Differenza Truffa Insolvenza: l’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un’importante occasione per ribadire la netta differenza tra truffa e insolvenza fraudolenta. Questa pronuncia emerge da un caso in cui un ricorso è stato dichiarato inammissibile, consolidando principi giuridici fondamentali sulla qualificazione dei reati contro il patrimonio e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: un Contenzioso sull’Uso di un Immobile
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo. Quest’ultimo, secondo l’accusa, aveva agito in modo fraudolento nei confronti del proprietario di un immobile. La sua condotta si era manifestata attraverso una persistente e volontaria permanenza nell’appartamento, anche dopo la disattivazione delle utenze, arrivando al punto di allacciarsi abusivamente alla rete elettrica condominiale per continuare a usufruire dei servizi. L’imputato aveva contestato la ricostruzione, negando la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi di Impugnazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali:
1. Mancanza dell’elemento soggettivo: Sosteneva la non correttezza della motivazione dei giudici di merito riguardo alla sua volontà di commettere il reato e contestava la credibilità della persona offesa.
2. Errata qualificazione giuridica: Riteneva che il fatto, se penalmente rilevante, dovesse essere inquadrato nel reato di insolvenza fraudolenta e non in quello, più grave, di truffa.
La difesa mirava quindi a smontare l’impianto accusatorio sia sul piano della prova dell’intenzionalità sia su quello della corretta interpretazione della norma penale applicabile.
L’Analisi della Cassazione: la differenza truffa insolvenza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le censure. In primo luogo, ha qualificato i motivi relativi all’elemento soggettivo e alla credibilità della vittima come una ‘pedissequa reiterazione’ degli argomenti già presentati e respinti in appello. Tali motivi sono stati ritenuti non specifici, in quanto non contenevano una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse difese.
Il punto cruciale dell’ordinanza risiede però nella chiara distinzione che i giudici hanno tracciato per spiegare la differenza tra truffa e insolvenza fraudolenta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito che i giudici di merito hanno applicato correttamente il principio di diritto che distingue i due reati. La truffa si configura quando la frode viene attuata attraverso la simulazione di circostanze inesistenti o la creazione artificiosa di condizioni volte a indurre in errore la vittima. Si tratta, quindi, di un comportamento attivo e ingannevole che altera la percezione della realtà della controparte.
Al contrario, nell’insolvenza fraudolenta, la frode si realizza attraverso la dissimulazione, ovvero il semplice nascondere il proprio reale stato di insolvenza quando si contrae un’obbligazione, con l’intenzione pregressa di non adempierla. In questo caso, l’inganno è passivo, basato sull’occultamento di una condizione personale.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente individuato la volontarietà dell’azione dell’imputato nel suo diniego ripetuto a lasciare l’immobile e nella sua pervicace volontà di permanervi, manifestata dall’allaccio abusivo alla rete elettrica. Questi comportamenti attivi sono stati considerati elementi che andavano oltre la mera dissimulazione dello stato di insolvenza, integrando gli ‘artifizi e raggiri’ tipici della truffa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma due importanti principi. Dal punto di vista processuale, sottolinea che un ricorso in Cassazione deve contenere critiche nuove e specifiche alla sentenza di appello, non potendosi limitare a riproporre le stesse argomentazioni. Dal punto di vista sostanziale, rafforza la distinzione tra due figure di reato spesso confuse. La decisione chiarisce che la condotta attiva, volta a creare una falsa rappresentazione della realtà per ottenere un ingiusto profitto, qualifica il reato come truffa, mentre la condotta passiva di chi nasconde la propria incapacità economica per non pagare un debito rientra nell’alveo dell’insolvenza fraudolenta. Il discrimine risiede quindi nella modalità della frode: attiva e manipolatoria nella truffa, passiva e dissimulatoria nell’insolvenza fraudolenta.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato inammissibile quando si limita a ripetere in modo meccanico (‘pedissequa reiterazione’) gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio di appello, senza formulare critiche specifiche e argomentate contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual è la differenza tra il reato di truffa e quello di insolvenza fraudolenta secondo la Cassazione?
La differenza fondamentale sta nella modalità della frode. Nella truffa, la frode è attiva e si realizza attraverso la simulazione di circostanze false o la creazione di ‘artifizi e raggiri’ per indurre la vittima in errore. Nell’insolvenza fraudolenta, la frode è passiva e consiste nel nascondere (‘dissimulare’) il proprio stato di insolvenza quando si contrae un’obbligazione, con l’intenzione di non adempierla.
Come si può dimostrare l’elemento soggettivo, cioè la volontà di commettere il reato, in un caso come questo?
Secondo la Corte, l’elemento soggettivo (la volontarietà) è stato dimostrato da comportamenti concreti dell’imputato, come il ripetuto diniego opposto alle richieste di lasciare l’immobile e la ‘pervicace volontà’ di permanervi, manifestata anche dopo la disattivazione delle utenze attraverso l’allaccio abusivo alla rete elettrica condominiale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5972 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5972 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAVENNA il 02/07/1941
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine alla mancanza dell’elemento soggettivo e alla credibilità della persona offesa è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero, i giudici del merito hanno ritenuto il narrato della persona offesa sottoposto a vaglio di credibilità – logico, chiaro, privo di aporie e incongruenze e supportato da elementi a riscontro di tipo logico e documentale;
peraltro, in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato la Corte d’appello ha chiarito che la volontarietà dell’azione è manifestata dal diniego ripetutamente opposto e dalla pervicace volontà di permanere nell’immobile anche dopo la disattivazione delle utenze, tanto da collegare l’appartamento con l’utenza condominiale per proseguire nella fruizione dell’energia elettrica;
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la qualificazione giuridica del fatto prospettando la diversa qualificazione del fatto nel delitto di insolvenza fraudolenta è manifestamente infondato ed omette di confrontarsi con le argomentazioni giuridiche esposte dalla Corte a pag. 6 della sentenza impugnata;
invero, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale il delitto di truffa si distingue da quello di insolve fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, NOME COGNOME Rv. 282174 – 01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
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