Differimento Pena: Inammissibile se la Condanna è Già in Esecuzione
L’istituto del differimento pena rappresenta una deroga al principio di immediata esecuzione della condanna, consentendo, in casi specifici, di posticipare l’inizio o la prosecuzione della detenzione. Tuttavia, i presupposti per la sua concessione sono rigorosi. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi fondamentali, dichiarando inammissibile un ricorso che si basava su una domanda di grazia per una pena già in corso di esecuzione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già in stato di detenzione, presentava un’istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere il differimento della pena. Il Tribunale dichiarava l’istanza inammissibile, rilevando che si trattava di una semplice riproposizione di una richiesta identica, già respinta pochi mesi prima.
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, articolando due motivi principali:
1. La mancata notifica del precedente provvedimento di rigetto, che a suo dire ne inficiava la validità.
2. La sussistenza dei presupposti per il rinvio dell’esecuzione basato sulla presentazione di una domanda di grazia, ai sensi dell’art. 147 del codice penale.
In pendenza del giudizio di legittimità, il difensore depositava inoltre un’istanza di ‘non luogo a provvedere’, manifestando un sopravvenuto difetto di interesse, senza però allegare una procura speciale.
L’Analisi della Corte e il differimento pena
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto entrambi i motivi di ricorso, qualificandoli come manifestamente inammissibili. In primo luogo, ha chiarito che l’eventuale omessa notifica di un provvedimento precedente non può essere fatta valere come motivo di impugnazione del provvedimento successivo, che si limita a prendere atto della riproposizione della stessa istanza. Inoltre, il secondo provvedimento era stato emesso con la procedura semplificata prevista dall’art. 666, comma 2, c.p.p., che non richiede il contraddittorio in casi di manifesta inammissibilità per identità della richiesta.
Differimento pena e domanda di grazia: un binomio impossibile a pena avviata
Il punto cruciale della decisione riguarda il secondo motivo. La Suprema Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il differimento pena legato a una domanda di grazia (art. 147 c.p.) può essere concesso unicamente se la pena non è ancora in corso di esecuzione. Nel caso di specie, il ricorrente si trovava già in stato di detenzione, rendendo di per sé inapplicabile la norma invocata.
Infine, i giudici hanno rilevato l’inefficacia della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, poiché non supportata da una procura speciale che autorizzasse specificamente il difensore a un atto dispositivo del diritto di impugnazione quale la rinuncia al ricorso.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri procedurali e sostanziali. Dal punto di vista procedurale, la riproposizione di un’istanza identica, senza nuovi elementi, attiva una procedura de plano che ne dichiara l’inammissibilità senza necessità di udienza. Eventuali vizi di notifica di atti precedenti devono essere fatti valere nelle sedi e con gli strumenti opportuni, non come motivo di impugnazione di un atto successivo. Sul piano sostanziale, la Corte applica restrittivamente la norma sul rinvio per domanda di grazia, interpretandola come uno strumento volto a evitare l’inizio della detenzione in pendenza della decisione presidenziale, e non a interromperla una volta che sia già iniziata.
Conclusioni
La decisione riafferma la rigidità dei presupposti per accedere al differimento pena, specialmente quando la detenzione è già in atto. L’ordinanza sottolinea che la presentazione di una domanda di grazia non costituisce un ‘passepartout’ per la sospensione dell’esecuzione e che le istanze al Tribunale di Sorveglianza non possono essere reiterate con i medesimi argomenti. La pronuncia si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sanzione della palese infondatezza del ricorso.
È possibile chiedere il differimento della pena sulla base di una domanda di grazia se si è già in carcere?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il differimento della pena ai sensi dell’art. 147 c.p. per pendenza di una domanda di grazia può essere concesso solo se la pena non è ancora in corso di esecuzione.
Cosa succede se si ripresenta al giudice un’istanza identica a una già rigettata?
Se l’istanza non presenta elementi di novità, viene dichiarata manifestamente inammissibile, spesso con una procedura semplificata che non richiede un’udienza in contraddittorio tra le parti.
Perché un avvocato ha bisogno di una ‘procura speciale’ per rinunciare a un ricorso?
La rinuncia a un’impugnazione è un atto dispositivo che incide direttamente sul diritto del cliente. Pertanto, la legge richiede che il difensore sia munito di un mandato specifico (procura speciale) che lo autorizzi espressamente a compiere tale atto, non essendo sufficiente il mandato generale ricevuto per la difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37764 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di differimento della pena presentata da NOME, motivando sul fatto che l’istanza era mera riproposizione di altra già rigettata con ordinanza del 6 febbraio 2024;
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente inammissibile perché lamenta l’omessa notifica del precedente provvedimento, circostanza che può rilevare ai fini dell’impugnazione di quel precedente provvedimento e non di quello oggetto del ricorso, che è comunque stato emesso con l’applicazione dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen. e per il quale non era richiesto contraddittorio;
che anche il secondo motivo è manifestamente inammissibile perché sulla base della domanda di grazia ai sensi dell’art. 147 cod. pen. il differimento può essere concesso solo se la pena non è, come in questo caso, già in esecuzione (Sez. 1, n. 5210 del 15/10/1996, Scalise, Rv. 206376 – 01);
che in data 17/09/2024 il difensore ha depositato istanza di non luogo a provvedere in cui manifesta il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia sul ricorso, ma che tuttavia alla dichiarazione non è allegata procura speciale;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024
Il Presidente
Consfølere estensore