Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6499 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6499 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nata a NOMENOMEXXXXXXXX il XXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di differimento pena ex art. 147, comma 3, ord. pen. proposta da XXXXXXXXXX in considerazione del proprio stato di gravidanza;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 47, comma 1 ter ord. pen. e 15 d.l. n. 48 del 2025 evidenziando che nel caso in esame il differimento della pena era obbligatorio prima dell’entrata in vigore del c.d. Decreto sicurezza e che questo non sarebbe applicabile in quanto il reato Ł stato commesso in data antecedente per cui una diversa interpretazione sarebbe comunque incostituzionale;
Rilevato che la doglianza Ł manifestamente infondata e la questione di legittimità costituzionale Ł irrilevante in quanto alla ricorrente all’atto della domanda era già stato applicato il differimento della pena – seppure disposto con le forme contenitive di cui all’art. 47, comma 1-ter, ord. pen. – con riferimento all’età degli altri figli per cui la preclusione al differimento pena puro e semplice non deriva dalla norma censurata ma da un apprezzamento concreto circa il grado di pericolosità della condannata, ciò anche considerato che ai sensi della normativa in precedenza vigente in casi analoghi a quello di specie era previsto che il differimento pena avrebbe potuto al piø essere eseguito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (Sez. 1, n. 2358 del 12/10/2023, dep. 2024, Rv. 285616 – 01) e alla ricorrente Ł stata applicata la detenzione domiciliare;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 929/2026
CC – 22/01/2026
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.