Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7393 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7393 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 15/01/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza con cui in data 15.1.2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato una istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare;
Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio;
Rilevato che la motivazione del rigetto si fonda sulle risultanze della relazione sanitaria del carcere in data 16.12.2024, che, a fronte della consulenza tecnica della difesa, segnala una patologia cardiovascolare cronica del detenuto, il quale tuttavia versa in condizioni di salute discrete e non presenta acuzie in atto;
Considerato che il ricorso avversa l’ordinanza reiterando le osservazioni del consulente medico-legale di parte, peraltro risalenti a giugno del 2024, che sono state già prese in considerazione dal Tribunale di sorveglianza;
Considerato, in particolare, che il rilievo del consulente della difesa circa la delicatezza dei primi mesi successivi all’infarto subito da XXXXXXXXXŁ stato superato congruamente dall’osservazione che l’evento cardiovascolare acuto risaliva a quasi un anno e mezzo prima della decisione del Tribunale, mentre il rischio di nuovo evento acuto, che lo stesso consulente di parte definisce ‘non prevedibile’, dovrebbe essere necessariamente fronteggiato con il ricorso a presidi sanitari esterni, che non Ł affatto precluso dalla detenzione in carcere giusta la previsione dell’art. 11 ord. pen. (peraltro, già normalmente utilizzato, secondo il Tribunale, per i controlli necessari);
Ritenuto, quindi, che il ricorso solleciti al giudice di legittimità una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto su cui si basa la decisione impugnata e che, pertanto, debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
– Relatore –
Ord. n. sez. 17500/2025
CC – 04/12/2025
Aggiunto che si deve disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.