Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 771 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 771 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Pesaro il 9/8/1960
avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 27/2/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione della Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma del patrono della parte civile corredata da conclusioni e nota spese lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore dell’imputato
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Ancona confermava la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa aggravata in danno di RAGIONE_SOCIALE
rideterminava la pena nella misura di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed eu 900,00 di multa, convalidando, altresì, le statuizioni civili.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 la mancanza di motivazione in ordine alla versione dell’imputato, ritenuta no credibile, e omesso confronto con le censure difensive; la manifesta illogicità de motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità della parte civile nonostante le missive 21/10/2019 inviate dalla Tircar a Ubibanca e Banca Malatestiana.
Il difensore sostiene che la Corte d’appello ha disatteso le censure difensive co motivazione illogica ed in contrasto con alcune evidenze documentali. In particolare i giudi territoriali non hanno adeguatamente considerato che è scarsamente credibile che il COGNOME abbia iniziato ad appropriarsi delle somme della RAGIONE_SOCIALE non appena assunto ed abbia proseguito per circa un anno e mezzo senza che l’amministratore COGNOME se ne avvedesse, sottraendo circa centomila euro dai conti societari, e non si sono confrontati con le perpless segnalate in sede di gravame. La motivazione rassegnata risulta, inoltre, contraddittori laddove ha ritenuto le dichiarazioni della parte civile pienamente credibili senza tener co che, nonostante la scoperta a fine estate 2019 dell’emissione da parte dell’imputato d ricevute bancarie per crediti inesistenti, il contratto di lavoro del COGNOME -che avev scadenza naturale il 30/9/2019- venne prorogato fino all’11/10 seguente senza che si procedesse a licenziamento per giusta causa, risultando smentito per tal via quanto scritt dal COGNOME nella missive indirizzate alle banche in cui si dava atto del” licenziamento in tr dell’imputato, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad una più approfondita valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante;
2.2 l’errata qualificazione giuridica del fatto per insussistenza degli elementi costi del delitto di truffa. Secondo il difensore i presunti artifizi e raggiri sono stati posti per coprire il prelievo delle somme oggetto dei bonifici e non per ottenerle sicché il f avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di appropriazione indebita. Il difenso deduce che già la descrizione contenuta nell’incolpazione evoca una condotta appropriativa posta in essere dall’imputato che, in ragione delle mansioni di ragioniere, aveva accesso ai conti della società mentre eventuali raggiri si pongono a valle della condotta ex art. cod.pen. Aggiunge che la difesa ha interesse alla deduzione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 46/2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previs relativa al minimo edittale della fattispecie di appropriazione indebita;
2.3 la mancanza o mera apparenza della motivazione con riguardo all’applicazione della recidiva, avendo la Corte d’appello disatteso il gravame difensivo senza previa acquisizione delle sentenze in giudicato a carico del COGNOME, indispensabili per la conoscenza dei f
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pregressi rispetto ai quali risulterebbe accresciuta la capacità a delinquere dell’imputat senza valutare il lasso temporale intercorrente tra il fatto a giudizio e le precedenti condan
2.4 la mancanza o mera apparenza della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive richieste, con particolare riferimento alla prognosi negat circa la possibilità delle stesse di neutralizzare il rischio di recidiva.
Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha fondato la reiezione su argomenti erronei, quali l’assenza di contenuti rieducativi della misura richiesta senza considerare possibilità per il giudice di individuare le prescrizioni più opportune per evitare la commiss di ulteriori reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è meramente reiterativo di rilievi già scrutinati dalla Corte territo e disattesi con un percorso argomentativo che non denota aporie o decisivi travisamenti delle prove acquisite. La tesi difensiva relativa alla concordata retrocessione alla p.c. delle som bonificate dal prevenuto sui suoi conti è stata ampiamente confutata già in primo grado e disattesa con argomenti condivisi dalla sentenza impugnata rispetto ai quali il ricorren esprime un mero, generico, dissenso.
Il Tribunale (pag. 5) ha negato credibilità alla versione accreditata dal ricorrente non s sulla base della ricostruzione dei fatti operata dalla p.o. ma anche sulla scorta d documentazione acquisita, dando atto dell’inesistenza di qualsivoglia elemento a supporto della stessa, anche alla luce della produzione difensiva. Ha, inoltre, rimarcato che non vi alcun riscontro all’assunto relativo alla comunicazione alla p.c. di messaggi della banc disponente in relazione ai singoli bonifici ed ha segnalato che le affermazioni del prevenu risultano smentite anche con riguardo al mancato accoglimento delle richieste di chiarimento formulate dall’amministratore della società e ad asseriti crediti vantati nei conf dell’azienda, circostanze che depongono per una complessiva inattendibilità del ricorrente.
