Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4916  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIZDARI NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 dicembre 2022, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui NOME era stato condannato per due reati di riciclaggio.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di COGNOME, osservando che già con l’atto di appello si era rilevato che l’imputato si era limitato a consegnare i beni proventi di furto senza frapporre ostacoli alla identificazione dell’origine delittuosa dei beni, per cui le condotte contestate erano sussumibili nella meno grave fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., difettando sia l’elemento oggettivo che l’elemento psicologico dei reati contestati; sul punto, la Corte di appello aveva omesso di motivare, non chiarendo perché la mera attività di negoziazione intrapresa da RAGIONE_SOCIALE fosse da qualificare ai sensi dell’art. 648-bis e non dell’art. 648 cod. pen. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1 Si deve premettere che la differenza fra riciclaggio e ricettazione è stata rinvenuta sia nell’elemento soggettivo (dolo specifico nella ricettazione; dolo generico nel riciclaggio), che nell’elemento materiale, e, in particolare nella idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall’art. 648 bis cod. pen.; come precisato da Sez.2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302, in motivazione, “il riciclaggio, quindi, è una norma speciale rispetto alla ricettazione il cui elemento specializzante è costituito dalla ricezione di un bene di provenienza illecita (elemento comune con la ricettazione) finalizzata ad ostacolare l’identificazione della sua origine delittuosa tramite la cd “ripulitura”. In altri termini, sotto il pro dell’elemento materiale, il reato di riciclaggio, punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità, mentre quello di ricettazione sanziona il soggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza”.
Ciò premesso, a fronte del motivo di appello con il quale si eccepiva che i reati contestati avrebbero dovuto essere qualificati come ricettazione e non come riciclaggio, la Corte di appello si è limitata ad affermare che COGNOME era il rivenditore della refurtiva, senza affrontare il tema devoluto con l’atto di appello; posto che, si ribadisce, il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazion
in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione, la Corte di appello non ha chiarito in cosa sarebbe consistita l’attività idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto di furto, né se vi sia stato il dolo nel senso sopra precisato.
Pertanto, si è verificato un caso di motivazione mancante, che impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 30/01/2024