Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9961 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9961 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a Recale il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 07/10/2025 dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 7 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, che era stata presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per la frazione detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 24 settembre 2034.
Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila sull’assunto che le condizioni di salute di NUMERO_CARTA, che risultava affetto da patologie ipertensive, cardiologiche e diabetiche, pur nella loro obiettiva problematicità nosografica, erano compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottoposto presso la Casa di reclusione di ‘XXXXXXX’, attestate dalle relazioni sanitare redatte nel corso della sua lunga carcerazione.
Avverso questa ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.
Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per le misura alternative alla detenzione richieste dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle, conclamate, patologie che, da tempo, affliggevano il ricorrente, attestate dalla documentazione sanitaria versata in atti.
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, nel respingere l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, non aveva considerato che NUMERO_CARTA era affetto da patologie concomitanti di elevata gravità, che potevano essere monitorate soltanto con la sua allocazione in strutture cliniche specializzate, anche alla luce del contenuto dell’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 23 settembre 2025, che rendeva incontroversa la gravità delle condizioni di
salute del ricorrente.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ł infondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili dell’ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti nosografici per il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, richiesto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni di salute del ricorrente, la cui problematicità non Ł in alcun modo controversa. Il detenuto, infatti, Ł affetto da, conclamate e concomitanti, patologie ipertensive, cardiologiche e diabetiche, per effetto delle quali, da tempo, era sottoposto a un monitoraggio clinico intramurario costante.
Tanto premesso, deve osservarsi che nell’ordinanza impugnata venivano correttamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che le condizioni di salute di
XXXXXXXXXXX, pur nel contesto nosografico di obiettiva complessità che si Ł descritto, non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria patita. Infatti, la grave forma di ipertensione, correlata a un diabete mellito e a una rivascolarizzazione miocardica, da cui era affetto il ricorrente, era sottoposta a un monitoraggio intramurario costante, effettuato presso il centro clinico della Casa di reclusione di XXXXXXX dove il ricorrente era detenuto, che doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristretto.
Il giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, del resto, era avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrente, richiamati analiticamente nel provvedimento impugnato, da cui emergeva l’esistenza di una situazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verifica incompatibili, benchØ problematiche, con il regime carcerario patito presso la Casa di reclusione di XXXXXXX. Tra questi, si richiamavano i controlli clinici eseguiti nelle date del 15 dicembre 2024, del 23 dicembre 2024, del 13 marzo 2025, dell’11 aprile 2025, del 14 maggio 2025 e del 22 maggio 2025.
In questa cornice, non può non rilevarsi che la situazione clinica di NUMERO_CARTA non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alla detenzione invocate, non potendosi ravvisare, almeno allo stato, condizioni di infermità fisica incompatibili con lo stato detentivo patito, rispetto alle quali il richiamo all’astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate Ł privo di rilievo e non Ł corroborato dalle allegazioni difensive.
Occorre, infatti, ribadire che le emergenze cliniche – sulle quali ci si Ł soffermati nel paragrafo precedente, richiamando le verifiche nosografiche alle quali il ricorrente si sottoponeva tra il dicembre del 2024 e il maggio del 2025 – non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito presso la Casa di reclusione di XXXXXXX da NUMERO_CARTA. Non può, in proposito, non richiamarsi quanto riferito a pagina 3 del provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che le patologie dalle quali «Ł interessato il condannato possono continuare ad essere controllate e curate all’interno dell’Istituto o comunque mediante visite e consulenze specialistiche effettuate all’esterno ai sensi dell’art 11 O.P., non necessitando l’interessato di trattamenti che potrebbero essergli garantiti soltanto al di fuori del circuito detentivo in regime di libertà».
Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, dunque, risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per l’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente, Ł necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui Ł affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento a XXXXXXXXXXX – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione. In tali ipotesi, pertanto, occorre verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza e un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che deriva dalla legittima esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi, certamente riscontrabile nel caso di specie (tra le altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281225 – 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274879 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406 – 01).
NØ potrebbe essere diversamente, non essendo possibile, in ipotesi di questo genere, esprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto da una patologia, che si assume incompatibile con la sua carcerazione, anche tenuto conto delle considerazioni espresse, nel caso di specie, dalle relazioni sanitarie trasmesse dalla direzione della Casa di reclusione di XXXXXXX nelle date del 31 luglio e del 30 settembre 2025, richiamate a pagina 4 della decisione censurata.
Occorre, pertanto, ribadire che non possibile esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all’interno del circuito penitenziario, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica Ł possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.