Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9970 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9970 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 25/09/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 25 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, che era stata presentata da NOME per la frazione detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 5 novembre 2027.
Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sull’assunto che le condizioni di salute di NOME, che risultava affetto da concomitanti patologie cardiologiche, pneumologiche, allergologiche e diabetiche, accertate dalle strutture sanitarie presso le quali era stato curato nel corso degli anni, pur nella loro obiettiva problematicità nosografica, erano compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottoposto presso la Casa circondariale di
NOMENOMEX. Tale compatibilità, infatti, risultava attestata dalle relazioni sanitare acquisite durante la sua lunga carcerazione, che rendeva superfluo
l’espletamento di ulteriori verifiche cliniche.
Avverso questa ordinanza NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque, correlate, censure difensive.
Con queste doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per le misura alternative alla detenzione richieste da NOME, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle, conclamate e concomitanti, patologie che, da tempo, affliggevano il ricorrente, attestate dalla corposa documentazione sanitaria versata in atti dalla difesa.
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, nel respingere l’istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, non
aveva considerato che NOME era affetto da patologie di elevatissima gravità, che, come evidenziato nella documentazione sanitaria allegata, potevano essere monitorate solo con la sua allocazione in strutture cliniche di alta medicalizzazione, con la quale il provvedimento impugnato non si era confrontato, nonostante la peculiarità delle condizioni nosografiche del ricorrente.
Le omissioni valutative nelle quali era incorso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rendevano evidente che il provvedimento censurato appariva in contrasto con i principi costituzionali che sovrintendono alla tutela della salute del detenuto, che venivano richiamati espressamente in relazione alle censure formulate, in via subordinata al mancato accoglimento delle doglianze principali, con il terzo e il quarto motivo di ricorso, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111, sesto comma, Cost.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso proposto da NOME Ł infondato.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili dell’ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti nosografici per il differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, richiesto da NOME, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni di salute del ricorrente, la cui problematicità non Ł, in questa sede, controversa. Il detenuto, infatti, Ł affetto da, conclamate e concomitanti, patologie cardiologiche, pneumologiche, allergologiche e diabetiche, caratterizzate da periodiche riacutizzazioni, in conseguenza delle quali, da tempo, Ł sottoposto a un monitoraggio clinico continuo, effettuato all’interno del circuito penitenziario.
Tanto premesso, deve osservarsi che nell’ordinanza impugnata venivano correttamente valutati gli elementi processuali, così come richiamati in relazione alle cinque doglianze prospettate con l’atto d’impugnazione in esame, su cui ci si soffermava con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che le condizioni di salute di NUMERO_CARTA, pur nel contesto nosografico di obiettiva complessità che si Ł premesso, non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria attualmente patita. Infatti, le patologie cardiologiche, pneumologiche, allergologiche e diabetiche, da cui risultava affetto il ricorrente, erano sottoposte a un monitoraggio intramurario costante, attualmente effettuato presso il centro clinico della Casa circondariale di XXXXXX ‘NOMEXX’ dove il ricorrente era detenuto, che doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristretto.
Il giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, del resto, era avvalorato dagli accertamenti svolti presso le strutture sanitarie nelle quali
TARGA_VEICOLO era stato visitato negli ultimi anni, che risultavano corroborati dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrente, richiamati analiticamente nel provvedimento impugnato. Da tali accertamenti era emersa l’esistenza di una situazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verifica incompatibili, sebbene obiettivamente problematiche, con il regime carcerario patito dal detenuto presso la Casa circondariale di XXXXXX ‘NOMEXX’.
3. In questa cornice, deve evidenziarsi che la situazione clinica di NUMERO_CARTA non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alla detenzione invocate, non potendosi ravvisare, almeno allo stato, condizioni di infermità fisica incompatibili con lo stato detentivo patito dal detenuto, rispetto
alle quali il richiamo all’astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate appare privo di rilievo e non Ł smentito dalla documentazione allegata dalla difesa del ricorrente.
Occorre, infatti, ribadire che le emergenze cliniche non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito da COGNOME presso la Casa circondariale di XXXXXX ‘NOMEXX’, atteso che,secondo quanto riferito nella relazione sanitaria trasmessa dalla direzione dell’istituto penitenziario dove il ricorrente Ł ristretto, richiamata a pagina 2 del provvedimento impugnato, il detenuto versa «in condizioni cliniche stabili, non particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari presenti nell’istituto », tanto Ł vero che non si erano «resi necessari durante la permanenza in Istituto invii urgenti in pronto soccorso nØ presso strutture ospedaliere».
Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, dunque, risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per l’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente, Ł necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui Ł affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento alla posizione di NOME – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione. In tali ipotesi, occorre verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza e un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che deriva dalla legittima esecuzione della pena, rendendo incompatibile la prosecuzione della carcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi, che Ł certamente riscontrabile nella valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro (tra le altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281225 – 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274879 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406 – 01).
NØ potrebbe essere diversamente, non essendo possibile, in ipotesi di questo genere, esprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto da una patologia che si assume incompatibile con la sua carcerazione.
Non Ł, infatti, possibile esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto che invoca l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica dello stesso soggetto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all’interno del circuito penitenziario, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica Ł possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 – 01).
Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01, che ribadisce la necessità di valutare, sia in astratto sia in concreto, il percorso terapeutico seguito dal detenuto affetto da problemi di salute all’interno del circuito penitenziario, secondo cui: «In tema di differimento
della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma Ł tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonchØ l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico».
Deve, infine, evidenziarsi che la linearità del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro e la congruità del giudizio di compatibilità carceraria espresso nei confronti di NOME, su cui ci si Ł soffermati nei paragrafi precedenti, rende evidente l’assenza delle omissioni valutative censurate dalla difesa del ricorrente, dalle quali discende l’insussistenza del contrasto sistematico, prefigurato con il ricorso in esame, della decisione censurata con i principi costituzionali che sovrintendono alla tutela della salute del detenuto, richiamati in riferimento agli artt. 3, 27 e 111, sesto comma, Cost.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.