella relazione sanitaria del 5 dicembre 2024, con aggiornamento del 19 febbraio 2025 (ove si afferma che le visite specialistiche, pur non eseguite, sono state programmate). Pertanto, si ritiene di disattendere i rilievi difensivi circa la inadeguatezza del trattamento.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge XXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso Ł affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo la difesa (che allega il testo della consulenza urologica) il Tribunale non offre una motivazione adeguata del diniego, in rapporto alla serietà e pericolosità della patologìa, per come emergenti dagli atti.
In particolare il Tribunale si sarebbe accontentato di indicazioni del tutto generiche circa la adeguatezza dei trattamenti sanitari, non ha tenuto conto delle possibili complicazioni derivanti dalla tardività delle prestazioni specialistiche e non ha realmente valutato il contenuto della consulenza di parte, da cui emerge che vi Ł un calcolo da estrarre e ci sono due stent ureterali da sostituire con urgenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
Va ricordato, sui punti oggetto del ricorso , che la norma in tema di sospensione
– Relatore –
Sent. n. sez. 2074/2025
CC – 12/06/2025
obbligatoria – art. 146 co.1 num.3 cod.pen. -nell’escludere ogni bilanciamento con esigenze specialpreventive – presuppone una condizione di particolare gravità della condizione patologica tale da determinare la incompatibilità con lo stato detentivo (sia in rapporto a necessità di tutela della dignità umana che in ragione della impossibilità di fornire trattamenti utili al miglioramento delle condizioni),mentrequella in tema di sospensione facoltativa – art. 147 co.1 num. 2 – nel prevedere che la pena può essere differita nel caso in cui il destinatario si trovi in «condizioni di grave infermità fisica» postula una differente rilevanza delle patologìe (intese come di minore gravità) e richiede – in via generale – che la sottoposizione alla restrizione di libertà, in rapporto alla natura dell’infermità riscontrata, appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da questa derivanti (v. Sez. I, n. 26136 del 6.6.2012, Scudera , rv 253087) o che il trattamento sanitario, imposto dalla gravità delle patologie,non sia praticabile in modo adeguato in ambiente penitenziario, neanche mediante ricorso alle strutture esterne nei modi di cui all’art. 11 ord. pen. (in tal senso Sez. I, n.972 del 14.10.2011, ric. COGNOME , rv 251674; Sez. I n. 1371 del 24.11.2010, ric. COGNOME , rv 249319; Sez. I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478) .
Si Ł altresì precisato che il differimento – in via generale – non Ł di per sŁ ricollegato al pericolo di vita, dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione (v. Sez. I n. 22373 del 8.5.2009, Aquino , rv 244132; Sez. I n. 27352 del 17.5.2019, Nobile , rv 276413).
3. Ciò posto, nel solo caso della sospensione facoltativa (art. 147) Ł lo stesso legislatore ad evidenziare come il differimento dell’esecuzione non veda del tutto estranea, nell’esercizio della discrezionalità del giudice, la considerazione della perdurante pericolosità sociale (l’art. 147 co.4 nega, nei suoi contenuti, l’accesso alla sospensione facoltativa in ipotesi di ritenuta sussistenza del concreto pericolo di commissione di delitti). Già in tale quadro (relativo alle norme contenute nel codice penale), dunque, emerge sul piano normativo l’esistenza di una volontà di bilanciamento (lì dove si versi in ipotesi di sospensione facoltativa) tra tutela della salute e contenimento della pericolosità sociale, sia pure nei casi di minore gravità delle patologìe riscontrate (v. di recente Sez. I n. 2337 del 13.11.2020, rv 280352).
Nel settore dell’ordinamento penitenziario, in virtø di un assetto normativo progressivo, derivante da plurimi interventi legislativi, la misura alternativa della detenzione domiciliare per motivi di salute realizza comuni finalità umanitarie e assistenziali e ripete in larga misura i presupposti di fatto delle due norme testŁ citate (art. 146 e art. 147 cod.pen.) nell’ambito di un microsistema che vede tuttavia alternarsi la prevalenza dell’una o dell’altra tra le diverse esigenze in contrasto (tutela della salute/ contenimento della residua pericolosità).
Se infatti la previsione dell’art. 47 ter comma 1 in caso di «condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali» Ł declinata in termini di obbligatorietà del trattamento domiciliare, in ciò atteggiandosi come proiezione del disposto di cui all’art. 146 cod.pen., Ł pur vero che tale disposizione si applica esclusivamente in ipotesi di residuo pena non superiore a quattro anni e con esclusione dell’area di cui all’art. 4 bis ed in tale assetto Ł dato percepire un limite applicativo correlato a condizioni soggettive (entità del residuo pena/reato commesso) che nulla hanno a che fare con il tema sanitario/assistenziale ma realizzano esigenze di tutela della collettività .
La previsione, inoltre, del comma 1 ter che consente di applicare la detenzione domiciliare in deroga sia al limite dell’entità della pena residua che alla ostatività delle fattispecie di reato di cui all’art. 4 bis (tra le molte Sez. I n. 17208 del 19.2.2001, COGNOME , rv
218762; Sez. I n.8993 del 13.2.2008, COGNOME , rv 238948; Sez. I n. 18439 del 5.4.2013 ric. COGNOME , rv 255851) si rapporta ad entrambe le condizioni di fatto descritte dal legislatore agli articoli 146 e 147 del codice penale, ontologicamente differenti tra loro. In ciò Ł di certo possibile scorgere una volontà legislativa di realizzare un contemperamento tra le esigenze umanitarie e terapeutiche da un lato e il contenimento della residua pericolosità dall’altro, posto che la misura in questione consente di evitare – in ogni caso – l’effetto sospensivo della pena e mantenere un controllo, ove necessario, sui comportamenti del soggetto sottoposto (così, tra le altre,Sez. I n. 4328 del 12.6.2000, ric. Sibio , rv 216912).
Questa Corte di legittimità, inoltre, ha piø volte affermato che il Tribunale di Sorveglianza nell’applicare i principi generali sin qui menzionati non può evitare di confrontarsi con la effettiva adeguatezza o meno delle terapie in atto presso la struttura detentiva, dovendo motivare su tale aspetto in modo specifico (indirizzo interpretativo espresso, tra le altre, in Sez. I n. 30495 del 5.7.2011, rv 251478; Sez. I n. 41192 del 18.9.2015, rv 264894,ove si Ł affermato che in tema di differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute, il Tribunale di sorveglianza che rigetti l’istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l’autorità sanitaria preposta indichi come necessari). La linea interpretativa di cui sopra Ł stata -di recente – rafforzata dai contenuti della decisione emessa dalla I Sez. della Corte Edu nel caso Libri contro Italia (sent. del 11 gennaio 2024), contenente un accertamento di violazione dell’articolo 3 della Convenzione Edu (disposizione che pone il divieto di trattamenti inumani o degradanti). In detto arresto Ł stato evidenziato, tra l’altro che l’aspetto della «qualità delle cure fornite» deve essere oggetto di verifica in concreto e non in astratto, pena, appunto la violazione dei parametri imposti dall’art. 3 della Convenzione.
Calando tali principi nel caso dello XXXXX va rilevato che il Tribunale ha recepito in modo alquanto formale la prospettazione di ‘compenso’ della patologìa proveniente dall’area sanitaria – pur a fronte di obiettive criticità – e non ha verificato la esistenza di seri rischi di integrità fisica, indicati in modo specifico dal consulente di parte. Non può sottacersi, inoltre, l’esistenza di un indizio in senso negativo circa l’adeguatezza delle terapie, stante la mera programmazione delle visite specialistiche.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 12/06/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME