Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48891 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48891 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato le istanze di differimento obbligatorio . e facoltativo dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., proposte nell’interesse di NOME, detenuto in espiazione delle pene irrogate con le sentenze del Tribunale di Venezia del 18 gennaio 2016 e del 14 settembre 2021.
Rilevato che avverso l’ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo, con due motivi, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (motivo primo) nonché nullità dell’ordinanza per essere stata decisa la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 96, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo motivo).
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto devolve con il primo motivo asserito difetto di motivazione e/o palese illogicità di questa, che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 e 3).
Rilevato che risultano adeguatamente esaminate dal Tribunale di sorveglianza anche la documentazione prodotta in sede di merito, nonché gli esiti delle relazioni trasmesse dalla Casa circondariale (cfr. pag. 2 dell’ordinanza), con motivazione immune da illogicità manifesta, dunque, non censurabile in questa sede e che l’asserita mancanza assoluta di motivazione circa la richiesta di perizia non si riscontra dalla lettura del provvedimento che, a p. 3, indica le lineari ragioni per le quali non si reputa di accedere alla richiesta difensiva.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che questo deduce una violazione processuale che non produce la dedotta nullità del provvedimento impugnato e che, comunque, la critica è generica posto che alcuna lesione specifica del diritto di difesa viene illustrata, tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’inosservanza del termine per provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta) non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice (Sez. 2, n. 18462 del 08/03/2017, Rv. 269746).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Il P esidentg
Il Consigliere estensore
Così deciso il 28 settembre 2023