Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10028 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10028 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOMENOMENOMEXX
avverso la sentenza emessa il 02/10/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 2 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l’istanza di differimento RAGIONE_SOCIALEa pena, anche nelle forme RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare, che era stata presentata da NOME per la frazione detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 7 ottobre 2027.
Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro sull’assunto che le condizioni di salute di NOME, che risultava affetto da concomitanti patologie cardiologiche e diabetiche, pur nella loro obiettiva problematicità, dovevano ritenersi compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottoposto presso la Casa circondariale di Catanzaro, così come attestato dalle relazioni sanitare redatte nel corso RAGIONE_SOCIALEa sua lunga carcerazione. L’ultima di tali relazioni risultava trasmessa dal direttore RAGIONE_SOCIALEa struttura penitenziaria dove il condannato era ristretto il 22 settembre 2025 e descriveva una situazione nosografica gestibile all’interno RAGIONE_SOCIALE‘istituto dove si trovava il condannato.
Avverso questa ordinanza NOME, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘avv. AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE‘avv. AVV_NOTAIO, proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate doglianze.
Con queste censure difensive si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per le misura alternative alla detenzione richieste dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEe, conclamate e concomitanti, patologie che, da tempo, affliggevano il NUMERO_CARTA, attestate dalla documentazione sanitaria acquisita e dagli esiti RAGIONE_SOCIALEe verifiche peritali svolte dal prof. NOME COGNOME in altro procedimento di sorveglianza.
Si deduceva, in proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, nel respingere l’istanza di differimento RAGIONE_SOCIALEa pena, anche nelle forme RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare, non aveva considerato che NOME era affetto da patologie concomitanti e connotate da elevata gravità, che, come evidenziato nelle certificazioni allegate, potevano essere monitorate solo con la sua allocazione in strutture cliniche specializzate, con le quali il provvedimento impugnato non si era confrontato, nonostante la peculiarità RAGIONE_SOCIALEe condizioni nosografiche del ricorrente. Lo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, del resto, nella nota del 28 dicembre 2024 aveva rappresentato che il condannato, per la gravità RAGIONE_SOCIALEe sue condizioni di salute, avrebbe potuto essere ristretto nei soli istituti penitenziari di Cagliari ‘E. Scalas’, Napoli ‘Secondigliano’, Napoli ‘Poggioreale’, Genova ‘Marassi’ e Torino ‘Lorusso e Cotugno’.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME Ł infondato.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti, nosografici e processuali, per il differimento RAGIONE_SOCIALEa pena, anche nelle forme RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare, richiesto da NOME, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe emergenze processuali e RAGIONE_SOCIALEe condizioni di salute del ricorrente.
La problematicità RAGIONE_SOCIALEe condizioni fisiopsichiche del ricorrente, del resto, non Ł controversa, essendo pacifico che il detenuto, attualmente ristretto presso la Casa circondariale di Catanzaro, Ł affetto da conclamate e concomitanti patologie, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEe quali, da tempo, Ł sottoposto a un monitoraggio clinico continuo, effettuato all’interno del circuito penitenziario. Si consideri che, secondo quanto riferito a pagina 13 del provvedimento impugnato, NUMERO_CARTA risultava affetto da «OSAS di grado severo, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo 2, obesità di II grado, dislipidemia mista epatosteatosi, melanoma coscia sinistra ».
Tanto premesso, deve osservarsi che nel provvedimento censurato venivano valutati correttamente gli elementi processuali acquisiti dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, evidenziandosi che le condizioni di salute di NUMERO_CARTA, pur nel contesto di obiettiva complessità nosografica che si Ł descritto, non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria attualmente patita. Infatti, le gravi patologie, cardiologiche e diabetiche, da cui risultava affetto il ricorrente, erano sottoposta a un monitoraggio intramurario costante, effettuato presso il centro clinico RAGIONE_SOCIALEa Casa circondariale di Catanzaro dove il ricorrente era attualmente detenuto, che, associate allo svolgimento di visite periodiche, effettuate presso strutture sanitarie esterne RAGIONE_SOCIALE‘area catanzarese, doveva ritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristretto.
