Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27136 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27136 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME, che hanno concluso chiedendo raccoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Gela, emessa il 26 marzo 2024, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione ai reati di rapi aggravata e lesione personale, commessi in danno di COGNOME NOME, al quale, con violenza, riuscivano a sottrarre beni personali e denaro contante per circa euro 70.000,00.
Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti.
3. NOME NOME.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina di cui al capo 1.
La Corte avrebbe travisato il dato processuale costituito dalle immagini della telecamera che aveva immortalato la scena del delitto, laddove emergerebbe come non vi era stata alcuna violenza fisica esercitata sulla persona offesa, sicché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell’art. 624-bis cod.pen.
In particolare, non risulterebbe che gli imputati avevano colpito la vittima alla testa con un corpo contundente, risultando soltanto che le era stato inferto un colpo al braccio.
Il referto medico agli atti confermerebbe l’assunto difensivo, avendo la Corte equivocato circa il fatto che la persona offesa aveva dovuto subire 15 punti di sutura al capo, a fronte dì una “piccola ferita lacero-contusa” risultante dal refert medico e ad onta delle dichiarazioni dell’interessato, contrastanti sul punto.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione ìn ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di lesione personale di cui al capo 2.
Per le ragioni espresse con riguardo al primo motivo, la Corte avrebbe dovuto escludere la responsabilità del ricorrente per tale reato.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’applicazione della recidiva.
La Corte avrebbe utilizzato mere clausole di stile per giustificare un aumento di pena di tre anni di reclusione, facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali del ricorrente.
3.4. Con il quarto motivo di ricorso, ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte valorizzato le ammissioni del ricorrente e la scelta del rito a prova contratta.
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4. NOME COGNOME.
I motivi di ricorso proposti in favore del ricorrente sono sovrapponibili a quelli prima esaminati con riguardo alla posizione di NOME, cui si rinvia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente stante l’omologia delle censure, sono inammissibili perché proposti per motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, i ricorrenti reiterano un’alternativa ricostruzione del fatto posta alla base della supposta, errata qualificazione giuridica di esso.
La Corte di appello ed il Tribunale, conformemente al racconto della vittima ritenuto attendibile – hanno avuto modo di visionare direttamente i fotogrammi del filmato delle telecamere presenti sul luogo della rapina, che evidenziavano l’aggressione subita dalla persona offesa, la quale era stata attinta da un colpo al capo inferto da uno dei due ricorrenti, subendo una lesione, integrativa del reato di cui al capo 2, consistente, come emerge dal referto medico agli atti ed anche allegato ad uno dei due ricorsi, in una “piccola ferita lacero-contusa” che aveva necessitato di punti di sutura e medicazioni a giorni alterni con asportazione dei punti (non importa quanti) dopo otto giorni.
Ne consegue l’esclusione in fatto della possibilità che la violenza finalizzata alla asportazione dei beni della vittima non avesse riguardato direttamente la persona, dovendosi pertanto escludere di poter qualificare il fatto come furto con strappo, eventualità, comunque, da escludere anche alla luce della sola violenza diretta contro la vittima esercitata attraverso l’inflizione di un colpo al braccio con un corpo contundente, circostanza non negata dalle stesse difese.
In punto di diritto, si ricordi il pacifico principio secondo il quale, ricorre il de di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la “res” sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 276558-01).
Il secondo motivo è manifestamente infondato per le ragioni fin qui evidenziate a proposito della qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina con violenza
alla persona, reato che aveva procurato alla vittima la lesione personale di cui al referto medico in atti.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, in relazione alla posizione di entrambi gli imputati, ha valorizzato l’esistenza di precedenti penali specifici dei ricorrenti, uniti alla circostanza che il nuovo fatto delittuoso per cui si procede, da costoro reiterato rispetto ai precedenti, è stato ritenuto espressione di una rinnovata capacità a delinquere e pericolosità sociale degli imputati in quanto dimostrativo della dedizione al delitto come fonte illecita di profitto.
La motivazione è congrua rispetto ai parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).
Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata ha richiamato i precedenti penali specifici dei ricorrenti al fine di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si deve rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, COGNOME, rv. 204768).
I ricorsi sorvolano del tutto su tali specificazioni, rivelandosi anche generici.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 15/05/2025.