Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50938 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50938 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legitti perché il primo motivo deduce la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che però è applicabile solo ai ricorsi contro sentenza emessa in giudizio dibattimentale, e non a quelli contro i provvedimenti emessi dal Tribunale di sorveglianz (Sez. 1, Sentenza n. 32116 del 10/09/2020, Gaita, Rv. 280199), ed il secondo motivo attiene al merito della decisione del Tribunale di sorveglianza, non essendo illogico non aver disposto i differimento della pena in presenza di una situazione clinica adeguatamente trattata in ambiente carcerario ed in cui l’assenza di un trattamento rispettoso per il senso di umanità della pena meramente affermata in ricorso ma non adeguatamente documentata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.