Il giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, del resto, era avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso RAGIONE_SOCIALEa detenzione del ricorrente, richiamati nel provvedimento impugnato, da cui emergeva l’esistenza di una situazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verifica incompatibili, sebbene problematiche, con il regime carcerario patito presso la Casa circondariale di Catanzaro. Tali verifiche RAGIONE_SOCIALEe quali si dava atto nell’ultima relazione sanitaria, trasmessa dal direttore RAGIONE_SOCIALEa struttura penitenziaria dove il condannato era ristretto il 22 settembre 2025, inducevano a formulare un giudizio di compatibilità del regime carcerario patito dal ricorrente con le sue condizioni di salute, che non appariva smentito nØ
dalle verifiche peritali svolte dal prof. NOME COGNOME in altro procedimento di sorveglianza nØ dalla nota trasmessa dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria il 28 dicembre 2024, che risultavano superate dai piø recenti accertamenti clinici sulle patologie da cui era affetto NOME.
3. In questa, univoca, cornice nosografica, non può non rilevarsi che la situazione clinica di NUMERO_CARTA non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alla detenzione invocate nel suo interesse, non potendosi ravvisare, quantomeno allo stato, condizioni di infermità incompatibili con lo stato detentivo attualmente patito presso la Casa circondariale di Catanzaro. Rispetto a tali condizioni di salute, inoltre, il richiamo all’astratta rilevanza nosografica RAGIONE_SOCIALEe patologie considerate Ł privo di effettivo rilievo, non Ł smentito dalle allegazioni difensive e non rende necessario lo svolgimenti di verifiche peritali funzionali a valutare l’andamento RAGIONE_SOCIALEe patologie del ricorrente, tenuto conto del fatto che l’ultima relazione sanitaria, trasmessa dal direttore RAGIONE_SOCIALEa struttura penitenziaria catanzarese il 22 settembre 2025, dava atto degli accertamenti clinici svolti dal ricorrente a ridosso RAGIONE_SOCIALE‘udienza dove veniva adottato il provvedimento impugnato, che veniva celebrata il 2 ottobre 2025.
Occorre, quindi, ribadire che le emergenze nosografiche non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario attualmente patito da NOME presso la struttura penitenziaria catanzarese, in ragione del fatto che,secondo quanto riferito a pagina 16 del provvedimento impugnato, il trattamento terapeutico «riservato al condannato risulta assimilabile a quello previsto per una persona in stato di libertà che Ł affetto da analogia patologia analoga ». A fronte di tali risultanze cliniche, la difesa del ricorrente si limitava «a ricordare che le condizioni di salute non debbono dare luogo ad una sofferenza ulteriore rispetto a quella strettamente connessa alla espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena, ciò che, nella specie, risulta escluso».
Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, dunque, appare fondato su una valutazione rispettosa RAGIONE_SOCIALEe emergenze nosografiche e pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per l’accoglimento di una misura alternativa incentrata sulle condizioni di salute del ricorrente, Ł necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui Ł affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenze dannose o, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento a NOME – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione. In tali ipotesi, pertanto, occorre verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti un’afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello che deriva dall’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, rendendo incompatibile la prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa carcerazione con la dignità umana del condannato, su cui si impone una verifica rigorosa del tribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi, certamente riscontrabile nel caso di specie (tra le altre, Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281225 – 01; Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, COGNOME, Rv. 274879 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406 – 01).
NØ potrebbe essere diversamente, non essendo possibile, in ipotesi di questo genere, esprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto da una patologia, pur connotata da severità, che si assume incompatibile con la sua carcerazione. Non si può, infatti, esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto sottoposto a vaglio senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all’interno del circuito penitenziario
nazionale, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione domiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica Ł possibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto
da NOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.