Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41847 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di GENOVA, sezione per il riesame delle misure cautelari;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 29 maggio 2024 il Tribunale di Genova, sezione per il riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Genova il 17 maggio 2024 con la quale era stata applicata all’imputato la misura cautelare della custodia in carcere in relazion reato di tentata estorsione aggravata in concorso, per essersi il N qualificato come Carabiniere nei confronti delle persone offese e per aver loro prospettato che le avrebbe denunciate per false attestazioni a pubbl ufficiale se avessero parlato con qualcuno, ciò al fine di costringer consegnare del denaro.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando u
unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza e violazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., per avere il Tribunale di Genova erroneamente qualificato il fatto ascritto al ricorrente come estorsione, anziché come truffa aggravata per aver ingenerato nella persona offesa un pericolo immaginario, ex art. 640 comma 2 n. 2) cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, reiterativo e teso a una inammissibile rilettura in fatto delle risultanze istruttorie.
Ed invero, il ricorrente ripropone una diversa lettura degli accadimenti affermando che gli artifici e i raggiri posti in essere dal Noto – i concorso con altro soggetto non ricorrente – avevano indotto in errore le persone offese ingenerando nelle stesse il timore di un pericolo immaginario, in particolare il pericolo di una denuncia per false attestazioni a pubblico ufficiale.
L’ordinanza impugnata ha affrontato la questione considerando e valutando tutti gli elementi di fatto acquisiti agli atti e inoltre dand conto in maniera compiuta delle ragioni per le quali il fatto è stato qualificato nel delitto di estorsione e non in quello di truffa.
Ha richiamato, al riguardo l’orientamento reiteratamente espresso sul punto dalla Corte di legittimità, secondo il quale il criterio distintivo tra reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perché tratta in errore dalla esposizione COGNOME di COGNOME un pericolo inesistente; COGNOME si COGNOME configura, COGNOME invece, l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nell ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o d subire il male minacciato (così, Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak Rv. 265362 – 01; nella specie, la Suprema Corte ha reputato immune da censure la ritenuta sussistenza di una condotta estorsiva in capo all’agente che aveva prospettato alla vittima un pericolo per la sua
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stessa incolumità, proveniente da soggetti definiti gravemente temibili qualora non gli avesse consegnato una somma per rientrare in possesso della autovettura da quelli sottratta).
Applicando i detti principi al caso di specie,i1 Tribunale per il riesame ha evidenziato che, nell’occorso, il ricorrente, fingendosi appartenente all’RAGIONE_SOCIALE, aveva prospettato alle vittime un male – una perquisizione domiciliare e una denuncia per false attestazioni a pubblico ufficiale – prospettandolo come certo e come proveniente da egli stesso.
Di fronte a tale ricostruzione j il ricorso si presenta meramente reiterativo delle istanze già proposte nell’istanza di riesame, e inoltre generico in quanto non si confronta con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata, ma prospetta in maniera apodittica una inammissibile rilettura in fatto delle risultanze istruttorie.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La cancelleria, infine, provvederà agli gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/09/2024