Il primo giudice ha dato, altresì, conto della piena affidabilità della ricostruzione d operata dalla parte civile, ampiamente riscontrata dalle acquisizioni documentali, dalle qu consta che l’amministratore della società COGNOME ebbe i primi ma incompleti segnali dell’ord fraudolento a seguito della ricezione nel settembre 2019 di diverse lamentele da parte d clienti relative all’emissione di ricevute bancarie prive di reale causale che l’imp giustificava con l’intento di creare maggiore liquidità. A seguito di detta vicenda il COGNOME fine al rapporto di lavoro con il ricorrente, omettendo la rinnovazione del contratto, pross alla scadenza. Dall’assenza di un formale licenziamento (al quale il COGNOME faceva riferimen nella corrispondenza con gli istituti bancari) la difesa pretende di trarre un argomento a favo della scarsa attendibilità della p.o. trascurando, tuttavia, che la proroga di dieci gior contratto, fino al giorno 11/10/2019, attendibilmente da ascrivere a ragioni burocratiche
competenza del servizio personale, è circostanza inidonea a smentire le prove a sostegno del giudizio di responsabilità e che all’epoca la parte civile aveva contezza esclusivamente del emissione di ricevute bancarie false ma non dell’intera fraudolenta operazione architettata i danno della società, consapevolezza sopravvenuta solo in esito alla ricognizione contabile conclusa nel gennaio 2020 che palesava l’esecuzione di ben 67 bonifici sui conti del ricorrent d’importo, nella quasi totalità, corrispondenti allo stipendio percepito.
2. Destituite di fondamento risultano anche le censure svolte nel secondo motivo in punto di qualificazione giuridica, ritenendo la difesa che i fatti contestati debbano essere ric:o nell’alveo del delitto di appropriazione indebita. All’imputato si addebita di avere, nella q di contabile della RAGIONE_SOCIALE, programmato e realizzato più operazioni fraudolente consistite – a luce della ricostruzione operata dai giudici di merito- nell’emissione di ricevute bancarie crediti inesistenti o esuberanti le prestazioni fatturate onde procurare liquidità all’azie dissimulare i reiterati prelievi di somme di danaro trasferite sui suoi conti. Si tr un’attività accuratamente preordinata al fine di celare in prevenzione il drenaggio sistemati delle risorse aziendali mediante l’apparenza delle anticipazioni bancarie non dovute e postergarne il disvelamento con l’accorgimento di bonifici ripetuti per somme corrispondenti allo stipendio. I richiamati artifizi si collocano in guisa strumentale nella fase immediatam precedente l’apprensione, così giustificando la qualificazione alla stregua del delitto di tr
2.1 E’ risalente ma sempre attuale l’affermazione della giurisprudenza di legittimi secondo cui il delitto di truffa e quello di appropriazione indebita, pur avendo in comu l’elemento materiale della conversione in proprio profitto di una cosa altrui, si differenz tra loro per la causa determinante del possesso della cosa che nella truffa è frutto dell’ingan dovuto ad artifici o raggiri, mentre nell’appropriazione indebita è conseguenza di una volont non viziata della persona offesa, la cui fiducia viene tradita dal colpevole in un momen successivo (Sez. 2, n. 1899 del 15/07/1968 Rv. 109801-01). Pertanto deve ritenersi integrata la fattispecie ex art. 640 cod.pen. e non quella di appropriazione indebita quando risul accertato in fatto che il conseguimento del profitto è stato ottenuto per effetto degli art raggiri, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagno differenziale tra le due fattispecie (tra molte, Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Rv. 25734 01; n. 51060 del 11/11/2016, Rv. 269234-01).
Né vale a fondare la diversa qualificazione prospettata dalla difesa la circostanza che prevenuto in ragione delle sue mansioni avesse facoltà di operare sui conti aziendali giacché il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente posses della cosa altrui da parte dell’agente, cioè da una situazione di fatto che si concret nell’esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di cus che spettano giuridicamente al proprietario, non ravvisabile laddove invece, sussiste un
semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all’agente alcun potere di autonoma disponibilità sul bene (Sez. 2, n. 7079 del 17/03/1988, Rv. 178616 – 01; Sez. 2, n. 12869 del 08/03/2016, Rv. 266370 – 01).
Il terzo motivo che lamenta il vizio di motivazione in ordine all’applicazione d recidiva qualificata è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha evaso le doglianz difensive sul punto con motivazione congrua (pagg. 7/8) che ha dato conto della continuità del percorso criminale del prevenuto e dell’accresciuta pericolosità denotata dai fatt giudizio. Il difensore sostiene che il giudizio sulla maggiore colpevolezza non possa ritene attendibile senza la compiuta cognizione dei contenuti delle pregresse sentenze di condanna, assunto non condivisibile alla luce del disposto di cui all’art. 99 cod.pen., che richiama q elemento costitutivo della circostanza la pregressa condanna per delitto, dando riliev all’identità di indole, all’infraquinquennalità, alla commissione durante o dopo l’esecuzi della pena o durante il tempo in cui il condannato vi si è sottratto, richiedendosi al gi una valutazione che muove dai giudicati per rilevare il consolidamento ovvero eventuali linee di frattura nella biografia criminale del prevenutoNOME
4.11 quarto motivo che lamenta l’apparenza della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive è infondato, avendo la Corte di merito esplicitato le ragi poste a base della reiezione, evidenziando l’inadeguatezza delle misure richieste rispetto all esigenze specialpreventive e rieducative emergenti nel caso di specie, in linea con i princi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono un giudizio di bilanciamento, in ch prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla fina rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena (Se 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449 – 01). Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il giudice, n decidere in ordine alla sostituzione di pene detentive brevi, è vincolato nell’esercizio del potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché giudizio, se congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 d 16/02/2024, Rv. 286031 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato co condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla refusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate, giusta notula, cor dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presen
giudizio dalla parte civile COGNOME NOMECOGNOME che liquida in complessivi euro 3.686,00 o accessori di legge.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2024
La Consigliera estensore
COGNOME La Presidente